Rigetto dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso di soggiorno per attesa occupazione – lavoro subordinato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
sul ricorso numero di registro generale 7133 del 2011, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall’avv. Mario Antonio Angelelli, con domicilio eletto presso Mario Antonio Angelelli in Roma, viale Carso,23;
Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; Questura di Roma;
– del provvedimento reso dalla questura di Roma in data 03.08.2010, notificato in data 24.05.2011, di rigetto dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
– di ogni altro atto connesso, presupposto, intermedio, conseguente e/o applicativo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 aprile 2012 il dott. Maria Laura Maddalena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente ha impugnato il provvedimento del questore di Roma con il quale gli è stata negata la conversione, una volta raggiunta la maggiore età, del suo permesso di soggiorno per la minore età in permesso di soggiorno per attesa occupazione -lavoro subordinato.
Il ricorso, articolato in varie censure di violazione di legge ed eccesso di potere, contesta l’interpretazione fatta propria dalla questura.
L’istanza cautelare è stata accolta con ordinanza del 29 settembre 2011.
All’odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.
Osserva il collegio che la questione è già stata più volte favorevolmente esaminata dalla giurisprudenza amministrativa, anche della sezione(cfr. ex multis TAR Lazio, sez. II quater, 21 ottobre 2010, n. 32944; cfr. ex multis TAR Lazio, sez. II quater, 27 maggio 2011, n. 4801; 28 marzo 2011, n. 2722; 25 marzo 2011, n. 2681; Cons. Stato, ord. del 15 settembre 2010, n. 4232).
In tali precedenti si affermava che la nuova disciplina, recata dalla l. 94/2009 – che anche per i minori affidati consente la conversione del permesso di soggiorno, dopo la maggiore età, in permesso per lavoro o studio, solo a condizione che il minore abbia partecipato ad un progetto almeno biennale di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale (art. 32, comma 1 bis. D.lgs. 286/1998) – non potesse che essere interpretata in modo che sia effettivamente consentito ai minori la partecipazione a tali progetti.
Diversamente opinando la legge avrebbe avuto un’inammissibile efficacia retroattiva ed imporrebbe ai minori stranieri un adempimento impossibile (cfr. Cons. Stato Sez. VI n. 2951/09).
Nelle more della decisione del ricorso è intervenuto il d.l. 23 giugno 2011, n. 89, convertito con integrazioni nella l. dall’art. 1, comma 1, L. 2 agosto 2011, n. 129, con il quale il citato art. 32, comma 1 bis, è stato modificato nel senso di non ritenere più necessario al fine della conversione del permesso di soggiorno, per i minori affidati ai sensi della l. n. 184/1983, l’aver seguito per un biennio un progetto di integrazione sociale e civile.
In sostanza, dunque, con la modifica in esame, il legislatore è tornato al regime antecedente a quello risultante dalle modifiche apportate con la l. 94/2009. E’ infatti solo in base a queste ultime che l’essere stati ammessi, per un periodo non inferiore a due anni, in un progetto di integrazione sociale e civile, costituiva condizione sine qua non per l’ottenimento del permesso di soggiorno a seguito di un precedente permesso per minore età.
Viceversa, nell’attuale come nel precedente regime, pur con alcune differenze, tale requisito è ritenuto comunque alternativo all’affidamento o alla tutela del minore ed è richiesto unicamente per i minori non accompagnati.
In questo sopravvenuto quadro normativo, valorizzandosi l’art. 5, comma 5, del d.lgs. 286/98 e le recenti aperture in tal senso del giudice di appello, sia pure in sede per ora solo cautelare, il Tribunale ritiene di dover accogliere il ricorso in relazione al primo motivo di ricorso, con il quale appunto, richiamando la sent. della Corte cost. n.198/2003 e la giurisprudenza formatasi sotto la precedente disciplina, si sostiene che il requisito della partecipazione al progetto di integrazione deve ritenersi come alternativo rispetto allo stato di minore affidato o sottoposto a tutela.
Va comunque per completezza aggiunto che il ricorrente, in ogni caso, non aveva avuto a disposizione il tempo minimo necessario per maturare il suddetto biennio, non si trovava dunque – secondo l’interpretazione fornita da questo Tar nei precedenti sopra richiamati – nelle condizioni previste ai fini della applicazione della disciplina dettata dalla l. 94/2009 ed in vigore al momento della presentazione della istanza.
In definitiva il ricorso è fondato e deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato ai fini della rinnovata valutazione dell’istanza a prescindere dalla partecipazione ad un progetto di integrazione sociale e civile almeno biennale.
Il ricorso, dunque, va accolto con annullamento del provvedimento impugnato. L’amministrazione sarà quindi tenuta a provvedere nuovamente sull’istanza del ricorrente tenendo conto delle statuizioni della presente sentenza.
Le spese possono essere compensate, sussistendo giusti motivi.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2012
Il 19/07/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)