Sentenza n. 5241 del 8 ottobre 2012 Consiglio di Stato

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Diniego permesso di soggiorno per lavoro subordinato – pregressa condanna per reato di furto aggravato

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm. sul ricorso numero di registro generale 6099 del 2012, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall’avv. Mauro Mengucci, con domicilio eletto presso l’avv. Andrea Matronola in Roma, via Golametto, 2;

contro

Ministero dell’Interno – Questura di Perugia, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. UMBRIA – PERUGIA: SEZIONE I n. 00019/2012, resa tra le parti, concernente diniego permesso di soggiorno per lavoro subordinato

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2012 il consigliere Bruno Rosario Polito e udito per il Ministero convenuto l’avvocato dello Stato Biagini;

Rese edotte, parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., circa la possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata;

Ritenuto:

– che il Questore di Perugia ha negato il rilascio del permesso di soggiorno con carattere di automatismo in relazione a pregressa condanna del ricorrente per reato di furto aggravato, preso in considerazione dall’art. 380 c.p.p., cui fa rinvio l’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998 e successive modificazioni, quale reato ostativo all’ingresso ed alla permanenza in Italia dello straniero;

– che, peraltro, non tutte le fattispeciee di furto aggravato (artt. 624, 625 c.p.) sono contemplate dall’art. 380 c.p.p., in quanto ne sono escluse, fra l’altro, quelle caratterizzate dall’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, c.p. (particolare tenuità del danno arrecato alla parte offesa e/o particolare tenuità dell’utile conseguito dal reo);

– che nel caso in esame, dalla sentenza penale esibita in giudizio si rileva che il Giudice penale non ha richiamato l’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, c.p., ma ha concesso le attenuanti generiche (art. 62-bis) esplicitamente motivando con riferimento alla minima entità dell’oggetto del furto congiuntamente alla considerazione delle qualità soggettive dell’imputato ed al contesto in cui è stato consumato l’illecito;

– che in questa situazione si può ritenere che il Giudice penale, al di là del diverso nomen iuris da lui usato, abbia in effetti riconosciuto l’attenuante della speciale tenuità, con la conseguenza che la fattispecie rimane sottratta alla previsione dell’art. 380 c.p.p., e, di conseguenza, a quella dell’art. 4, comma 3, del t.u. n. 286/1998;

– che, per quanto precede, l’appello va accolto, restando assorbito ogni altro motivo; per l’effetto, va accolto il ricorso di primo grado e va annullato il provvedimento con esso impugnato, ferma restando la sfera di discrezionalità dell’ Autorità di pubblica sicurezza di valutare, nel caso concreto, se la presenza dello straniero nel territorio nazionale possa costituire una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato;

– in relazione ai profili della controversia spese ed onorari possono essere compensati fra le parti;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie; per l’effetto accoglie il ricorso di primo grado ed annulla il provvedimento con esso impugnato, fermi restando gli ulteriori provvedimenti dell’ Amministrazione di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/10/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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