Rigetto dell’istanza volta ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4492 del 2009, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall’avv. Davide Baiocchi, con domicilio eletto presso Nicola Elmi in Roma, via Emanuele Gianturco, 6;
contro
Ministero dell’Interno, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
del provvedimento della Questura di Ravenna emesso in data 4.11.2008 e notificato in data 9.3.2009 che decreta il rigetto dell’istanza volta ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2012 il dott. Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in esame il Sig. ***** impugna, chiedendone l’annullamento, il decreto della Questura di Ravenna del 4.11.2008 con il quale è stata respinta l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno in quanto, a seguito di accertamenti foto segnaletici, aveva rilevato che l’istante risultava essere stato precedentemente espulso con decreto del 2.12.2004 dal Prefetto di Bari ed aveva fatto di nuovo ingresso nel territorio nazionale durante il periodo di interdizione indicato nel predetto decreto, senza munirsi dell’apposita autorizzazione al rientro anticipato prescritta dall’art. 13 del d.lvo n. 286/98.
Il gravame è affidato ai seguenti motivi:
1) Nullità dell’atto per mancata attestazione di conformità della copia notificata; mancata indicazione modalità e termine di impugnazione; mancata motivazione del non accoglimento delle osservazioni scritte: tutti elementi essenziali, in mancanza dei quali deve essere dichiarata la nullità del provvedimento per violazione dell’art. 14 dela legge n. 15/68, dpr 45/2000 e della legge 15/2005,
2) Violazione dell’art. 2 co VI del d.lvo n. 286/98 e dell’art. 5 co 1 della legge n. 39/90. Eccesso di potere. Mancata traduzione dell’atto impugnato con conseguente inesistenza, invalidità, nullità.
3) Violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/90; la PA ha tacciato l’interessato di aver declinato false generalità, quando il diverso nominativo è dovuto ad un errore di trascrizione;
4) Violazione dell’art. 13 del d.lvo n. 286/98. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, anche in relazione alla mancata considerazione dell’impugnativa del decreto di espulsione.
5) Violazione dell’art. 5 co. V del d.lvo n. 286/98. Eccesso di potere per mancanza di un interesse concreto ed attuale al rigetto dell’istanza, mancata considerazione dell’inserimento sociale dell’istante.
Con ordinanza n. 3017 del 1.7.2009 è stata accolta l’istanza di sospensiva fino alla decisione del ricorso proposto al giudice ordinario avverso il provvedimento di espulsione del ricorrente posto a fondamento dell’atto impugnato.
Con memoria depositata in vista dell’udienza di merito il ricorrente ha ribadito le proprie conclusione.
All’udienza pubblica odierna il patrono del ricorrente ha chiarito che il ricorso proposto al giudice ordinario avverso il provvedimento di espulsione del suo assistito non è stato ancora deciso ed ha chiesto comunque la decisione nel merito del gravame.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Il D.Lgs. 25-7-1998 n. 286 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, nel dettare disposizioni sull’ingresso e il soggiorno degli stranieri, all’art. 4 comma 6 espressamente sancisce che: “Non possono fare ingresso nel territorio dello Stato e sono respinti dalla frontiera gli stranieri espulsi, salvo che abbiano ottenuto la speciale autorizzazione o che sia trascorso il periodo di divieto di ingresso, gli stranieri che debbono essere espulsi e quelli segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini del respingimento o della non ammissione per gravi motivi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni internazionali”.
All’art. 5 comma 5 precisa che “Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato”.
Tra questi, appunto, il d.lvo in parola, contempla espressamente i provvedimenti di espulsione all’art. 13 co 13, che così recita: “Lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell’interno”.
La perspicua formulazione letterale della normativa sopra richiamata non consente alcun dubbio in merito alla valenza ostativa del provvedimento di espulsione, il cui contenuto dispositivo consiste appunto in un ordine di allontanamento dal Paese ed un divieto di reingresso nel territorio nazionale per un periodo determinato, facendo salva, peraltro, la possibilità di richiedere l’autorizzazione al rientro anticipato.
