Ordinanza n.34 del 5 novembre 2007 Corte Costituzionale (Atto di promovimento) GU n. 12 del 21-3-12

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Espulsione – Violazione di diritto fondamentale della persona per l’eguale trattamento di fattispecie diverse quali lo straniero che ha chiesto asilo politico o che ha esercitato il diritto di ricongiungimento familiare e lo straniero pericoloso per la sicurezza o l’ordine pubblico

 

ORDINANZA (Atto di promovimento) 05 novembre 2007 , n. 34

Ordinanza del 5 novembre 2007 emessa dal giudice di  pace  di Ravenna sul ricorso proposto da ***** contro Prefetto di Ravenna .    Straniero - Espulsione disposta con  decreto  motivato  del  Prefetto   immediatamente  esecutivo  anche  se  sottoposto   a   gravame   od   impugnativa da  parte  dell'interessato  -  Violazione  di  diritto   fondamentale della persona per l'eguale trattamento di  fattispecie   diverse quali lo straniero che ha chiesto asilo politico o  che  ha   esercitato il diritto di ricongiungimento familiare e lo  straniero   pericoloso per la sicurezza  o  l'ordine  pubblico  -  Lesione  del   diritto all'asilo politico - Lesione del diritto di  difesa  e  del   principio di tutela giurisdizionale.  - D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 3,  come  sostituito   dall'art. 12, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189.  - Costituzione, artt. 2, 3, 10, comma terzo, 24 e 113.  Straniero - Espulsione disposta con  decreto  motivato  del  Prefetto   immediatamente  esecutivo  anche  se  sottoposto   a   gravame   od   impugnativa da parte dell'interessato - Possibilita' di adozione di   provvedimenti cautelari da parte del giudice fino alla data fissata   per la camera di consiglio - Mancata  previsione  -  Violazione  di   diritto fondamentale della  persona  per  l'eguale  trattamento  di   fattispecie  diverse  quali  lo  straniero  che  ha  chiesto  asilo   politico  o  che  ha  esercitato  il  diritto  di  ricongiungimento   familiare e lo straniero pericoloso per  la  sicurezza  o  l'ordine   pubblico - Lesione del diritto all'asilo  politico  -  Lesione  del   diritto di difesa e del principio di tutela giurisdizionale.  - D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma  8,  come  modificato   dall'art. 1, comma 2-ter, del decreto-legge 14 settembre  2004,  n.   241, convertito, con modificazioni, nella legge 12  novembre  2004,   n. 271.  - Costituzione, artt. 2, 3, 10, comma terzo, 24 e 113.  Straniero - Espulsione disposta con  decreto  motivato  del  Prefetto   immediatamente  esecutivo  anche  se  sottoposto   a   gravame   od   impugnativa da parte dell'interessato - Distinzione della posizione   del richiedente asilo, seppure  denegato  -  Mancata  previsione  -   Violazione di  diritto  fondamentale  della  persona  per  l'eguale   trattamento di  fattispecie  diverse  quali  lo  straniero  che  ha   chiesto  asilo  politico  o  che  ha  esercitato  il   diritto   di   ricongiungimento  familiare  e  lo  straniero  pericoloso  per   la   sicurezza o l'ordine  pubblico  -  Lesione  del  diritto  all'asilo   politico - Lesione del diritto di difesa e del principio di  tutela   giurisdizionale.  - D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma  8,  come  modificato   dall'art. 1, comma 2-ter, del decreto-legge 14 settembre  2004,  n.   241, convertito, con modificazioni, nella legge 12  novembre  2004,   n. 271.  - Costituzione, artt. 2, 3, 10, comma terzo, 24 e 113.  

