Rigetto istanza di emersione dal lavoro irregolare – datore di lavoro cittadino extracomunitario, regolarmente soggiornante, ma non in possesso della c.d. carta di soggiorno, ovvero permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
sul ricorso numero di registro generale 3098 del 2012, proposto da: *****, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Ragnoli, Maria Grazia Capitanio, con domicilio eletto presso Segreteria Sezionale Cds in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;
U.T.G. – Prefettura di Brescia – Sportello Unico Per L’Immigrazione, Ministero dell’Interno, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA – SEZ. STACCATA DI BRESCIA: SEZIONE I n. 00361/2012, resa tra le parti, concernente RIGETTO ISTANZA DI EMERSIONE DAL LAVORO IRREGOLARE
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. – Prefettura di Brescia – Sportello Unico per l’immigrazione e di Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2012 il Pres. Pier Giorgio Lignani e uditi per le parti gli avvocati nessuno presente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
RITENUTO:
– che il giudizio può essere definito con sentenza immediata;
– che il provvedimento impugnato in primo grado (diniego di regolarizzazione di lavoratore extracomunitario ai sensi dell’art. 1-ter della legge n. 102/2009) è motivato essenzialmente con la considerazione che il datore di lavoro non era legittimato a chiedere la sanatoria, trattandosi di cittadino extracomunitario, regolarmente soggiornante, ma non in possesso della c.d. carta di soggiorno, ovvero permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
– che il lavoratore straniero interessato, ricorrendo in primo grado, non ha contestato, anzi in buona sostanza riconosce, (a) che l’art. 1-ter, cit., consente di procedere all’emersione solo ai datori di lavoro che siano cittadini italiani, o anche stranieri purché titolari di “carta di soggiorno”; (b) che il suo datore di lavoro non possedeva tale requisito, avendo chiesto (e poi ottenuto) la carta di soggiorno solo qualche tempo dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di sanatoria; (c) che il titolo conseguito successivamente non rileva, ai fini di cui si discute;
– che, in effetti, il ricorrente, per superare il problema del difetto di titolo del datore di lavoro, non ha altri argomenti che una questione di costituzionalità relativa alla norma che esclude dalla procedura di emersione i datori di lavoro extracomunitari muniti di semplice permesso di soggiorno;
– che, peraltro, tale questione di costituzionalità appare manifestamente infondata, considerato che qui non si discute dell’esercizio di diritti fondamentali, e neppure della libertà di assumere alle proprie dipendenze, con le procedure ordinarie, uno o più lavoratori italiani o stranieri, bensì solo dell’ammissione ad una procedura eccezionale di sanatoria, per la quale sono dettati, non irragionevolmente, requisiti più restrittivi sotto il profilo soggettivo e quello oggettivo;
– che, in questa luce, appare chiaro che nella fattispecie il rigetto della domanda di emersione era vincolato ed inevitabile, e tanto basta per ritenere legittimo il provvedimento impugnato in primo grado;
– che tutte le altre questioni accennate marginalmente nell’atto impugnato risultano perciò irrilevanti, ancorché ad esse sia stato dedicato un certo spazio nel ricorso di primo grado e nella sentenza del T.A.R.;
– che, in conclusione, l’appello va respinto, ma si ravvisano giusti motivi per compensare le spese;
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2012
Il 15/05/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)