Ordinanza n. 4195 del 19 ottobre 2012 Consiglio di Stato

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Trasferimento a Malta quale stato competente a decidere sullo status di rifugiato politico – non infondata la richiesta che la domanda di protezione internazionale venga esaminata in Italia anche quando il richiedente asilo sia transitato da Malta

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 6992 del 2012, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Precenzano, con domicilio eletto presso l’avv. Francesco Precenzano in Roma, piazza Mazzini n. 8; contro Ministero dell’Interno – Dipartimento per le libertà civile e l’immigrazione – Direzione centrale dei servizi civili per l’immigrazione e l’asilo – Unità Dublino, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi n. 12; per la riforma della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE II QUA n. 06252/2012, resa tra le parti, concernente trasferimento a Malta quale stato competente a decidere sullo status di rifugiato politico Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Visto l’art. 98 cod. proc. amm.; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante; Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2012 il Cons. Angelica Dell’Utri e uditi per le parti gli avvocati Precenzano e dello Stato Barbieri; Considerato che, sia pure in questa sede di mera delibazione, non sembra inapplicabile alla fattispecie in esame la cosiddetta “clausola di sovranità” di cui all’art. 3, co. 2, del Regolamento di Dublino II (regolamento 2003/343/CE), ancorché in mancanza indicazioni su Malta agli Stati membri da parte delle Istituzioni europee, mentre appare sufficientemente comprovata l’inosservanza nello stesso Paese delle condizioni minime prescritte per i richiedenti asilo. Ritenuto che, come già rilevato dalla Sezione, la particolare situazione dell’attuale appellante rende in ogni caso evidente la sussistenza dei requisiti di gravità ed irreparabilità del pregiudizio lamentato. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) Accoglie l’istanza cautelare (Ricorso numero: 6992/2012) e, per l’effetto, sospende l’esecutività della sentenza impugnata. Spese della presente fase cautelare compensate. La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2012 DEPOSITATA IN

SEGRETERIA Il 19/10/2012 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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