Sentenza n. 2001 del 13 luglio 2012 Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

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Annullato il contratto di soggiorno stipulato a seguito di procedura di emersione ai sensi della legge 102/2009

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1315 del 2012, proposto da: *****, rappresentata e difesa dall’avv. Chiara Ieraci, con domicilio eletto presso l’avv. Manuela Fiore in Milano, Galleria Passarella, 1;

contro

Ministero dell’Interno (Prefettura di Milano), rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;

per l’annullamento

del provvedimento di annullamento del contratto di soggiorno del 23.03.2012.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;

Vista la memoria difensiva dell’Avvocatura dello Stato;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2012 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con decreto del 23.3.2012, la Prefettura di Milano annullava il contratto di soggiorno, stipulato a seguito di procedura di emersione ai sensi della legge 102/2009, a favore della lavoratrice sig.ra *****.

Contro il citato decreto era proposto da quest’ultima il presente ricorso, con domanda di sospensiva.

Si costituiva in giudizio il Ministero dell’Interno, concludendo per il rigetto del gravame.

All’udienza in camera di consiglio del 12.7.2012, il Presidente dava avviso della possibilità di una sentenza in forma semplificata e la causa passava in decisione.

Il ricorso merita accoglimento, per le ragioni che seguono.

L’art. 1-ter comma 13, lett. c) del decreto legge 78/2009 – convertito con legge 102/2009 – precludeva l’accoglimento delle domande di emersione presentate a favore di soggetti condannati per i reati di cui agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale (si tratta, come noto, dei reati per i quali il codice di rito penale prevede rispettivamente l’arresto obbligatorio e facoltativo in flagranza).

La norma era interpretata nel senso che la condanna per i suindicati reati impedisse automaticamente l’ammissione alla sanatoria di cui alla legge 102/2009, senza alcuna possibilità per l’Amministrazione di effettuare una valutazione in concreto della pericolosità sociale del lavoratore.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 172 del 6.7.2012, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del citato art. 1-ter, comma 13, lettera c), nella parte in cui fa derivare automaticamente il rigetto dell’istanza di regolarizzazione del lavoratore dalla pronuncia nei suoi confronti di una sentenza di condanna per i reati previsti dall’art. 381 c.p.p., senza prevedere che la pubblica amministrazione provveda ad accertare che il medesimo rappresenti una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.

La sentenza della Corte Costituzionale deve trovare applicazione ai giudizi pendenti, stante la disposizione dell’art. 136 della Costituzione.

Nel caso di specie, l’esponente è stata condannata dal Tribunale di Milano con sentenza n. 8650 del 28.7.2008, per il reato di cui all’art. 5 comma 8 bis del D.Lgs. 286/1998 (cfr. doc. 2 del resistente).

Si tratta di una fattispecie delittuosa per la quale la legge prevede l’arresto facoltativo in flagranza e che é quindi riconducibile all’art. 381 del c.p.p.

Nel ricorso, viene lamentato che l’Amministrazione non ha effettuato alcuna valutazione della concreta pericolosità sociale dell’esponente (cfr. pagg. 5 e 6 dell’atto introduttivo).

Nessun dubbio, quindi, che la sentenza del Giudice delle leggi n. 172/2012 debba trovare applicazione nella presente controversia, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato (che non effettua alcuna concreta valutazione di pericolosità sociale) e con connesso obbligo per l’Amministrazione di effettuare una valutazione in concreto dell’eventuale minaccia all’ordine pubblico o alla sicurezza dello Stato, rappresentata dall’esponente.

Le spese possono essere compensate, atteso l’andamento della controversia, caratterizzata dall’intervento della Corte Costituzionale, salvo il rimborso del contributo unificato ai sensi di legge.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)  definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate, salvo il rimborso del contributo unificato ai sensi di legge (DPR 115/2002).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/07/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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