Sentenza n. 9576 del 20 novembre 2012 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

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Rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno – ricorso straordinario al Capo dello Stato

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5202 del 2011, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall’avv. Leonardo Bardi, con domicilio eletto presso Alessandro Testa in Roma, via di S. Angela Merici, 16/A;

contro

Ministero dell’Interno, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento

del D.P.R. del 7.03.11 con il quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto avverso il rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, nonché di tutti gli atti presupposti e consequenziali, ed in particolare del parere di reiezione espresso dalla Sezione I del Consiglio di Stato nell’adunanza del 23 giugno 2010 sul ricorso straordinario presentato dal ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2012 il dott. Stefania Santoleri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il ricorrente, cittadino del Bangladesh, ha fatto ingresso in Italia nell’anno 2002 ed ha ottenuto il permesso di soggiorno in seguito alla procedura di regolarizzazione ex L. 222/02.

Mentre svolgeva regolare attività lavorativa, si è ammalato di T.B.C. ed ha dovuto subire anche un intervento chirurgico ai polmoni. Ha perso il lavoro e la Questura di Milano, con il provvedimento del 4/4/06, gli ha negato il rinnovo del permesso di soggiorno.

Detto provvedimento è stato impugnato con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Con il D.P.R. del 7/3/11, il ricorso è stato dichiarato inammissibile in quanto proposto avverso un atto non definitivo.

Avverso detto decreto il ricorrente ha proposto il seguente motivo di impugnazione:

1. Violazione e/o omessa ed erronea applicazione di legge (art. 14 del D.P.R. 24/11/71 n. 1199 in relazione ai possibili esiti del procedimento giustiziale come desumibili dall’art. 13 dello stesso D.P.R.); Violazione ed erronea applicazione dell’art. 97 Cost. e degli artt. 1 e 3 della L. 241/90; Violazione ed erronea applicazione dell’art. 9 della L. 91/92 e dell’art. 3 del D.L. 25/11/89 n. 382 e succ. integr.); eccesso di potere per violazione di circolari, per carenza di istruttoria, per travisamento dei fatti, per difetto dei presupposti, per illogicità manifesta e per violazione per principio di ragionevolezza.

Sostiene il ricorrente che il provvedimento decisorio del ricorso straordinario è impugnabile per vizi di forma e di procedimento.

Il decreto impugnato – con il quale è stato dichiarata l’inammissibilità del ricorso straordinario per la mancanza di definitività dell’atto – sarebbe affetto da vizi procedimentali in quanto la decisione non ha tenuto conto l’atto era inoppugnabile – e quindi definitivo – al momento della proposizione del ricorso straordinario, essendo trascorso il termine previsto dalla legge per il ricorso amministrativo.

L’errore sarebbe imputabile all’amministrazione che nella propria relazione avrebbe omesso di indicare al Consiglio di Stato che il ricorso straordinario era stato proposto ottantadue giorni dopo la notifica del decreto del Questore di Milano.

L’errore di giudizio non sarebbe quindi imputabile al Consiglio di Stato e dunque il ricorso sarebbe ammissibile.

L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio ed ha eccepito l’inammissibilità del ricorso.

All’udienza pubblica del 25 ottobre 2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, l’impugnabilità della decisione del ricorso straordinario è circoscritta ai soli vizi di forma e del procedimento che si siano verificati in una fase successiva all’intervento del Consiglio di Stato, – concernenti quindi eventuali vizi del procedimento di adozione del decreto del Presidente della Repubblica (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 10 dicembre 1986 n. 836; Cons. Stato Sez. V 27/2/07 n. 999), – e ciò in relazione al principio di alternatività tra ricorso straordinario e ricorso giurisdizionale ed alla necessità di evitare che l’impugnativa in sede giurisdizionale si risolva in un riesame del giudizio espresso dal Consiglio di Stato in sede consultiva con conseguente sovrapposizione della decisione giurisdizionale alla decisione del ricorso straordinario (cfr., tra le tante, T.A.R. Toscana Sez. II 4/12/09 n. 2984; Cons. Giust. Amm. Reg. Sic. 17/7/09 n. 619; T.A.R. Toscana Sez. I 2/2/09 n. 189; Cons. Stato Sez. V 15/12/08 n. 6194; T.A.R. Basilicata Sez. I 26/9/08 n. 625; T.A.R. Toscana sez. II 30/5/08 n. 1541).

Ne consegue che i vizi relativi all’erronea declaratoria di inammissibilità del ricorso straordinario attengono alla controversia sulla quale si è pronunciato l’organo consultivo, e non essendo insorti successivamente all’emissione del parere da parte del Consiglio di Stato, non possono essere dedotti in sede di impugnazione giurisdizionale dinanzi al T.A.R.

Del resto, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, il parere del Consiglio di Stato di inammissibilità del ricorso straordinario è stato rilasciato nella piena consapevolezza dell’avvenuto decorso dei termini previsti per la proposizione del ricorso gerarchico (essendo stato adottato il decreto del Questore in data 23 marzo 2006 ed essendo stato proposto il ricorso straordinario soltanto in data 4 luglio 2006)

Peraltro, il Consiglio di Stato ha più volte ritenuto che costituiscono atti definitivi quelli che costituiscono l’espressione ultima, in linea verticale, della volontà della Pubblica Amministrazione, (cfr. Consiglio Stato sez. III 23 settembre 2009 n. 2260), assumendo in questo caso rilievo preminente la peculiare natura amministrativa dello strumento, diverso sotto questo profilo dai gravami in sede giurisdizionale, con conseguente impossibilità di far discendere la definitività dell’atto dalla sua inoppugnabilità per mero decorso dei termini di impugnazione.

Deve infine rilevarsi che l’esclusione dell’impugnazione della decisione sul ricorso straordinario per vizi diversi da quelli di forma e di procedimento, intervenuti successivamente al parere del Consiglio di Stato in sede consultiva, non può ritenersi lesiva del diritto – riconosciuto dall’art. 113 Cost.- di ottenere tutela giurisdizionale, atteso che l’utilizzo del ricorso straordinario è frutto di una autonoma scelta del ricorrente (cfr. T.A.R. Toscana Sez. II 30/5/08 n. 1541).

Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Quanto alle spese di lite, sussistono tuttavia giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti tenuto conto della condizione di indigenza del ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/11/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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