                            IL GIUDICE DI PACE        Ha pronunciato la seguente ordinanza.      Nel procedimento iscritto al n.3407/07 proposto da  ***** contro il decreto di espulsione del Prefetto di Ravenna, senza numero di protocollo, emesso e notificato in data 4  ottobre  2007,  con  il quale  decretava  la  espulsione  del   ricorrente   dal   territorio nazionale, nonche' il  provvedimento  del  Questore  di  Ravenna  Cat A.11P/2007, emesso  e  notificato  in  pari  data  con  il  quale  si disponeva procedersi all'accompagnamento coattivo alla  frontiera  di ***** ai sensi dell'art. 13/4,5,13,14 del d.lgs. n.  286/98  e si disponeva altresi' il  trattenimento  dello  straniero  presso  il Centro di Permanenza Temporanea di  Torino,  in  attesa  di  eseguire l'ordine questorile, non essendo  immediatamente  disponibile  idoneo vettore o altro mezzo di trasporto; esaminati gli atti, ascoltato  il difensore del  ricorrente,  Avv.A.Maestri,  che  all'udienza  del  22 ottobre  2007  sollevava  questione  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 13 comma 3  d.lgs  n.  286/98  in  riferimento  agli  artt. 2,3,10,24,113 della Costituzione, in assenza del rappresentante della Prefettura   che,   comunque,   ha   fatto   pervenire   le   proprie controdeduzioni scritte, il Giudice  di  Pace  si  era  riservato  la decisione.                                   Osserva        che anche a seguito  della  emanazione  del  DL  n.  241  del  14 settembre 2004, trasformato in Legge 12/11/2004  n.271,  in  ossequio alle decisioni assunte dalla Corte Costituzionale con le sentenze  n. 222 e 223 del 15 luglio 2004 sussistono seri e  fondati  dubbi  sulla legittimita'  del  procedimento  che  si  instaura  a  seguito  della opposizione al decreto  di  espulsione  amministrativa  disposta  dal Prefetto nei casi previsti dall'art. 13 n. 2, lett. a) b)  e  c)  del d.lgs. n. 286/1998, laddove viene previsto al successivo terzo comma: "L'espulsione  e'  disposta  in  ogni  caso  con   decreto   motivato immediatamente esecutivo anche se sottoposto a gravame o  impugnativa da parte dell'interessato", restando quindi esclusa  la  possibilita' per il Giudice di Pace di poter  adottare,  con  i  caratteri  propri della provvisorieta', un provvedimento di sospensione;      La previsione dell'immediata esecutivita' del decreto prefettizio di espulsione dello  straniero,  anche  in  pendenza  di  ricorso,  e l'assenza di strumenti cautelari di garanzia almeno  fino  alla  data fissata per la Camera di Consiglio non e'  affatto  rispondente  agli indirizzi  garantistici  indicati  dal  giudice  costituzionale   per l'effettiva tutela giurisdizionale dell'immigrato, anzi si risolve in una vuota parvenza di garanzia poiche' lascia il  ricorrente  esposto agli  ulteriori  provvedimenti   dell'autorita'   amministrativa   di polizia, il tutto senza che sull'atto  della  P.A.  sia  avvenuta  la verifica giudiziale della sua  legittimita'  che  puo'  avvenire  nel termine massimo - tutt'altro che breve - di ben ottanta giorni  dalla sua emissione discriminando il ricorrente in relazione  all'esercizio del fondamentale diritto di difesa.      Tale questione pare di maggiore rilevanza  quando  il  ricorrente sia un richiedente asilo, caso per il quale sorgono  specifici  dubbi circa la legittimita' dell'art. 13, comma 3  d.lgs.  n.  286/98,  con riferimento all'art. 2 e 3 della Costituzione,  dal  momento  che  la predetta norma tratta in maniera analoga fattispecie  ontologicamente e giuridicamente differenti: tale norma infatti  commina  l'immediata esecutivita' della misura espulsiva "in ogni caso" e cioe' sia quando concerna un cittadino straniero "che  ha  esercitato  il  diritto  al ricongiungimento famigliare (v art.13 comma 2-bis d.lgs  n.  286/98), sia quando concerna un richiedente asilo" sia pure diniegato in  sede amministrativa (art. l9 comma 1 d.lgs. 286/98)  sia  quando  concerna una persona pericolosa per  la  sicurezza  o  l'ordine  pubblico.  