Ordinanza n. 3982 del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 novembre 2011 (GU n. 279 del 30-1

Ulteriori disposizioni urgenti dirette a fronteggiare lo stato di  emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione  all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord  Africa..

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI


Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data 12  febbraio 2011, con cui e' stato dichiarato, fino  al  31  dicembre 2011,  lo stato di emergenza umanitaria nel  territorio  nazionale  in  relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi  del Nord Africa;
Visti l'ordinanza del Presidente del Consiglio  dei Ministri n. 3924 del 18 febbraio 2011 recante:  «Disposizioni   urgenti  di  protezione civile  per  fronteggiare  lo  stato  di   emergenza  umanitaria   nel territorio  nazionale  in  relazione   all'eccezionale   afflusso   di cittadini appartenenti ai  paesi  del   Nord  Africa  nonche'  per  il contrasto e la gestione  dell'afflusso   di  cittadini  di  Stati  non appartenenti  all'Unione  europea»,   l'art.  17  dell'ordinanza   del Presidente del Consiglio dei Ministri  n. 3925 del 23  febbraio  2011, nonche' le ordinanze del Presidente del   Consiglio  dei  Ministri  n. 3933 del 13 aprile 2011, n. 3934 e n. 3935  del  21  aprile  2011,  n. 3947 del 16 giugno 2011, n. 3948 del 20  giugno 2011, articoli 4 e  7, n. 3951 del 12 luglio 2011, n. 3954 del 22  luglio 2011,  art.  5,  n. 3955 del 26 luglio 2011, n. 3956 del 26  luglio 2011, n. 3958  del  10 agosto 2011, n. 3962 del 6 settembre 2011,  n. 3965 del  21  settembre 2011, n. 3966 del 30 settembre 2011, n.  3969  del  13  ottobre  2011, art.  3,  n.  3970  del  21  ottobre   2011  e  gli  articoli  8  e  9 dell'ordinanza del Presidente del  Consiglio dei Ministri n. 3975  del 7 novembre 2011;
Ravvisata la  necessita' di consentire al  Prefetto  di  Palermo  di provvedere  all'adozione degli indispensabili atti  di  riconoscimento di debito  tenuto conto che, in relazione  alla  somma  urgenza  delle forniture  necessarie all'accoglienza dei  migranti  e  profughi,  non sono stati   adottati,  da  parte  del  Commissario  delegato  di  cui all'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri n.  3924  del 18  febbraio   2011  o   dei   Soggetti   attuatori,   le   necessarie formalizzazioni  degli atti di spesa;
Viste le note n. 57738 del 30 agosto 2011,  del  5  e  19  settembre 2011, n. 53198 e n. 62727, del Prefetto di  Palermo e  del  22  luglio 2011, n. 5228, del Commissario  delegato  di   cui  all'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri n.  3933/2011;
Vista la riunione tenutasi  in  data  13  ottobre   2011  presso  il Dipartimento della protezione civile della Presidenza   del  Consiglio dei Ministri, a cui hanno partecipato i  rappresentati   del  medesimo Dipartimento, del Ministero dell'interno e i Prefetti  interessati;
Vista la nota n. 71117 del 18 ottobre 2011, con cui   la  Prefettura di Palermo ha trasmesso  la  quantificazione  degli   oneri  derivanti dalle attivita'  poste  in  essere  dalla  gestione   del  Commissario delegato di  cui  all'ordinanza  del  Presidente  del   Consiglio  dei Ministri n. 3924 del 18 febbraio 2011;
Ravvisata la  necessita' di procedere alla corretta  identificazione ed iscrizione  dei migranti ospitati nelle strutture  di  accoglienza, al fine di  realizzare, con la  collaborazione  delle  regioni  e  dei comuni  interessati, un sistema integrato di accoglienza diffuso;
Vista  la  richiesta  del   25   settembre   2011   del   Ministero dell'interno;
Viste le richieste del 27 settembre e del  28  ottobre  2011  della Croce Rossa Italiana;
Su Proposta del Capo Dipartimento  della  protezione  civile  della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Sentito il Ministero dell'interno;
Di Concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1


