Sentenza n. 5245 del 8 ottobre 2012 Consiglio di Stato

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Diniego rilascio permesso di soggiorno

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 4968 del 2012, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall’avv. Vito De Falco, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Picciani-Troiano in Roma, via Principe Eugenio, 15;

contro

Ministero dell’Interno – Questura di Roma, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE II QUA n. 01069/2012, resa tra le parti, concernente diniego rilascio permesso di soggiorno

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2012 il consigliere Bruno Rosario Polito e udito per il Ministero convenuto l’avvocato dello Stato Biagini;

Rese edotte le parti, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., circa la possibile definizione del giudizio con sentenza semplificata:

Ritenuto:

– che il Questore ha negato il rinnovo del permesso di soggiorno con carattere di automatismo in relazione a pregressa condanna del ricorrente per reato contemplato dall’art. 380 c.p.p., cui fa rinvio l’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998 e successive modificazioni;

– che – a fronte della puntuale e tassativa selezione in via normativa dei presupposti e dei requisiti soggettivi per l’ingresso e permanenza in Italia dello straniero, in una quadro di regole di sostenibilità e di compatibilità dei flussi migratori con riguardo sia all’inserimento, su un piano di effettività, nel contesto sociale e lavorativo, sia agli effetti della prevenzione di ogni turbamento alle condizioni di sicurezza e di ordine pubblico – non residua all’ Amministrazione alcuna sfera di discrezionalità quanto alla valutazione per il singolo caso della sussistenza degli estremi di pericolosità sociale;

– che, quanto all’invocata valutazione della situazione complessiva in cui versa lo straniero, la disciplina nella materia – non derogabile da direttive impartite in via amministrativa – dà rilievo alla durata del soggiorno dello straniero in Italia ai soli casi in cui questi abbia esercitato il diritto di ricongiungimento familiare, disposizione tutto al più applicabile in via estensiva ai soli casi di presenza di un nucleo familiare di cui faccia parte lo straniero, ipotesi che non ricorre nel caso di specie;

– che, in assenza di specifica attività difensiva dell’amministrazione convenuta, spese ed onorari del giudizio possono essere compensati fra le parti;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/10/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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