Immatricolazioni nel corso di laurea magistrale in odontoiatria riservati a studenti extracomunitari
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 256 del 2012, proposto dal signor *****, rappresentato e difeso dagli avv. Giacomo Ferrari, Michele Bonetti, Delia Santi, con domicilio eletto presso il secondo in Roma, via San Tommaso D’Aquino 47;
contro
Università degli Studi di Messina, Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso gli uffici della medesima domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12; Cineca;
nei confronti di
*****;
per la riforma dell’ ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZIONE III bis, n. 04862/2011, resa tra le parti, concernente DEFINIZIONE DEI POSTI DISPONIBILI PER LE IMMATRICOLAZIONI AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA PER L’A.A. 2011/2012
Visto l’art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Messina e del Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;
Vista l’impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare, presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Viste le memorie difensive;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2012 il Cons. Gabriella De Michele e uditi per le parti l’avv. Antonelli, per delega dell’avv. Ferrari, e l’avvocato dello Stato Nunziata;
Ritenuto che, ai fini della presente fase cautelare, la domanda dell’appellante possa essere accolta in parte e che, in riforma dell’ordinanza emessa in primo grado, il provvedimento relativo alle immatricolazioni nel corso di laurea magistrale in odontoiatria possa essere sospeso ai fini del riesame, nella sola parte in cui non dispone lo scorrimento dei posti non assegnati, già riservati a studenti extracomunitari;
Ritenuto altresì che le spese della presente fase di giudizio possano essere compensate;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie in parte l’appello (Ricorso numero: 256/2012) e per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, accoglie l’istanza cautelare in primo grado, nei limiti di cui in motivazione.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2012
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/02/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)