Ne consegue che il cittadino straniero irregolare che si  sia  macchiato di reati anche gravi, che suscitano allarme sociale sia espulso nello stesso modo di  un  richiedente  asilo,  perfettamente  inserito  nel tessuto sociale, incensurato, che aveva intrapreso, nelle more  della decisione  della  Commissione   Territoriale   competente,   regolare attivita' lavorativa, come nel caso di cui trattasi;  inoltre  l'art. l3 comma 3 d.lgs. n. 286/98 si pone anche in contrasto  con  l'art.10 comma 3 della Costituzione che stabilisce che "lo straniero al  quale sia impedito nel  suo  paese  l'effettivo  esercizio  delle  liberta' democratiche  garantite  dalla  costituzione  italiana,  ha   diritto d'asilo  nel  territorio  della  Repubblica,  secondo  le  condizioni stabilite  dalla  legge,  dal  momento  che  il  cittadino  straniero richiedente asilo diniegato dalla Commissione in sede  amministrativa che abbia adito, come nel caso di  specie,  il  competente  Tribunale ordinario, e in pendenza di  giudizio,  venga  rimpatriato,  a  causa della mancata sospensione dell'esecuzione della misura espulsiva,  in un  contesto  di  pericolo  per   la   propria   incolumita'   e   di impossibilita' di esercizio delle liberta'  democratiche;  da  ultimo l'art.13 comma 3 d.lgs. n. 286/98 si  pone  in  contrasto  anche  con l'art. 24 e 113 della  Costituzione  che  garantiscono  l'inviolabile diritto  alla  difesa,  dando  oggettivamente  luogo  ad  una   grave limitazione "per categoria di atto" non giustificabile secondo canoni di ragionevolezza ed imparzialita', soprattutto laddove la  posizione giuridica  soggettiva  sottesa   all'espulsione   afferisca   ad   un richiedente asilo, tutelato da norme di'  pari  rango  costituzionale (art. 3, comma 3 Cost. art. 10/1-2- Convenzione di Ginevra del  1951, art. 33).       
                                 P.Q.M.        Visti  gli  art.  2,  3,  10  comma  3,  24,  113  e  134   della Costituzione, nonche' l'art.  23  della  legge  11  marzo  1953  n.87 ritenuta la rilevanza della questione e la non manifesta infondatezza della  stessa,  nel  sospendere  ex   lege   la   esecutorieta'   del provvedimento  impugnato,  solleva  la  questione   di   legittimita' costituzionale dell'art.13 commi 3 e  8,del  d.lgs.  n.  286  del  25 luglio 1998, come modificato dal D.L. 14/91/2004, n. 241, trasformato in legge 271/2004, entrambi in riferimento agli artt. 2,3,10,24, 113, della Costituzione, laddove e' prevista l'esecutorieta' immediata del decreto prefettizio di espulsione ancorche' sottoposto  a  gravame  o impugnativa (art. 13, comma 3) e, quanto alla  seconda  norma,  nella parte in cui non prevede l'adozione  di  provvedimenti  cautelari  di sospensione fino alla data fissata per la Camera di  Consiglio  (art. 13, comma 8) e nella parte in cui  non  distingue  la  posizione  del richiedente  asilo,  seppur  denegato,  consentendo   l'adozione   di provvedimenti cautelari di  sospensione  fino  alla  definizione  del giudizio di primo grado avanti al Tribunale Ordinario competente, nei termini e per le ragioni di cui in motivazione;      Ordina  la  sospensione  del  procedimento  per  pregiudizialita' costituzionale, con immediata trasmissione,a cura  della  Cancelleria del fascicolo di causa alla Corte costituzionale.      Ordina altresi'  la  notificazione  del  presente  provvedimento, sempre a cura della Cancelleria, alle parti in causa alla  Presidenza del Consiglio dei Ministri nonche' ai  Presidenti  della  Camera  dei Deputati e del Senato della Repubblica.          Ravenna, addi' 5 novembre 2007                          Il Giudice di pace: Ricci                    

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