Non vi è pertanto alcun dubbio che il soggetto destinatario di un provvedimento di espulsione perdurantemente efficace – e tale è il caso del ricorrente – non può soggiornare in Italia e, pertanto, non ha titolo al rilascio del permesso di soggiorno, ovvero al rinnovo dello stesso, come inequivocabilmente disposto dalle norme sopra richiamate.
Le disposizioni sopra indicare sanciscono infatti chiaramente che l’espulsione dello straniero impedisce allo stesso di far ritorno nello Stato durante il periodo di interdizione, ed altrettanto chiaramente stabiliscono che il permesso di soggiorno – come ovvio – non può essere rilasciato né rinnovato a chi non può far legittimamente ingresso nel territorio nazionale e non lasciano infatti alcun margine di discrezionalità all’amministrazione, la quale, una volta accertato che il richiedente è colpito dalla misura dell’espulsione non può far altro che decretare il rigetto dell’istanza di rinnovo.
Orbene, nella fattispecie in esame è indubbio che nel caso del ricorrente sussista la ragione ostativa sopraindicata, atteso che è incontestato che l’istante è rientrato nel territorio nazionale senza munirsi della prescritta autorizzazione e che il provvedimento di espulsione non ha perso efficacia per effetto della mera impugnativa davanti al giudice ordinario.
Ne consegue che il provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno costituiva per l’autorità procedente un atto dovuto, una volta riscontrata la sussistenza del fattore ostativo sopra indicato, non residuando all’autorità procedente la possibilità di valutare eventuali diversi elementi favorevoli all’istante.
Né in tal modo l’operato della PA può ritenersi affetto dalla denunciata contraddittorietà rispetto a precedenti atti, e cioè il rilascio del visto di ingresso a seguito di richiesta nominativa del datore di lavoro, atteso che la sussistenza del fattore ostativo in esame è stata rilevata solo a seguito di effettuazione dei rilievi foto dattiloscopici, non avendo l’istante menzionato, nella richiesta di rilascio delle relative autorizzazioni, l’esistenza di tale pregressa espulsione.
Né il ricorrente può ritenere di aver acquisito una posizione soggettiva qualificata di affidamento e di aspettativa al conseguimento del titolo autorizzatorio alla permanenza in Italia per effetto dell’intervenuto rilascio del visto di ingresso, atteso che con il decreto di espulsione era ben stato avvertito dell’impossibilità di ritornare nel Paese senza munirsi della previa autorizzazione, e quindi dall’avvenuto reingresso, durante il periodo di interdizione, in violazione del divieto sancito dal predetto decreto non può derivare alcuna posizione di buona fede meritevole di tutela.
Ne consegue che il ricorrente non avrebbe potuto giovarsi della partecipazione procedimentale, in quanto l’esito del procedimento, una volta rilevata l’esistenza del fattore preclusivo in parola, non avrebbe potuto essere diverso.
Quanto, infine, alle censure relative all’omessa indicazione, in calce dell’atto impugnato, delle modalità e del termine di impugnazione ed alla mancata traduzione in lingua conosciuta dal ricorrente, trattasi di mere irregolarità formali che non comportano l’illegittimità del provvedimento medesimo, ma assumono unicamente rilevanza ai fini del rispetto del termine per la sua impugnativa, che nella fattispecie in esame non è in contestazione.
Ugualmente privi di valenza inficiante i rilievi attinenti ai vizi formali dedotti relativamente alla notifica dell’atto impugnato, in relazione alla mancata attestazione di conformità all’originale, che, attenendo alla fase integrativa dell’efficacia, non inficiano la validità dell’atto; tanto più che, nella fattispecie, non è neppure in contestazione la provenienza dell’atto dal soggetto titolare del potere in esso esercitato.
Disattesa anche quest’ultima censura, il ricorso va respinto in quanto infondato.
Sussistono, tuttavia, motivi d’equità per disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti, compresi diritti ed onorari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione II quater, respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2012