Espulsione – Violazione di diritto fondamentale della persona per l’eguale trattamento di fattispecie diverse quali lo straniero che ha chiesto asilo politico o che ha esercitato il diritto di ricongiungimento familiare e lo straniero pericoloso per la sicurezza o l’ordine pubblico
ORDINANZA (Atto di promovimento) 05 novembre 2007 , n. 34
Ordinanza del 5 novembre 2007 emessa dal giudice di pace di Ravenna sul ricorso proposto da ***** contro Prefetto di Ravenna . Straniero - Espulsione disposta con decreto motivato del Prefetto immediatamente esecutivo anche se sottoposto a gravame od impugnativa da parte dell'interessato - Violazione di diritto fondamentale della persona per l'eguale trattamento di fattispecie diverse quali lo straniero che ha chiesto asilo politico o che ha esercitato il diritto di ricongiungimento familiare e lo straniero pericoloso per la sicurezza o l'ordine pubblico - Lesione del diritto all'asilo politico - Lesione del diritto di difesa e del principio di tutela giurisdizionale. - D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 3, come sostituito dall'art. 12, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189. - Costituzione, artt. 2, 3, 10, comma terzo, 24 e 113. Straniero - Espulsione disposta con decreto motivato del Prefetto immediatamente esecutivo anche se sottoposto a gravame od impugnativa da parte dell'interessato - Possibilita' di adozione di provvedimenti cautelari da parte del giudice fino alla data fissata per la camera di consiglio - Mancata previsione - Violazione di diritto fondamentale della persona per l'eguale trattamento di fattispecie diverse quali lo straniero che ha chiesto asilo politico o che ha esercitato il diritto di ricongiungimento familiare e lo straniero pericoloso per la sicurezza o l'ordine pubblico - Lesione del diritto all'asilo politico - Lesione del diritto di difesa e del principio di tutela giurisdizionale. - D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 8, come modificato dall'art. 1, comma 2-ter, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 2004, n. 271. - Costituzione, artt. 2, 3, 10, comma terzo, 24 e 113. Straniero - Espulsione disposta con decreto motivato del Prefetto immediatamente esecutivo anche se sottoposto a gravame od impugnativa da parte dell'interessato - Distinzione della posizione del richiedente asilo, seppure denegato - Mancata previsione - Violazione di diritto fondamentale della persona per l'eguale trattamento di fattispecie diverse quali lo straniero che ha chiesto asilo politico o che ha esercitato il diritto di ricongiungimento familiare e lo straniero pericoloso per la sicurezza o l'ordine pubblico - Lesione del diritto all'asilo politico - Lesione del diritto di difesa e del principio di tutela giurisdizionale. - D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 8, come modificato dall'art. 1, comma 2-ter, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 2004, n. 271. - Costituzione, artt. 2, 3, 10, comma terzo, 24 e 113.
IL GIUDICE DI PACE Ha pronunciato la seguente ordinanza. Nel procedimento iscritto al n.3407/07 proposto da ***** contro il decreto di espulsione del Prefetto di Ravenna, senza numero di protocollo, emesso e notificato in data 4 ottobre 2007, con il quale decretava la espulsione del ricorrente dal territorio nazionale, nonche' il provvedimento del Questore di Ravenna Cat A.11P/2007, emesso e notificato in pari data con il quale si disponeva procedersi all'accompagnamento coattivo alla frontiera di ***** ai sensi dell'art. 13/4,5,13,14 del d.lgs. n. 286/98 e si disponeva altresi' il trattenimento dello straniero presso il Centro di Permanenza Temporanea di Torino, in attesa di eseguire l'ordine questorile, non essendo immediatamente disponibile idoneo vettore o altro mezzo di trasporto; esaminati gli atti, ascoltato il difensore del ricorrente, Avv.A.Maestri, che all'udienza del 22 ottobre 2007 sollevava questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13 comma 3 d.lgs n. 286/98 in riferimento agli artt. 2,3,10,24,113 della Costituzione, in assenza del rappresentante della Prefettura che, comunque, ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni scritte, il Giudice di Pace si era riservato la decisione. Osserva che anche a seguito della emanazione del DL n. 241 del 14 settembre 2004, trasformato in Legge 12/11/2004 n.271, in ossequio alle decisioni assunte dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 222 e 223 del 15 luglio 2004 sussistono seri e fondati dubbi sulla legittimita' del procedimento che si instaura a seguito della opposizione al decreto di espulsione amministrativa disposta dal Prefetto nei casi previsti dall'art. 13 n. 2, lett. a) b) e c) del d.lgs. n. 286/1998, laddove viene previsto al successivo terzo comma: "L'espulsione e' disposta in ogni caso con decreto motivato immediatamente esecutivo anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dell'interessato", restando quindi esclusa la possibilita' per il Giudice di Pace di poter