Procedimento del 13 ottobre 2012 Tribunale di Torino

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Allontanamento cittadino comunitario – convalida del trattenimento presso un centro di identificazione ed espulsione – cittadino comunitario coniugato con cittadina italiana

 

 

TRIBUNALE DI TORINO
IX Sezione Civile

Disaciplina dell’Immigrazione

Dott. SCOTTI

Il Giudice

Sciogliendo la riserva assunta all’audienza del 13.10.2012, relativa alla convalida del trattenimento di *****, trattenimento disposto con provvedimento del Questore della provincia di Genova in data 10.10.2012, a seguito del decreto di allontanamento del Prefetto della Provincia di Genova in data 10.10.2012, in pari data notificati all’interessato;

rilevato che con provvedimento emesso in data 12.10.2012 il Giudice di Pace di Torino ha dichiarato la propria incompetenza a provvedere relativamente al trattenimento, poichè l’interessato risulta coniugato con cittadina italiana, con conseguente applicabilità della disciplina di cui al d.lgs. 30 del 2007, e derivante competenza del Tribunale in composizione monocratica ai sensi dell’art. 20 ter dello stesso decreto;

rilevato che le parti hanno acquiescenza a tale decisione e che non è insorta quindi alcuna attuale questione sulla competenza del Tribunale ai sensi della citata norma;

rilevato che sono stati rispettati i termini di legge, in quanto il cittadino in questione ha fatto ingresso nel Centro di Identificazione ed Espulsione “Brunelleschi” in data 10.10.2012 ore 16.00 e che la segnalazione al Tribunale risulta pervenuta in data 12.10.2012, ore 12.35, a mezzo fax, dopo la pronuncia del Giudice di Pace;

rilevato che la difesa dell’interessato si è opposta alla convalida del provvedimento poichè l’art. 20, comma 11, del d.lgs. 30 del 2007, richiama l’art. 13, comma 5 bis, del d.lgs. 286/1998 e consente quindi il trattenimento del cittadino comunitario e dei suoi familiari unicamente nelle more del processo di convalida dell’allontanamento immediato e poichè la Pubblica Amministrazione chiede convalidarsi il trattenimento, provvedimento questo non consentito nei riguardi del coniuge del cittadino comunitario;

ritenuto che tale interpretazione sia corretta, quanto al cittadino comunitario, come già ritenuto dalla giurisprudenza di questo Tribunale (proc. 4499/2012, G.U. Ratti ord. 4.7.2012; proc. 4515/2012, GU Vitrò, ord. 30.7.2012), in quanto l’art. 20, co. 11, d.lgs. 30/2007 prescrive l’immediata esecuzione del provvedimento di allontanamento e richiama solo l’art. 13, comma 5 bis, d.lgs 286/1998, in tema di procedura di convalida dell’accompagnamento alla frontiera, prevedendo il trattenimento solo in attesa della definizione del procedimento di convalida, mentre richiama l’art. 14 ai solo fini dell’individuazione del luogo di trattenimento;

ritenuto quindi che il problema giuridico sollevato dalla difesa dell’interessato attenga alla possibilità di estendere gli accennati principi anche alla situazione del coniuge straniero di cittadino comunitario, che ricoree, pacificamente, nella presente fattispecie, in cui non è contestata e risulta anzi acquisita tale relazione di coniugio del sig. ***** con cittadina italiana;

rilevato che l’art. 23 del d.lgs.30/2007 sancisce l’applicazione del regime previsto per i cittadini comunitari e familiari, e con essi al coniuge, di cittadini italiani, ancorchè non aventi cittadinanza italiana;

ritenuto che la disciplina prevista dal d.lgs.30/2007 sia da considerarsi in parte de qua più favorevole all’interessato esposto all’allontanamento dal territorio nazionale.

  • sia in punto presupposti di emanazione del provvedimento (come emerge dalla comparazione dell’art. 20, co. 3, d.lgs. 30/2007 con l’art. 13, comma 2, lettera c),
  • sia nelle conseguenze della sua eventuale violazione,
  • sia e soprattutto per quanto riguarda la presente fattispecie in punto regime di privazione della libertà personale (più severa quanto al cittadino extracomunitario);

ritenuta irrilevante – quale inconveniente di mero fatto, privo di considerazione normativa – l’eventuale maggior difficoltà di esecuzione di un provvedimento di allontanamento di cittadino extracomunitario familiare di cittadino comunitario sotto il profilo degli adempimenti finalizzati all’allontanamento dal territorio italiano;

ritenuto pertanto che il trattenimento così come disposto non possa essere convalidato;

P.Q.M.

non convalida il provvedimento del Questore di Genova emesso in data 10.10.2012 nei confronti di *****.

Provvedimento letto in udienza e consegnato alle parti interessate (sig.*****, avv. Reteuna Contin e Veglio; e Questura Torino)

Torino 13 orrobre 2012

IL GIUDICE
Umberto SCOTTI

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