Circolare del 1 ottobre 2011 Dipartimento della Protezione Civile

Procedura a seguito degli esiti delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale


Parere favorevole da parte della Commissione



La  Questura notifica l'esito favorevole della Commissione al migrante nei  termini di legge, e contemporaneamente ne dà comunicazione al Soggetto  Attuatore e all'Ente Gestore ove lo stesso è ospitato. Anche dopo la  consegna dei permesso di soggiorno sarà garantita l'assistenza da parte  del Soggetto Attuatore fino al termine dello stato di emergenza  umanitaria nel territorio nazionale.


Parere contrario da parte della Commissione - rigetto senza successiva richiesta di ricorso da parte del migrante



Sarà  compito della locale Questura notificare il rigetto al migrante,  dandone comunicazione anche al Soggetto Attuatore e all'Ente Gestore.  Scaduti i termini previsti dalla legge entro i quali il migrante ha  diritto a fare ricorso e qualora il medesimo non lo abbia presentato, la  Questura emetterà il relativo decreto di espulsione dandone  comunicazione al Soggetto Attuatore e all'Ente gestore. Da questo  momento il Soggetto Attuatore non assicurerà più l'accoglienza al  migrante che sarà pertanto gestito dall'Autorità di pubblica sicurezza.


Parere contrario da parte della Commissione - rigetto con successiva richiesta di ricorso da parte del migrante



Sarà  compito della locale Questura notificare il rigetto al migrante,  dandone comunicazione anche al Soggetto Attuatore e all'Ente gestore. AI  migrante che avrà presentato ricorso secondo i termini di legge, sarà  garantita l'assistenza da parte del Soggetto Attuatore, compatibilmente  con la vigenza dello stato emergenziale, fino alla conclusione di tutti i  gradi di giudizio. All'esito del giudizio definitivo da parte del  Tribunale la presente fattispecie viene ricondotta in uno dei casi  precedentemente illustrati.

Sabato, 1 Ottobre 2011