Interpello n. 38/2012 del 21 dicembre 2012 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Art. 20, comma 5 ter, lett. c), D.Lgs. n. 276/2003 – definizione  di lavoratori svantaggiati ai sensi dell’art. 2, n. 18), lett. d) e f),  Reg. (CE) n. 800/2008 -

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione generale per l’Attività Ispettiva


Prot. 37/0024254

Oggetto:  art. 20, comma 5 ter, lett. c), D.Lgs. n. 276/2003 – definizione di  lavoratori svantaggiati ai sensi dell’art. 2, n. 18), lett. d) e f),  Reg. (CE) n. 800/2008.

L’Assolavoro ha avanzato istanza di  interpello a questa Direzione per avere chiarimenti in ordine alla  definizione di “lavoratori svantaggiati” di cui all’art. 2, n. 18),  lett. d) e f), Reg. (CE) n. 800/2008, richiamati dal novellato art. 20,  comma 5 ter, lett. c), D.Lgs. n. 276/2003 ai sensi del quale è possibile  ricorrere alla somministrazione di lavoro a tempo determinato senza che  debba trovare applicazione il c.d. “causalone” proprio in caso di  utilizzo di tali lavoratori.

L’interpellante chiede in particolare chiarimenti sulla platea dei soggetti rientranti nella categoria:
- degli “adulti che vivono soli con una o più persone a carico” (lettera d), Reg. CE n. 800/2008);
-  dei “membri di una minoranza nazionale all’interno di uno Stato membro  che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di  conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per  migliorare le prospettive di accesso ad un’occupazione stabile” (lettera  f), Reg. CE n. 800/2008).

Al riguardo, acquisito il parere della  Direzione generale per le Politiche dei Servizi per il Lavoro, si  rappresenta quanto segue.

Per quanto riguarda l’individuazione  della prima categoria di lavoratori svantaggiati, ovvero “gli adulti che  vivono soli con una o più persone a carico”, occorre analizzare i  diversi requisiti previsti dalla disposizione comunitaria, ovvero: la  “qualità” di adulto, il carico familiare e la convivenza o meno con  familiari a carico.

In primo luogo si ritiene possano definirsi  “adulti” coloro che hanno superato i 25 anni di età, atteso che nella  stessa disciplina comunitaria è invece considerato “giovane” colui che  ha un’età compresa tra i 15 e i 25 anni.

Quanto, invece, alla  circostanza secondo la quale gli adulti devono vivere “soli con una o  più persone a carico”, si ritiene che la disposizione voglia riferirsi  sia alla composizione – al momento dell’assunzione – del nucleo  familiare del soggetto in posizione di svantaggio, sia alla definizione  di familiare “a carico”, data nel nostro ordinamento dall’art. 12 del  T.U.I.R.

In tale prospettiva, pertanto, deve ritenersi  applicabile la disciplina dell’art. 20, comma 5 ter, lett. c), D.Lgs. n.  276/2003 qualora il lavoratore, anche attraverso il certificato  anagrafico concernente lo “stato di famiglia”, risulti il solo soggetto a  sostenere il nucleo familiare, in quanto con una o più persone  fiscalmente “a carico”. In alternativa al certificato anagrafico  concernente lo stato di famiglia, il lavoratore potrà comunque  presentare, al momento dell’assunzione, dichiarazione sostitutiva della  certificazione, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, a dimostrazione sia della composizione del nucleo familiare che del “carico familiare”.

Per  individuare, invece, coloro che appartengono alla categoria dei “membri  di una minoranza nazionale all’interno di uno Stato membro che hanno  necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze  linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le  prospettive di accesso ad un’occupazione stabile” di cui alla lettera  f), Reg. (CE) n. 800/2008, occorre riferirsi a tutte quelle minoranze  che, sulla base di specifici provvedimenti, risultano già individuate in  ragione dell’appartenenza linguistica.

Ci si riferisce, in  particolare, alle minoranze “linguistiche storicamente insediate sul  territorio italiano” contemplate dall’art. 2 della L. n. 482/1999 che promuove, in attuazione dell’art. 6 della Costituzione, all’art. 1,  comma 2, “la valorizzazione delle lingue e delle culture” delle  popolazioni ivi individuate e che, in base a tale Legge, risultano  ufficialmente riconosciute in Italia.

In ogni caso si ritiene che  debba coesistere in capo al soggetto beneficiario, al momento  dell’assunzione, oltre al requisito dell’appartenenza alla minoranza  linguistica, dimostrabile anche con autocertificazione ai sensi  dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, anche il necessario presupposto  richiesto dalla disciplina comunitaria secondo cui il lavoratore  presenti la “necessità di consolidare le proprie esperienze in termini  di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per  migliorare le prospettive di accesso ad un’occupazione stabile”.

Si  ritiene in tal modo di poter compiutamente identificare i soggetti  ritenuti dal Legislatore Comunitario meritevoli di tutela e di poter  soddisfare le necessità insite nella disposizione della lettera f), Reg.  (CE) n. 800/2008.

IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Paolo Pennesi)