Circolare n. 9478 del 12 dicembre 2012 Ministero dell'Interno

Nome Andrea - sentenza Corte Suprema di Cassazione del 20 novembre 2012 -

MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale per i Servizi Demografici
Area III - Stato Civile


circolare n. 31

OGGETTO: Nome Andrea - sentenza Corte Suprema di Cassazione del 20 novembre 2012

La  recente sentenza della Corte Suprema di Cassazione, emessa in data 20  novembre u.s., e andata come e noto a modificare I'orientamento finora  seguito, nella maggior parte dei casi, dalla giurisprudenza e adottato  dalla prassi amministrativa circa I'attribuzione del nome "Andrea" a  persone di sesso femminile.

AI riguardo, la Suprema Corte ha  sottolineato che il nome, annoverato tra i diritti fondamentali della  persona umana, e oggetto di protezione nei più significativi strumenti  internazionali dei diritti della persona umana, citando in particolare  la Corte Europea dei Diritti Umani,  che ha in piu occasioni ribadito da una parte che il diritto alia  scelta del prenome, pur rientrando nella sfera della vita privata dei  genitori, non conferisce agli stessi una liberta assoluta, riconoscendo  dall'altra un interesse pubblico alia regolamentazione del suo uso che  può realizzarsi anche mediante il rifiuto delle Autorita nazionali a  consentire I'imposizione di nomi "inusitati", fermo restando che tale  interesse deve sempre e comunque tenere conto del principio di tutela  della dignita del minore.

Pertanto il bilanciamento d'interessi  tra il diritto alia non ingerenza nelle scelte personali e familiari e  I'intervento delle autorita nazionali dei singoli Stati, deve avvenire  secondo il criterio di proporzionalita ed adeguatezza rispetto aJ fine,  costituito dal diritto del minore a non subire nocumento alcuno  nell'ambito della dignita personale a causa di un nome inusitato.

La Corte Suprema ha quindi ritenuto che il nome "Andrea" non puo definirsi ridicolo e vergognoso se attribuito ad una persona di  sesso femminile, ne puo produrre un'arnbiquita nel riconoscimento del  genere della persona cui sia state imposto, non essendo pill  riconducibile, in un contesto culturale ormai in continua evoluzione e  non pill rigidamente nazionalistico, esclusivamente al genere maschile.

Si  comunica, per quanta di competenza delle SS.LL., tale nuovo  orientamento, che risponde all'evoluzione storico sociaIe di cui lo  stato civile è da sempre espressione e si chiede, nel contempo, di  interessare in merito i Sigg. Sindaci.

Si ringrazia.

IL DIRETTORE CENTRALE
Giovanna Menghini