Circolare n. 48 del 2 ottobre 2012 INAIL

Disposizione transitoria per l’emersione di lavoratori extracomunitari. Articolo 5 del decreto legislativo n. 109/2012

INAIL


ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO
DIREZIONE GENERALE - DIREZIONE CENTRALE RISCHI




Oggetto: Disposizione transitoria per l’emersione di lavoratori extracomunitari. Articolo 5 del decreto legislativo n. 109/2012.

Quadro Normativo

Decreto  legislativo 16 luglio 2012, n. 109 : “Attuazione della direttiva  2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a  provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini  di Paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare.” (G.U. n. 172 del 25  luglio 2012), articolo 5

Decreto 29 agosto 2012 del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro del lavoro e  delle politiche sociali, con il Ministro per la cooperazione  internazionale e l’integrazione e con il Ministro dell’economia e  finanze (G.U. n. 209 del 7 settembre 2012).

PREMESSA

Il decreto legislativo n. 109 del 12 luglio 2012,  all’articolo 5, intitolato “Disposizione transitoria”, ha previsto che i  datori lavoro ivi indicati possono dichiarare allo sportello unico per  l’immigrazione la sussistenza del rapporto di lavoro irregolare prestato  da lavoratori extracomunitari.

Le condizioni, i termini e le  modalità del procedimento di emersione sono stati stabiliti dal decreto  interministeriale del 29 agosto 2012 ed ampiamente illustrati nel la  circolare interministeriale prot. 35/0006291 del 7 settembre 2012, cui si fa integrale rinvio (All.1).

Per  quanto riguarda gli aspetti di competenza dell’Inail, viene in rilievo  l’articolo 5 del decreto interministeriale riguardante la  regolarizzazione delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo  retributivo, contributivo e fiscale e, in particolare, il comma 2,  lettera a).

REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTIVA

Il  decreto interministeriale, articolo 5, comma 2, stabilisce che all’atto  della stipula del contratto di soggiorno, il datore di lavoro deve  dimostrare di aver provveduto ad adempiere a tutti gli obblighi in  materia contributiva maturati a decorrere dalla data di assunzione del  lavoratore, come risulta dalla dichiarazione di emersione, fino alla  data di stipula del contratto di soggiorno e, comunque, per un periodo  non inferiore a sei mesi.

Con specifico riferimento alla  regolarizzazione di un rapporto di lavoro non domestico il decreto ha  previsto che il datore di lavoro provveda alla regolarizzazione dei  lavoratori oggetto di emersione, con presentazione di copia delle  denunce Uniemens per tutti i mesi oggetto della regolarizzazione e che  lo sportello unico per l’immigrazione provvederà a richiedere il DURC,  in via telematica, “al fine di accertare, a decorrere dalla data di  assunzione del lavoratore, la correttezza e la correntezza dei  versamenti contributivi e assicurativi del datore di lavoro nonché, se  dovuti, dei versamenti alla Cassa edile”.

Di seguito, pertanto, si espongono gli adempimenti che i datori di lavoro sono tenuti ad effettuare nei confronti dell’Inail.

ISTRUZIONI OPERATIVE

Il  datore di lavoro interessato deve chiedere all’Inail l’apertura di  un’apposita posizione assicurativa territoriale per ciascun lavoratore  extracomunitario.

1. Datore di lavoro già iscritto all’Inail

Il datore di lavoro già titolare di codice ditta deve presentare una denuncia di variazione.

Al  fine di individuare univocamente le denunce riguardanti i lavoratori  oggetto della dichiarazione di emersione, nel quadro “V4 Premi”, campo  “Ciclo lavorativo”, il datore di lavoro deve sempre indicare:

la dicitura “Posizione assicurativa riferita a personale oggetto di  emersione ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 109/2012”
il cognome, il nome ed il codice fiscale del lavoratore (se il  lavoratore non è in possesso del codice fiscale, il datore di lavoro  deve indicare la data e lo Stato estero di nascita).

2. Datore di lavoro non iscritto all’Inail

Il datore di lavoro che non è già titolare di un codice ditta deve presentare una denuncia di esercizio.

