Direttiva del 7 marzo 2012 Ministero dell'Interno

Cittadinanza - Trasferimento ai Prefetti della competenza ad emanare i  provvedimenti di acquisto della cittadinanza per matrimonio

Direttiva del 4 aprile 2012 Ministro dell'Interno



Oggetto:

Cittadinanza - Trasferimento ai Prefetti della competenza ad emanare i provvedimenti di acquisto della cittadinanza per matrimonio



Il  consistente e perdurante afflusso di cittadini stranieri nel territorio  nazionale ha prodotto, tra gli altri effetti, un sensibile incremento  dei procedimenti di conferimento della cittadinanza sia per matrimonio  che per residenza, assegnati dalla legge alla competenza dello Stato e,  per esso, del Ministro dell'interno, a motivo della rilevanza degli  interessi pubblici da tutelare, inerenti anche la sicurezza nazionale, e  della consequenziale peculiarità degli adempimenti istruttori.

È  ragionevole presumere che negli anni a venire il fenomeno tornerà a  crescere, atteso che gli indicatori demografici e socio-economici  relativi alla popolazione straniera residente nel territorio nazionale  prefigurano uno scenario di rapido ampliamento della platea dei soggetti  in possesso dei requisiti di legge necessari all'acquisto della  cittadinanza italiana.

In altri termini, sono in aumento sino  bifamiliari interamente composti da immigrati che presentano istanza di  cittadinanza e sia i figli delle prime generazioni di immigrati giunti  in Italia che, in questi anni, stanno conseguendo la maggiore età dopo  il periodo ininterrotto di permanenza nel nostro Paese di 18 anni.

Al  fine di migliorare l'efficacia dell'azione amministrativa, è giocoforza  per l'Amministrazione dell'interno continuare a percorrere la strada  della razionalizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie a  disposizione e di massicci investimenti sulla tecnologia informatica e  telematica, senza trascurare ogni altra innovazione possibile sotto il  profilo organizzativo e delle procedure.

Nel quadro delle misure  da attivare nell'immediato, sono da considerare oramai maturi i tempi  perché la competenza ad emanare provvedimenti in questione, finora  concentrata nell'autorità politica, transiti alla diligenza, in  conformità alle disposizioni che regolano la separazione tra compiti di  direzione politica e di direzione amministrativa.

Nessuna  variazione di competenza è ipotizzabile in ordine ai decreti di  concessione di cui all'art. 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91,  caratterizzate da una valutazione discrezionale di opportunità che  implica l'accertamento di un interesse pubblico accanto al  riconoscimento dell'interesse privato delle richiedente allo status  civitas. A tal punto il legislatore ha ravvisato in questo tipo di atti  un'espressione della funzione politico-amministrativa da inserire nelle  distretto nove di quelli che, ai sensi dell'art. 1 della legge 12  gennaio 1991, n. 13, debbono assumere la forma del decreto del  Presidente della Repubblica.

Nulla osta, invece, a che i  provvedimenti di acquisto o di diniego della cittadinanza jure  matrimonii di cui agli artt. 7 e 8 della legge n. 91 siano trasferiti  alla competenza della dirigenza amministrativa, trattandosi, con  l'eccezione di cui si dirà in seguito, di atti privi di valutazione  discrezionale e tanto più di valenza "politica", da emanarsi una volta  accettate la sussistenza o meno dei requisiti prescritti (art. 5 della  legge n. 91) e l'assenza o meno di determinate dai giudizi penali (art. 6  lett. a) e b), della medesima legge).

La competenza rimarrà in  capo al Ministro dell'interno nella sola ipotesi di cui, durante  l'istruttoria, vengono in considerazione ragioni inerenti alla  sicurezza, della Repubblica (art. 6, lett.c), della legge n. 91).

