Diniego rinnovo del permesso di soggiorno
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
sul ricorso numero di registro generale 6678 del 2011, proposto da: *****, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Ramadori, Fiorenzo Bertuzzi, con domicilio eletto presso Giuseppe Ramadori in Roma, via Marcello Prestinari, 13;
Ministero dell’Interno, Questura di Brescia, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
della sentenza breve del T.A.R. LOMBARDIA – SEZ. STACCATA DI BRESCIA: SEZIONE I n. 00999/2011, resa tra le parti, concernente diniego rinnovo del permesso di soggiorno
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno e di Questura di Brescia;
Viste le memorie difensive;
Vista la propria ordinanza collegiale n. 4084/2011, della camera di consiglio del 16 settembre 2011;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 giugno 2012 il Cons. Pier Giorgio Lignani e uditi per le parti l’avvocato Buccellato su delega di Bertuzzi e l’avvocato dello Stato Varrone;
– che la difesa dell’appellante ha dato atto che è cessata la materia del contendere, essendo in corso di perfezionamento un provvedimento interamente satisfattivo delle aspettative della parte;
– che la stessa difesa chiede che si liquidino infavore dell’appellante le spese del giudizio;
– che peraltro, in punto di fatto, la decisione dell’Amministrazione di procedere al riesame della pratica (e conseguentemente di accogliere l’istanza dell’interessato) è stata provocata da una ordinanza “propulsiva” di questo Collegio (n. 4084/2011, della camera di consiglio del 16 settembre 2011) motivata con riferimento allo ius superveniens (decreto legge n. 89/2011);
– che in questa situazione non si può dire che il provvedimento favorevole, emanato da ultimo, sottintenda il riconoscimento della illegittimità del diverso provvedimento impugnato in primo grado dall’interessato;
– che pertanto si ravvisano giusti motivi per compensare le spese;
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2012
Il 25/06/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)