Diniego emersione dal lavoro irregolare
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm. sul ricorso numero di registro generale 5978 del 2012, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall’avv. Gianni Dionigi, con domicilio eletto presso l’avv. Giovan Vincenzo Placco in Roma, via Basento n. 37;
Ministero dell’Interno, Prefettura di Perugia, U.T.G., non costituitosi in giudizio;
***, non costituitosi in giudizio;
della sentenza breve del T.A.R. UMBRIA – PERUGIA: SEZIONE I n. 00150/2012, resa tra le parti, concernente diniego emersione dal lavoro irregolare
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2012 il consigliere Bruno Rosario Polito e udito per il ricorrente l’ avvocati Dionigi;
Rese edotte le parti, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., circa la possibile definizione del giudizio con sentenza semplificata
Ritenuto:
– che le condizioni per l’emersione delle posizioni di lavoratori occupati irregolarmente per i compiti di cui all’art. 1 ter, comma, del d.l. n. 78 del 2009, sono accertate all’interno di un procedimento ad iniziativa del datore di lavoro, sul quale grava ogni onere contributivo e di dichiarazione dei presupposti per la sanatoria;
– che l’impulso procedimentale del datore di lavoro, nel cui interesse ha luogo la regolarizzazione, deve accompagnare sia la fase di verifica dell’ammissibilità della dichiarazione di emersione, sia quella di stipula del contratto di soggiorno, con ogni effetto, quanto ai cittadini extracomunitari, sulla richiesta e rilascio del permesso di soggiorno;
– che, come documentato in corso di giudizio, il soggetto – su impulso del quale era stato attivato il procedimento di regolarizzazione – ha, in prosieguo, presentato contraria dichiarazione di insussistenza di un valido rapporto di lavoro, che possa giovarsi della speciale disciplina di sanatoria dettata dall’art. 1 ter del d.l. n. 78 del 2009;
– che la conseguente preclusione della stipula del contratto di soggiorno con il presunto datore di lavoro impedisce il perfezionamento del procedimento di sanatoria e rende dovuta la determinazione dell’ Amministrazione di arresto del procedimento con rigetto della dichiarazione di emersione inizialmente presentata;
– che nessuna determinazione è adottata in ordine alle spese del giudizio stante la mancata costituzione dell’ Amministrazione intimata;
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2012
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/10/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)