Sentenza n. 301 del 7 agosto 2012 Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

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Rigetto di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione – convivente con la sorella e la madre già da tempo in Italia (che possono provvedere al suo sostentamento in quanto egli è in attesa di occupazione)

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 191 del 2012, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall’avv. Sara Rizzardo, con domicilio eletto presso l’avv. Daniela Triolo, in Trieste, via. Beccaria n. 6;

contro

Ministero dell’Interno, Questura di Pordenone, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Trieste, piazza Dalmazia 3;

per l’annullamento

del provvedimento di rigetto di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione di data 23.2.2012.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno e di Questura di Pordenone;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2012 il dott. Rita De Piero e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. – Il ricorrente, cittadino del Ghana, regolarmente soggiornante in Italia dal 2004, impugna il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione (chiesto in data 13.2.09), emesso il 23.2.12.

1.1. – In fatto, espone di non aver chiesto – come esposto nell’atto impugnato – il rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione, bensì per lavoro subordinato, producendo anche il relativo contratto. Nonostante ciò, la P.A. ha denegato il rinnovo, sul presupposto che non risulterebbero sufficienti redditi leciti.

1.2. – In diritto lamenta.

1) violazione degli artt. 5, comma 2, e 9, comma 1, del D.Lg. 286/98;

2) violazione degli artt. 5, comma 4, 4, comma 3, 22, comma 11, del D.Lg. 286/98 e della Direttiva del Ministero dell’Interno n. 1727/7 del 20.3.08. Travisamento di fatto e insufficienza della motivazione.

2. – L’Amministrazione costituita, puntualmente controdeduce nel merito del ricorso, concludendo pervla sua reiezione

3. – Il ricorso non è fondato.

3.1. – L’istante è entrato nel nostro Paese il 6.3.04 (già prossimo al raggiungimento della maggiore età, poiché compiva il diciottesimo anno il 21.12.04), per ricongiungimento familiare alla madre. Otteneva un primo permesso di soggiorno, valido sino al 24.9.04, e, successivamente altri tre permessi di soggiorno per studio sino al 30.9.07, dopo di che ne riceveva ancora uno per attesa occupazione, valido sino al 13.2.09. Richiedeva quindi il rinnovo del titolo, senza peraltro dimostrate di possedere un lavoro o altro lecito reddito per il proprio sostentamento.

In data 3.12.10 gli veniva comunicato il preavviso di rigetto ex art. 10-bis della L. 241/90, per assenza di redditi. Da allora, il ricorrente non dava più notizie di sé. Dagli accertamenti compiuti, allo stato, risulta che l’ultimo reddito accertato (per € 3815,00) risale al 2008, che dall’11.2.09 è disoccupato e che il contratto di lavoro dallo stesso presentato in sede di rinnovo con la Ditta “TAM TAM Pubblicità” non è mai stato dichiarato.

3.2. – Col primo motivo, l’istante pretenderebbe di sottrarsi alle regole ordinarie del rinnovo del permesso di soggiorno in quanto entrato per ricongiungimento familiare e perché la madre è titolare di carta di soggiorno.

Il motivo è infondato. Infatti quando il ricorrente è entrato (sia pure per ricongiungimento familiare, ma avendo più di 14 anni) la madre non era ancora titolare della carta di soggiorno (ottenuta solo il 29.3.06), perciò correttamente gli sono stati rinnovati i permessi di soggiorno prima per ricongiungimento/minore età e successivamente per studio, salva la necessità – una volta conclusosi tale ciclo – di dimostrare il presupposto dell’attività lavorativa e della produzione di un reddito proprio, entrambi insussistenti.

3.3. – Col secondo motivo, l’istante lamenta la carenza di motivazione e istruttoria per non aver l’Amministrazione considerato la circostanza che ha sempre lavorato e che il contratto con “TAM TAM Pubblicità” è ancora in essere sino al 31.12.12. Il fatto che il datore di lavoro sia stato inadempiente agli obblighi di comunicazione prescritti dalla legge, non può ricadere sull’incolpevole lavoratore.

Anche questa censura non merita accoglimento. Infatti, se è vero che l’eventuale cattiva condotta del datore di lavoro non può ridondare in danno del lavoratore, è altrettanto vero che incombe sullo stesso l’onere di dimostrare che ha prodotto un reddito adeguato al suo sostentamento, dimostrazione che non è stata data né all’Amministrazione nel corso del procedimento, né in giudizio.

3.3.1. – Il ricorrente afferma altresì che dovevano essere considerate le condizioni economiche dell’intera famiglia: egli infatti convive con la madre e una sorella, regolarmente occupate e produttrici di reddito sufficiente anche al suo mantenimento, nella momentanea fase di disoccupazione.

Ad avviso del Collegio neppure questo motivo è fondato. Infatti, anche a prescindere dalla circostanza che il ricorrente è privo di attività lavorativa dall’inizio del 2009, ciò che viene richiesto, nel vigente sistema, è che ciascuno dei membri che compongono la comunità anagrafica disponga autonomamente del reddito minimo che gli consenta di garantirsi il soggiorno. Infatti, “al raggiungimento della maggiore età, escluse le ipotesi dell’esistenza di motivi di studio o di esigenze di cura, la mancanza di un lavoro può comportare, ai sensi dell’articolo 22, il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, che tuttavia non è prorogabile, né è rinnovabile, ed entro lo spirare del suo termine, determinabile nella misura massima di sei mesi, può sfociare o nella concessione di un nuovo permesso di soggiorno per lavoro subordinato, se è stata reperita un’occupazione, o nell’obbligo per lo straniero di lasciare il territorio dello Stato”.

3.3.2. – Da ultimo, lamenta che la Questura non si sia adeguata alla Direttiva del Min.Int n. 1727/08. Tale circolare, proprio per venire incontro alle problematiche concernenti il rilascio dei titoli di soggiorno a coloro che, compiuto il diciottesimo anno, abbiano ancora incertezze sul proprio futuro di studio o lavorativo e che, potendo rimanere a carico dei genitori, non siano in grado di soddisfare i requisiti prescritti per il rilascio di uno dei permessi citati, ha ammesso che le Questure possano, in casi particolari, rinnovare il titolo di soggiorno per motivi familiari. L’argomento tuttavia, nella specie, non è pertinente, posto che il ricorrente (che da tempo ha raggiunto la maggiore età e già ha goduto si autonomi permessi di soggiorno per studio, lavoro e/o attesa occupazione) non ha affatto chiesto tale tipologia di permesso di soggiorno, bensì un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, non essendo peraltro stato in grado di dimostrare né di aver effettivamente in corso l’attività lavorativa dichiarata, né che dalla stessa ha tratto il prescritto reddito.

In definitiva, il ricorso va respinto.

4. – Sussistono tuttavia le ragioni di legge per disporre la totale compensazione, tra le parti, delle spese e competenze di causa.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli – Venezia Giulia, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Compensa le spese e competenze del giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/08/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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