Diniego emersione da lavoro irregolare – condanna penale – accertamento della pericolosità sociale
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
sul ricorso numero di registro generale 5856 del 2012, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall’avv. Egidio Sarno, con domicilio eletto presso Carlo Cipriani in Roma, via Confalonieri, 1;
Ministero dell’Interno, U.T.G. – Prefettura di Bari, Sportello Unico per l’Immigrazione c/o Prefettura di Bari, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
della sentenza breve del T.A.R. PUGLIA – BARI: SEZIONE II n. 00204/2012, resa tra le parti, concernente diniego emersione da lavoro irregolare
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno e di U.T.G. – Prefettura di Bari e di Sportello Unico Per L’Immigrazione c/o Prefettura di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2012 il Cons. Pier Giorgio Lignani e udito l’avvocato dello Stato Vessichelli;
Ritenuto di poter procedere alla definizione immediata della controversia;
– che l’appellante, già ricorrente in primo grado, è stata interessata da una procedura di emersione (regolarizzazione) ai sensi dell’art. 1-ter del decreto legge n. 78/2009;
– che il beneficio è stato negato con la motivazione che l’interessata versa in una situazione ostativa in quanto ha riportato una condanna penale per furto aggravato (artt. 624, 625 c.p.) e che l’art. 1-ter tassativamente esclude dalla sanatoria i soggetti che abbiano riportato condanne (anche patteggiate) per i reati previsti dagli artt. 380 e 381 c.p.p.;
– che in pendenza di giudizio peraltro è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale 6 luglio 2012, n. 172, la quale ha dichiarato parzialmente incostituzionale l’art. 1-ter nella parte in cui attribuisce rilevanza tassativamente ostativa alle condanne per i reati di cui all’art. 381 c.p.p., senza fare carico all’autorità di p.s. di accertare in concreto e motivatamente la reale pericolosità del soggetto;
– che in questa situazione, il Collegio, con ordinanza cautelare n. 3774/2012 emessa alla camera di consiglio del 14 settembre 2012, ha osservato che «risulta oggi essenziale appurare se la ricorrente sia stata condannata per un reato rientrante nella previsione dell’art. 380 c.p.p., oppure in quella dell’art. 381» e che «il problema si pone perché nella fattispecie gli atti fanno riferimento solamente ad una condanna per furto aggravato di cui agli artt. 624 e 625 c.p., mentre per talune delle ipotesi contenute nell’art. 625 si applica l’art. 380 c.p.p. e per altre si applica l’art. 381 c.p.p.»;
– che pertanto la trattazione della causa è stata rinviata alla data odierna ordinandosi all’Amministrazione appellata, un’istruttoria rivolta ad acquisire la sentenza penale de qua, con ogni altro elemento utile a stabilire quali aggravanti siano state in concreto ascritte a carico dell’interessata;
– che l’Amministrazione non ha evaso l’istruttoria, ma la difesa dell’appellante ha prodotto copia integrale della sentenza penale in discorso;
– che all’esito della odierna camera di consiglio, il Collegio ritiene di poter definire immediatamente la controversia, come già preannunciato con la suddetta ordinanza n. 3774/2012;
– che, considerata l’inerzia dell’Amministrazione, cui era stato imposto l’onere dell’istruttoria, si può ritenere fidefacente la copia della sentenza penale prodotta dalla difesa dell’interessata;
– che dalla sentenza “patteggiata” emessa dal Tribunale di Bari, sezione staccata di Rutigliano, il 20 ottobre 2005, risulta che all’interessata è stato contestato il reato di furto (art. 624 c.p.), con le aggravanti di cui all’art. 625, primo comma, n. 2, seconda ipotesi, e n. 7;
– che, pertanto, il reato contestato non rientrava nella previsione dell’art. 380 c.p.p., bensì in quella dell’art. 381, c. p.p.;
– che di conseguenza giova all’appellante la sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 172 del 6 luglio 2012, come sopra accennato;
– che in conclusione l’appello va accolto, e in riforma della sentenza appellata il provvedimento di primo grado va annullato, salvi gli ulteriori provvedimenti che eventualmente potranno essere adottati nel rispetto delle indicazioni della sentenza n. 172/2012;
– che le spese del giudizio possono essere compensate, visto che per l’accoglimento dell’appello è stato risolutivo lo ius superveniens;
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l’appello nei sensi di cui in motivazione. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2012
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/12/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)