Sentenza n. 1602 del 21 febbraio 2011 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

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Ordine del questore di lasciare il territorio nazionale attraverso la frontiera di Fiumicino entro cinque giorni – ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 9491 del 2010, proposto da:
*****, rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Nicodemo, con domicilio eletto presso Paolo Nicodemo in Roma, via della Giuliana,32;

contro

Questura di Roma, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento

del provvedimento della Questura di Roma in data 16-09-2010 con il quale si ordina al ricorrente di lasciare il territorio nazionale attraverso la frontiera di Fiumicino;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Questura di Roma;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2011 il dott. Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che:

– il ricorrente impugna l’ordine di lasciare il territorio nazionale, data l’impossibilità di accompagnamento alla frontiera o di disporre il trattenimento presso un centro di identificazione ed espulsione, emanato dal Questore ai sensi dell’art. 14, comma 5 bis, ter, quater d.lg. n. 286 del 1998;

– la controversia esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto l’ordine di allontanamento emesso dal Questore costituisce un atto strumentale all’esecuzione dell’espulsione, sicchè il controllo sulla sussistenza dei presupposti per adottare l’ordine di allontanamento è demandato al giudice ordinario;

– come chiarito da costante orientamento il provvedimento di respingimento alla frontiera, che rappresenta un atto strumentale all’esecuzione del provvedimento di espulsione (T.A.R. Toscana Firenze, sez. I, 10 aprile 2006 , n. 1148), rientra nella giurisdizione del giudice ordinario ai sensi dell’ art. 13 co. 8 del d.lg. n. 286 del 1998, essendo attribuiti alla giurisdizione del giudice amministrativo le sole ipotesi di espulsione introdotte dall’art. 3, commi 4 e 5 bis, d.l. 27 luglio 2005 n. 144, convertito in l. 31 luglio 2005 n. 155 – in base al quale, oltre a quanto previsto dagli artt. 9 comma 5, e 13, comma 1, d.lg. n. 286 del 1998, il Ministro dell’Interno o, su sua delega, il Prefetto può disporre l’espulsione dello straniero appartenente ad una delle categorie di cui all’art. 18, l. 22 maggio 1975 n. 152, o nei cui confronti vi sono fondati motivi di ritenere che la sua permanenza nel territorio dello Stato possa in qualsiasi modo agevolare organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali (cfr., tra tante, da ultimo, T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 03 febbraio 2009 , n. 996; T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 04 marzo 2009 , n. 481; T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 03 luglio 2007 , n. 6441; T.A.R. Veneto Venezia, sez. III, 18 novembre 2008 , n. 3587;

– il ricorso è pertanto inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario;

– sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:
Angelo Scafuri, Presidente
Floriana Rizzetto, Consigliere, Estensore
Alessandro Tomassetti, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/02/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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