Anche in questo caso, il datore di lavoro deve indicare sempre nel quadro “C Premi”, campo “Ciclo lavorativo”:

la dicitura “Posizione assicurativa riferita a personale oggetto di  emersione ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 109/2012”
il cognome, il nome ed il codice fiscale del lavoratore (se il  lavoratore non è in possesso del codice fiscale, il datore di lavoro  deve indicare la data e lo Stato estero di nascita).

In entrambe  le denunce, il datore di lavoro deve indicare, quale “data di inizio  attività”, la data di assunzione (data di inizio occupazione irregolare)  del lavoratore, che deve coincidere con quella comunicata, per lo  stesso lavoratore, sia all’Inps sia, nel caso di datore di lavoro del  settore edile, alla Cassa edile.

Alla ricezione della denuncia,  la Sede competente provvede a comunicare tempestivamente al datore di  lavoro l’importo del premio dovuto, senza aggravio di somme aggiuntive,  da versare con modello unificato di pagamento F24 utilizzando, come di  consueto, il “numero di riferimento” indicato sul provvedimento stesso.

Il  modello telematico “EM-SUB” predisposto dal Ministero degli Interni per  l’invio della dichiarazione di emersione prevede, tra gli altri dati,  anche l’indicazione del codice ditta Inail.

Pertanto, se il  datore di lavoro non ha indicato il codice ditta nel modello “EM-SUB”  all’atto della dichiarazione di emersione2 deve presentare  tempestivamente allo Sportello Unico per l’Immigrazione un’apposita  comunicazione integrativa del predetto modello. Il codice ditta,  infatti, è elemento essenziale per la richiesta del documento di  regolarità contributiva da parte dello Sportello Unico per  l’Immigrazione, ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. a) del Decreto  interministeriale del 29 agosto 2012.

REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA

Il  riferimento al documento unico di regolarità contributiva previsto  dall’articolo 5 del decreto e riportato nella circolare  interministeriale n. 35/2012 deve intendersi effettuato in relazione ad  una tipologia di certificazione che, pur coinvolgendo ai fini del suo  rilascio l’Inps, l’Inail e le Casse Edili, non si configura come DURC  propriamente inteso3. Il DURC di cui trattasi, infatti, consiste nella  verifica della regolarità contributiva limitata al singolo lavoratore  oggetto della dichiarazione di emersione.

Pertanto, il  procedimento di rilascio della certificazione in esame resta escluso  dalla disciplina contenuta nel D.M. 24 ottobre 2007 in tema di DURC, con  la conseguenza che per questa particolare fattispecie non si applica  l’istituto dell’invito alla regolarizzazione né quello del silenzio  assenso.

Analogamente, non sono applicabili al DURC in questione  le disposizioni del suindicato decreto che prevedono l’attestazione  della regolarità in caso di richiesta di rateizzazione, di sospensioni  dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative e di istanza di  compensazione, nonché quelle relative alle cd. cause non ostative  (“scostamento non grave” e contenzioso pendente).

1. Modalità di richiesta del DURC

Lo  Sportello Unico per l’Immigrazione inoltrerà le richieste di verifica  di regolarità utilizzando esclusivamente la tipologia  "Agevolazioni/Finanziamenti/Sovvenzioni/Autorizzazioni”, già prevista  dall’applicativo Sportello Unico Previdenziale.

Nell’apposito  campo “specifica uso” dovranno essere indicati i seguenti dati, che  saranno poi riportati in automatico anche sul DURC emesso:

Cognome e nome del lavoratore
Codice Fiscale del lavoratore (se il lavoratore non è in possesso del  codice fiscale, dovranno essere indicati la data e lo Stato estero di  nascita)
Data di convocazione per la stipula del contratto di soggiorno.

Poiché  ai fini della stipula del singolo contratto di soggiorno dovrà essere  accertata la correttezza e la correntezza dei versamenti contributivi e  assicurativi del datore di lavoro per ognuno dei lavoratori denunciati,  lo Sportello Unico per l’Immigrazione richiederà un DURC per ogni  lavoratore interessato dalla procedura di emersione.

Una volta  acquisita dallo Sportello Unico per l’Immigrazione la richiesta  telematica, stante l’eccezionalità della procedura, la verifica della  regolarità contributiva dovrà essere effettuata dalla Sede competente  con assoluta tempestività. A tal fine, queste tipologie di richiesta  saranno opportunamente evidenziate dalla procedura dello Sportello Unico  Previdenziale.