E  ciò innanzitutto perché, nella fattispecie, la preclusione all'acquisto  della cittadinanza non è ancorata all'oggettività di una sentenza di  condanna, come avviene per le altre cause preclusiva della cittadinanza  jure matrimonii, ma ad un giudizio largamente discrezionale circa la  compatibilità di atti, comportamenti ecc. dell'aspirante cittadino con  interessi vitali della Nazione.

In secondo luogo perché durante  l'istruttoria occorre chiamare in causa il Consiglio di Stato in sede  consultiva. Come è noto, a termini di legge, il parere dell'alto  Consesso deve essere richiesto dal Ministro dell'interno, ragion per cui  il provvedimento finale, non importa se di accoglimento o di diniego,  non può che ricadere nella sfera del Ministro medesimo. Sarebbe  improprio, infatti, che fosse dirigente ad adottare l'atto finale,  quando nella fase istruttoria è intervenuto il Ministro con atto  rientrante nelle funzioni di indirizzo politico-amministrativo.

Tale  orientamento è conforme alle posizioni già espresse dal Consiglio di  Stato in adunanza plenaria e confermate in sede consultiva; lo si  ritiene valido anche alla luce delle modifiche apportate dalla legge n.  942009 all'art. 5 della legge n. 91.

Tanto premesso, si dirama la seguente direttiva.

A)  sono attribuiti alla competenza del prefetto l'accoglimento  dell'istanza di acquisto della cittadinanza iure matrimonii presentata  dal congedo straniero legalmente residente in Italia e la sua reiezione  per motivi ostativi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 6 della legge  n. 91/1992.

Qualora il coniuge straniero abbia la residenza  all'estero, l'organo competente conferire o delegare la cittadinanza e,  invece, il Capo del Dipartimento per le libertà civili  dell'immigrazione.

Il nuovo assetto di competenze opererà a  decorrere dal 1 giugno 2012, , in modo da dare tempo alle SS.LL e al  Dipartimento per le libertà civili dell'immigrazione di apportare le  necessarie rimodulazione all'organizzazione degli uffici alle procedure  in uso.

B) Con riferimento alle medesime istanze di cui al punto  A), resta ferma la competenza del Ministro dell'interno ha delegare  l'acquisto della cittadinanza per ragioni inerenti alla sicurezza della  Repubblica ai sensi della lett. c.) dell'art. 6 della legge n. 91 ho ad  accogliere l'istanza del Consiglio di Stato ritiene che le dette ragioni  non sussistano.

C) il Dipartimento per le libertà civili  dell'immigrazione sovraintenderà alla fase di transizione al nuovo  assetto di competenze e costituirà il referente delle SS.LL. Per  qualsiasi esigenza. In tale veste, emanerà le necessarie disposizioni  attuative della presente direttiva e fornirà, anche attraverso incontri  sul territorio in sede centrale, tutta la necessaria collaborazione per  l'aggiornamento del personale delle Prefetture-Uffici territoriali del  Governo.

La presente direttiva ha come ratio l'ulteriore  snellimento dei procedimenti di acquisto della cittadinanza iure  matrimonii attraverso l'accorpamento nel Prefetto della responsabilità  procedimentale e di quella provvedimentale dei medesimi.

Sotto un  altro angolo visuale, essa costituisce parte sostanziale delle  politiche di integrazione di quelli stranieri che, attraverso il vincolo  coniugale, entrano a far parte a pieno titolo della comunità nazionale,  con ciò assumendo l'impegno al rispetto, alla gestione e alla  promozione di valori posti a fondamento della Repubblica italiana.

In  tal senso, rafforzare la responsabilità complessiva del Prefetto nei  procedimenti in questione e circostanza che qualifica ulteriormente tale  figura il suo ruolo di rappresentante dello Stato sul territorio.

Si  confida, quindi, che le SS.LL. dedichino particolare cura alla puntuale  applicazione della direttiva nella sua diffusione a i Sindaci dei  Comuni ricadenti nell'ambito territoriale di competenza.


Anna Maria Cancellieri

Registrato alla Corte dei Conti
addì, 4 aprile 2012