adottare, con i caratteri propri della provvisorieta', un provvedimento di sospensione; La previsione dell'immediata esecutivita' del decreto prefettizio di espulsione dello straniero, anche in pendenza di ricorso, e l'assenza di strumenti cautelari di garanzia almeno fino alla data fissata per la Camera di Consiglio non e' affatto rispondente agli indirizzi garantistici indicati dal giudice costituzionale per l'effettiva tutela giurisdizionale dell'immigrato, anzi si risolve in una vuota parvenza di garanzia poiche' lascia il ricorrente esposto agli ulteriori provvedimenti dell'autorita' amministrativa di polizia, il tutto senza che sull'atto della P.A. sia avvenuta la verifica giudiziale della sua legittimita' che puo' avvenire nel termine massimo - tutt'altro che breve - di ben ottanta giorni dalla sua emissione discriminando il ricorrente in relazione all'esercizio del fondamentale diritto di difesa. Tale questione pare di maggiore rilevanza quando il ricorrente sia un richiedente asilo, caso per il quale sorgono specifici dubbi circa la legittimita' dell'art. 13, comma 3 d.lgs. n. 286/98, con riferimento all'art. 2 e 3 della Costituzione, dal momento che la predetta norma tratta in maniera analoga fattispecie ontologicamente e giuridicamente differenti: tale norma infatti commina l'immediata esecutivita' della misura espulsiva "in ogni caso" e cioe' sia quando concerna un cittadino straniero "che ha esercitato il diritto al ricongiungimento famigliare (v art.13 comma 2-bis d.lgs n. 286/98), sia quando concerna un richiedente asilo" sia pure diniegato in sede amministrativa (art. l9 comma 1 d.lgs. 286/98) sia quando concerna una persona pericolosa per la sicurezza o l'ordine pubblico. Ne consegue che il cittadino straniero irregolare che si sia macchiato di reati anche gravi, che suscitano allarme sociale sia espulso nello stesso modo di un richiedente asilo, perfettamente inserito nel tessuto sociale, incensurato, che aveva intrapreso, nelle more della decisione della Commissione Territoriale competente, regolare attivita' lavorativa, come nel caso di cui trattasi; inoltre l'art. l3 comma 3 d.lgs. n. 286/98 si pone anche in contrasto con l'art.10 comma 3 della Costituzione che stabilisce che "lo straniero al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle liberta' democratiche garantite dalla costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge, dal momento che il cittadino straniero richiedente asilo diniegato dalla Commissione in sede amministrativa che abbia adito, come nel caso di specie, il competente Tribunale ordinario, e in pendenza di giudizio, venga rimpatriato, a causa della mancata sospensione dell'esecuzione della misura espulsiva, in un contesto di pericolo per la propria incolumita' e di impossibilita' di esercizio delle liberta' democratiche; da ultimo l'art.13 comma 3 d.lgs. n. 286/98 si pone in contrasto anche con l'art. 24 e 113 della Costituzione che garantiscono l'inviolabile diritto alla difesa, dando oggettivamente luogo ad una grave limitazione "per categoria di atto" non giustificabile secondo canoni di ragionevolezza ed imparzialita', soprattutto laddove la posizione giuridica soggettiva sottesa all'espulsione afferisca ad un richiedente asilo, tutelato da norme di' pari rango costituzionale (art. 3, comma 3 Cost. art. 10/1-2- Convenzione di Ginevra del 1951, art. 33).
P.Q.M. Visti gli art. 2, 3, 10 comma 3, 24, 113 e 134 della Costituzione, nonche' l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n.87 ritenuta la rilevanza della questione e la non manifesta infondatezza della stessa, nel sospendere ex lege la esecutorieta' del provvedimento impugnato, solleva la questione di legittimita' costituzionale dell'art.13 commi 3 e 8,del d.lgs. n. 286 del 25 luglio 1998, come modificato dal D.L. 14/91/2004, n. 241, trasformato in legge 271/2004, entrambi in riferimento agli artt. 2,3,10,24, 113, della Costituzione, laddove e' prevista l'esecutorieta' immediata del decreto prefettizio di espulsione ancorche' sottoposto a gravame o impugnativa (art. 13, comma 3) e, quanto alla seconda norma, nella parte in cui non prevede l'adozione di provvedimenti cautelari di sospensione fino alla data fissata per la Camera di Consiglio (art. 13, comma 8) e nella parte in cui non distingue la posizione del richiedente asilo, seppur denegato, consentendo l'adozione di provvedimenti cautelari di sospensione fino alla definizione del giudizio di primo grado avanti al Tribunale Ordinario competente, nei termini e per le ragioni di cui in motivazione; Ordina la sospensione del procedimento per pregiudizialita' costituzionale, con immediata trasmissione,a cura della Cancelleria del fascicolo di causa alla Corte costituzionale. Ordina altresi' la notificazione del presente provvedimento, sempre a cura della Cancelleria, alle parti in causa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri nonche' ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Ravenna, addi' 5 novembre 2007 Il Giudice di pace: Ricci