2. Modalità di rilascio del DURC

Ai  fini del rilascio della certificazione, la Sede, indipendentemente  dall’esito, deve sempre riportare nell’apposito campo note, che sarà poi  visualizzato nella sezione Inail del documento emesso:

la  data di inizio dell’obbligo assicurativo che coincide con la data di  assunzione (data inizio occupazione irregolare) del lavoratore  dichiarata dal datore di lavoro nel campo “data inizio attività” della  denuncia di iscrizione o di variazione e che deve essere  convenzionalmente indicata con la dicitura “inizio gg/mm/aa”
il  numero della PAT riferita al lavoratore oggetto della dichiarazione di  emersione, da indicare con la dicitura “PAT xxxxxxx”

La  regolarità o l’irregolarità devono essere certificate alla data in cui  si effettua la verifica ed esclusivamente con riferimento alla posizione  assicurativa territoriale riferita al lavoratore oggetto della  dichiarazione di emersione indicato nel campo “specifica uso” della  richiesta, indipendentemente dalla durata del periodo oggetto di  regolarizzazione.

In particolare, la Sede provvede ad attestare  l’esito “regolare” nel caso in cui il datore di lavoro abbia presentato  la denuncia per lo specifico lavoratore ed abbia provveduto a pagare  interamente quanto richiesto dall’Inail ovvero nel caso in cui il datore  di lavoro abbia provveduto alla denuncia ma, alla data di verifica, non  sia ancora scaduto il termine per il pagamento. In questo ultimo caso,  la Sede dovrà riportare nel campo “note” anche la dicitura “Richiesta  premio in scadenza al gg/mm/aa”, indicando la data di scadenza della  richiesta di premio inviata al datore di lavoro.

Diversamente, la  Sede deve attestare l’irregolarità nel caso in cui il datore di lavoro,  alla data di verifica, non abbia presentato all’Inail la denuncia per  lo specifico lavoratore ovvero il datore di lavoro non abbia versato il  premio dovuto alla scadenza indicata dall’Inail.

Nel primo caso  (assenza di denuncia) l’irregolarità deve essere dichiarata con  l’indicazione “Il rischio assicurato non corrisponde a quello  denunciato” e nel campo note deve essere specificata la motivazione  “lavoratore non denunciato”.

Nella seconda ipotesi (mancato  versamento delle somme richieste per la regolarizzazione) l’irregolarità  deve essere dichiarata con l’indicazione “Non ha versato premi ed  accessori per gli anni … per un importo di euro …”, avendo cura di  indicare il periodo assicurativo oggetto della richiesta di premio ed il  relativo importo non versato.

Si precisa che, mentre i  certificati relativi ai datori di lavoro del settore edile, saranno  emessi dalla Cassa edile secondo le consuete modalità, negli altri casi  il documento di regolarità sarà sempre emesso dall’Inps e recapitato  allo Sportello Unico per l’Immigrazione via PEC.



ESITO NEGATIVO DEL PROCEDIMENTO

Posto  l’obbligo di versare quanto richiesto dall’Inail a seguito della  presentazione delle denunce, si fa riserva di ulteriori istruzioni per  la gestione delle ipotesi di archiviazione o rigetto della dichiarazione  di emersione o di impedimento alla sottoscrizione del contratto di  soggiorno.

IL DIRETTORE GENERALE


Allegato 1

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1.  Circolare del Ministero dell’Interno e del Ministero del lavoro e delle  politiche sociali prot. 35/0006291 del 7 settembre 2012, avente ad  oggetto “Decreto del 29 agosto 2012, emanato dal Ministro dell’Interno  di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il  Ministro per la cooperazione internazionale e l’integrazione e con il  Ministro dell’economia e finanze, di attuazione dell’articolo 5 del  decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109. Indicazioni operative”,  pubblicata sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali  (www.lavoro.gov.it) al percorso: “Area sociale” – “Immigrazione” –  “Procedura emersione 2012”.
2. In quanto, alla data di compilazione  del modello telematico “EM-SUB”, non aveva ancora inoltrato la denuncia  di iscrizione all’Inail ovvero non era ancora in possesso del  certificato di assicurazione con cui l’Istituto comunica il codice  ditta.
3. Il DURC propriamente inteso è quello riferito all’intera situazione aziendale e disciplinato dal D.M. 24/10/2007

Martedì, 2 Ottobre 2012