Sentenza n. 3717 del 25 giugno 2012 Consiglio di Stato

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Revoca permesso di soggiorno – contratto fittizio

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1389 del 2012, proposto da: Ministero dell’Interno, Questura di Avellino, Questura di Bari, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

*****;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA – SEZ. STACCATA DI SALERNO: SEZIONE II n. 01184/2011, resa tra le parti, concernente revoca permesso di soggiorno

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Viste le proprie ordinanze collegiali n. 999/2012 (camera di consiglio 9 marzo 2012) e n. 1455/2012 (camera di consiglio 13 aprile 2012);

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 giugno 2012 il Pres. Pier Giorgio Lignani e udito l’avvocato dello Stato F. Varrone;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L’appellato, già ricorrente in primo grado, sig. *****,cittadino cinese presente in Italia con regolare permesso di soggiorno per lavoro subordinato, nel giugno 2006 ha chiesto il rinnovo del permesso medesimo, giunto a scadenza. In tale occasione ha prodotto documenti dai quali risultava che era residente in Solofra (Avellino) con la moglie, ugualmente cittadina cinese, e un contratto di lavoro stipulato il 17 marzo 2006 con la ditta ***, con sede in Cesinali (Avellino).

Sulla base di queste risultanze all’interessato è stato concesso il rinnovo del permesso, con atto del 24 ottobre 2006, e con scadenza al 31 luglio 2006.

Poco dopo, la Questura di Avellino ha fatto indagini di controllo e in quella occasione è emerso che il datore di lavoro ***, benché tuttora anagraficamente iscritto in Cesinali, in realtà non era più presente detto luogo e che si era trasferito altrove «da diverso tempo» (nota dei Carabinieri di Aiello del Sabato in data 2 novembre 2006).

La Questura di Avellino, supponendo che il contratto di lavoro esibito fosse fittizio, ha inviato al sig. ***** un avviso di inizio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990, ma la comunicazione non ha avuto esito perché il destinatario risultava trasferito (in effetti, il Comune di Solofra ha poi riferito di averlo cancellato dall’anagrafe il 2 aprile 2007 «per irreperibilità, a seguito di ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati»).

Il 28 febbraio 2007 il Questore di Avellino ha messo un atto di revoca del permesso di soggiorno, motivato con la considerazione che per ottenerlo erano stati prodotti documenti non veritieri.

2. Il cittadino cinese ***** ha ricevuto notifica del provvedimento quando è stato rintracciato successivamente in Provincia di Bari, ed ha proposto ricorso al T.A.R. Campania, sezione di Salerno deducendo, fra l’altro, di essersi trasferito in Casamassima (Bari) avendo stipulato in quel luogo un nuovo contratto di lavoro subordinato

Il T.A.R. ha accolto il ricorso.

L’Amministrazione dell’Interno propone ora appello davanti a questo Consiglio.

3. Il Collegio osserva che la vicenda, come sopra riepilogata, dimostra che erano giustificate le perplessità dell’Amministrazione riguardo alla regolarità della posizione dell’appellato. Infatti si può considerare incontroverso che costui abbia trascurato di comunicare all’amministrazione il suo trasferimento in altra provincia (trasferimento per di più connesso alla cessazione del rapporto di lavoro con il sig. ***) e la stipulazione di un nuovo contratto di lavoro in altra sede; e a quanto pare ha trascurato anche di dichiararlo agli uffici anagrafici.

Nondimeno, l’istruttoria svolta dall’amministrazione presenta a sua volta alcuni punti d’ombra, come rilevato dal T.A.R. nella sentenza appellata. Fra l’altro non è stato approfondito il punto del trasferimento del datore di lavoro ***, in particolare è rimasta incerta la data (sia pure approssimativa) di tale trasferimento, se anteriore o posteriore alla stipulazione del contratto di lavoro dell’attuale appellato.

4. In questa situazione, non si hanno elementi sicuri per ritenere (se è questa la tesi dell’amministrazione) che si trattasse di un contratto fittizio sin dall’origine, mentre il ricorrente in primo grado ha dedotto che il rapporto di lavoro era regolarmente iniziato e che si è poi interrotto proprio a causa del trasferimento dello ***.

Peraltro, se quanto dedotto dal ricorrente sul punto è veritiero (e non vi sono elementi certi in senso contrario), vale la regola per cui la cessazione imprevista del rapporto di lavoro non comporta la perdita del permesso di soggiorno, e il lavoratore straniero ha diritto di permanere in Italia nello stato di “ricerca occupazione” fino alla scadenza del suo permesso di soggiorno e comunque per non meno di sei mesi.

Questo appunto è ciò che sarebbe accaduto nella fattispecie, stando a quanto esposto nel ricorso di primo grado, e non contraddetto né smentito dall’amministrazione. Il ricorrente ha esposto infatti di avere stabilito un nuovo rapporto di lavoro in altra provincia (Bari) prima della scadenza del permesso di soggiorno di cui era in possesso; e anche di avere presentato la richiesta di rinnovo di quel permesso, alla sua scadenza. Questi ultimi elementi di fatto non sono presi in considerazione né dal provvedimento impugnato, né dall’atto di appello dell’Amministrazione.

5. In conclusione, non vi è materia sufficiente per affermare che il provvedimento impugnato in primo grado fosse legittimo; di conseguenza l’appello va respinto. S’intende che questa decisione non preclude all’Amministrazione di verificare nuovamente la regolarità della posizione del ricorrente, anche alla luce degli eventi succedutisi dopo la proposizione del ricorso in primo grado dei quali allo stato non si ha conoscenza (ma che sarebbero comunque irrilevanti nel presente giudizio).

Non vi è luogo a provvedere sulle spese del grado, non essendovi stata costituzione dell’appellato.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/06/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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