Sentenza n. 5244 del 8 ottobre 2012 Consiglio di Stato

0
1000

Diniego permesso di soggiorno

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm. sul ricorso numero di registro generale 5771 del 2012, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall’avv. Salvatore Basso, con domicilio eletto presso il sig. Marco Gardin in Roma, via Laura Mantegazza, 24;

contro

Ministero dell’Interno – Questura di Bari – Questura e Prefettura di Lecco, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. PUGLIA – BARI: SEZIONE III n. 01056/2012, resa tra le parti, concernente diniego permesso di soggiorno;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’ atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2012 il consigliere Bruno Rosario Polito e uditi per le parti l’avv. Basso e l’avvocato dello Stato Biagini;

Rese edotte le parti, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., sulla possibile definizione del giudizio con sentenza semplificata;

Ritenuto:

– che, alla stregua del principio tempus regit actum, il Questore della Provincia di Bari con il decreto di espulsione dell’odierno appellante, emesso il 4 settembre 2008, ha dato corretta applicazione alla disciplina allora vigente, che attribuisce la durata di dieci anni al divieto di rientro nel territorio nazionale, salvo specifica autorizzazione del Ministero dell’ Interno, che non risulta rilasciata nel caso di specie;

– che lo jus superveniens di cui all’art. 3, comma 1, lett. c), n. 9, del d.l. n. 89 del 2011 opera de futuro e non si estende alle fattispecie pregresse, anche in relazione alla sfera di discrezionalità che la più recente disciplina assegna all’amministrazione di stabilire la durata del divieto di rientro in Italia dello straniero destinatario di provvedimento di espulsione “per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni”, da determinarsi in base a “tutte le circostanze pertinenti il singolo caso”;

– che, anche ad accedere alla tesi che la nuova normativa abbia l’effetto di limitare a cinque anni il divieto di reingresso derivante dalle espulsioni decretate in precedenza, nondimeno nel caso in esame , essendo stata l’espulsione disposta il 4 settembre 2008, al momento del rientro del ricorrente nel territorio nazionale (17 luglio 2011) il quinquennio non era ancora decorso (anzi non era decorso neppure un triennio); e ciò si dice a prescindere dalla considerazione che in realtà il termine si computa non dalla data del provvedimento, bensì da quella dell’effettiva uscita dal territorio nazionale;

– che la disciplina dettata dall’art. 13, commi 13 e 14, del d.lgs. n. 286 del 1998 ha carattere impeditivo in radice delle presenza dello straniero in Italia e ciò preclude la valutazione di ogni altra circostanza addotta, sotto il profilo degli elementi sopravvenuti, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno;

– che l’infondatezza dei motivi di merito dequota a vizio meramente formale la mancata comunicazione delle ragioni ostative all’accoglimento della domanda di rilascio del permesso di soggiorno; dunque la violazione della regola procedimentale, in base al principio di cui all’art. 21 octies della legge n. 241/1990, quale introdotto dall’art. 14 della legge n. 15/2005, non può portare all’annullamento dell’atto impugnato;

– che, pertanto, l’appello va respinto, ma in relazione ai profili della controversia, spese ed onorari del giudizio possono essere compensati fra le parti;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/10/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here