Diniego emersione da lavoro irregolare
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 6303 del 2012, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall’avv. Mauro Ciappetta, domiciliato per legge presso la Segreteria sezionale del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro n. 13;
Ministero dell’Interno, U.T.G. – Prefettura di Milano, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale Dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
della sentenza breve del T.A.R. LOMBARDIA – MILANO: SEZIONE II n. 01164/2012, resa tra le parti, concernente diniego emersione da lavoro irregolare
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno e di U.T.G. – Prefettura di Milano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2012 il Cons. Angelica Dell’Utri e udito per la parte appellata l’avvocato dello Stato Biagini;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato:
– che il signor ***** avanzava alla Prefettura di Milano istanza di emersione dal lavoro irregolare in favore del cittadino extracomunitario *****;
– che ad una prima convocazione, in cui veniva richiesto agli interessati di produrre taluni documenti, per la parte datoriale si presentava il figlio del datore di lavoro munito di delega;
– che alle ulteriori convocazioni per la stipula del contratto di soggiorno nessuno compariva per detta parte datoriale;
– che, di conseguenza, la Prefettura di Milano disponeva l’archiviazione della domanda di emersione;
– che avverso tale atto il signor ***** proponeva ricorso, respinto con l’appellata sentenza nel rilievo che, essendo il procedimento rimesso all’iniziativa esclusiva del datore di lavoro, alla sua inerzia non può che conseguire l’impossibilità per l’Amministrazione di concludere positivamente il procedimento stesso, né potendo essere rilasciato al cittadino extracomunitario un permesso di soggiorno per attesa occupazione al di fuori dei casi di legge;
– che in questa sede il signor *****, nel precisare che il rapporto di lavoro è stato interrotto dopo la prima convocazione e che il signor ***** era impossibilito a presentarsi alla convocazioni successive in quanto detenuto, insiste nelle censure avverso il provvedimento impugnato di difetto di motivazione e di istruttoria in ordine alle ragioni della mancata presentazione del datore di lavoro, tenuto conto che della volontà di quest’ultimo di procedere all’emersione era già stata manifestata mediante la presenza alla prima convocazione; ragioni che, a suo avviso, gli consentirebbero la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione;
Considerato:
– che, come ritenuto da questa Sezione, il perfezionamento dell’istanza di emersione richiede la permanenza del rapporto di lavoro almeno fino all’espletamento degli adempimenti di cui al primo periodo del comma 7 dell’art. 1-ter del d.l. n. 78 del 2009 come convertito dalla legge n. 102 del 2009, per cui l’intervenuta cessazione del rapporto stesso prima della stipulazione del contratto di soggiorno e della presentazione della richiesta del permesso di soggiorno non può che comportare, per precisa volontà del legislatore, l’archiviazione del procedimento o comunque il rigetto dell’istanza (cfr. 31 marzo 2011 n. 3622, richiamata dal primo giudice);
– che, del resto, lo stato di detenzione del signor ***** non impediva che intervenisse alla firma del contratto di soggiorno lo stesso congiunto già intervenuto alla prima convocazione, eventualmente munito di nuova e specifica delega;
– che, peraltro, le circolari ministeriali 29 ottobre 2009 n. 6466 e 7 dicembre 2009 n. 7950 consentono, nei casi di interruzione del rapporto di lavoro per cause di forza maggiore prima della conclusione della procedura, il subentro nel rapporto e nella stipula del contratto di soggiorno di un familiare dell’originario datore di lavoro o, comunque, prescrivono in ogni caso che il datore di lavoro sia convocato insieme al cittadino extracomunitario, precisi i motivi della cessazione del rapporto e sottoscriva con questi il contratto di soggiorno per il periodo di effettivo impiego del lavoratore, il quale solo dopo tali adempimenti potrà conseguire il permesso di soggiorno per attesa occupazione;
– che, nella specie, siffatti adempimenti non hanno avuto luogo, sicché non sono venute in essere le condizioni per il perfezionamento dell’emersione e, di qui, per il rilascio di permesso di soggiorno;
– che, pertanto, il provvedimento impugnato deve ritenersi esente dalle prospettate censure e, di conseguenza, l’appello non può che essere respinto;
– che, tuttavia, in mancanza di sostanziale attività difensiva di controparte, si ravvisano ragioni affinché possa essere disposta la compensazione delle spese del grado.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2012
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/10/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)