Circolare n. 4369 del 15 giugno 2012 Ministero dell'Interno

Ministero dell'Interno
Commissione Nazionale per il Diritto d'Asilo


OGGETTO: Situazioni in Mali

Di  seguito alle circolari n. 3615/CN del 2 aprile 2012 e n. 3756/CN del 23  aprile 2012, concernente l'oggetto, ed in relazione ai quesiti che  continuano a pervenire da parte di alcuni Presidenti di Commissioni  Territoriali in merito al comportamento da tenere nei confronti dei  richiedenti protezione internazionale provenienti dal mali, si comunica  che lo scrivente ha sottoposto la problematica in argomento alla  Commissione Nazionale nella seduta del 13 giugno 2012.
Nella  circostanza, la CN, ha preso atto della relazione, che si un isce in  copia, predisposta dal competente Ufficio Affari Internazionali e  Comunitari, sulla situazione di grave crisi umanitaria in cui versa il  mali. La commissione al riguardo ha ritenuto che la situazione  conflittuale sia tuttora in evoluzione e che, nonostante nella citata  relazione si parli del Nord del Paese, risulta difficile, in mancanza di  notizia ed elementi più dettagliati, delimitare ben difinite aree a  rischio, anche perchè le rimanenti aree del paese potrebbero essere, da  un momento all'altro, coinvolte nella stessa situazione conflittuale  che, attualmente, riguarderebbe il territoprio settentrionale del Mali.

La  C.N. ha, pertanto, suggerito che ai soggetti provenienti dal Mali debba  essere riconosciuta, in linea di principio, la protezione sussidiaria.
Sempre  in relazione alla situiazione del malui, questa C.N. è stata  interpellata - sulla scorta di una recente pronuncia di un Giudice di  merito - sulla possibilità di accogleire le relative domande senza  procedere all'audizione dell'interessato.

Al riguardo, si chiarisce che tale possibilità, in linea generale, è espressamente prevista dall'art. 12, comma 2, del D.Lgs n. 25/2008;  essa è, però, subordinata alla comprovata sussistenza di tutti gli  elementi prtevisti per il riconoscimento dello status di rifugiato. non  sarebbe, pertanto, consentito omettere l'audizione ove le CC.TT.  dovessero ravvisare le condizioni per la protezione sussidiaria (e,  addirittura, della protezione umanitaria).

Va considerato, d'altro canto, che ai sensi dell'art. 3, comma 3 del D.Lgs. n. 251/2007, "l'esame della domanda... è effettuatao sulla base individuale ...".
Nella  specie, tenuto conto di quanto più sopra chiarito circa la situazione  del mali, questa C.N. ha ritenuto che, salvo casi eccezionali, non possa  prescindersi indiscriminatamente dall'audizione dell'interessato, anche  perchè nei casi individuali - avuto riguardo, in  particolare, ai  conflitti religiosi ed interetnici che si stanno sviluppando nel Paese -  potrebbero riscontrarsi i presupposti per il riconoscimento dello  status di rifugiato.

Per quanto riguarda il quesito cirla la  linea da tenere con i cittadini maliani destinatari di una decisione  negativa intervenuta prima della crisi umanitaria, la C.N. ha ritenuto  che si possa far ricorso alla reiterazione della domanda nelle quali i  nuovi elementi previsti dall'art. 29, lettera b), del D.Lgs.25/2008  siano costituiti dalla sopravvenua situazione conflittuale del Paese.

A  tal proposito, considerata la grave situazione di crisi in atto nel  mali, si invitabno le SS.LL. ad esaminare la possibilità di trattare  tale istanze reiterate con priorità rispetto a quelle di cittadini  provenienti da altri paesi e a sensebilizzare, in tal senso, le  competente Questure.

Il Prefetto Presidente
(Pironti)

Giovedì, 21 Giugno 201