1. Il  comma  3  dell'art.  8  dell'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri  del  26  luglio  2011,  n.  3955,  modificato  dall'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei  Ministri  del 10 agosto 2011, n. 3958, e' sostituito dal seguente: «3.  Per  il  compimento delle attivita' di cui al presente articolo il Prefetto di  Palermo provvede al pagamento  delle  somme  dovute  sulla  base  dei  riscontri  di  natura  amministrativo  -  contabile  effettuati   dai  Soggetti   attuatori   e   della    trasmissione    della    seguente  documentazione: atto  di  affidamento  originario,  ovvero  relazione  illustrativa delle prestazioni richieste in  assenza  di  un  formale  atto di affidamento e delle motivazioni per le  quali  non  e'  stato  possibile adottare tale atto, dichiarazione  di  regolare  esecuzione
delle  prestazioni rese, ovvero  nei  casi  previsti  dall'ordinamento  giuridico  vigente,  dei   necessari   collaudi,   dichiarazione   di  congruita' delle prestazioni rese e dell'importo da liquidare.».
2. Dopo il comma 3 dell'art. 8 dell'ordinanza di cui al comma 1, e'  aggiunto il seguente: «4. Qualora, in relazione  alla  somma  urgenza  delle forniture necessarie all'accoglienza dei migranti  e  profughi,  non risultassero adottate a tempo debito, da  parte  del  Commissario  delegato di  cui  all'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri n. 3924 del 18 febbraio 2011 o dei  Soggetti  attuatori,  le  necessarie formalizzazioni  degli  atti  di  spesa,  il  Prefetto  di
Palermo   provvede   all'adozione   degli   indispensabili   atti   di  riconoscimento di debito, avvalendosi degli Uffici  della  Prefettura di  Palermo.  I  predetti  provvedimenti  -  muniti  di  attestato  di  copertura finanziaria  emesso  dall'addetto  al  riscontro  contabile  della  contabilita'  speciale  n.  5470  -  sono  adottati  ai  sensi  dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.».
3.  L'art.  3  dell'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri del 13 aprile 2001, n. 3933, e' soppresso.
4. Agli oneri derivanti dalle attivita' di cui  ai  commi  1  e  2,  quantificate in euro 20.395.200,62, si provvede nel  limite  di  euro  18.605.960,04 a valere sulle risorse di  cui  all'art.  6,  comma  2,  dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933  del 13  aprile 2011.
5. Al  comma  1  dell'art.  8  dell'ordinanza  del   Presidente  del Consiglio dei Ministri del 26 luglio  2011,  n.  3955,   e  successive modificazioni, le parole: «30 settembre 2011» sono   sostituite  dalle seguenti: «31 dicembre 2011».

Art. 2


1.  Nel quadro delle iniziative di protezione civile da adottarsi  a tutela  degli  interessi  fondamentali  delle  famiglie  di  pescatori  dell'isola  di  Lampedusa,  rispetto   a   situazioni   di   pericolo  determinatesi in conseguenza dello sbarco di migrati, e'  autorizzata  l'erogazione di un contributo nel limite massimo di euro 70.000,00 ai  soggetti a cui e' stata sottratta l'imbarcazione  di  proprieta'  che  costituiva strumento di lavoro e unica fonte di reddito.
2. Il  contributo di cui al comma 1 trova copertura a  valere  sulle risorse  rese disponibili al Dipartimento della protezione  civile  ai sensi  dell'art. 6 dell'ordinanza del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri  n. 3965 del 21 settembre 2011.

Art. 3


1. Al fine della prosecuzione delle gestione del centri di Mineo  e  Lampedusa e delle attivita' connesse, il  termine  del  30  settembre  2011, previsto all'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del  Consiglio dei Ministri n. 3955 del 26 luglio 2011, e' differito al 31  dicembre 2011, con oneri quantificati in euro 744.148,81
2. Il  limite di  50  unita'  di  prestatori  di  lavoro  temporaneo previsto  dall'art. 2, comma  2,  dell'ordinanza  del  Presidente  del Consiglio  dei Ministri n. 3955 del 26 luglio 2011 e' ridotto a n.  15 unita', con  oneri quantificati in € 159.810,00, fino al  31  dicembre 2011.
3.  Gli oneri  derivanti  dal  presente  articolo,  quantificati  in €  903.958,81, sono posti a carico  del  bilancio  della  Croce  Rossa  Italiana ai sensi dell'art. 2, comma 4, dell'ordinanza del Presidente  del Consiglio dei Ministri n. 3955 del 26 luglio 2011.

Art. 4


1. Nell'ambito delle attivita' connesse allo stato di emergenza  umanitaria relativa all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti  ai Paesi del Nord Africa, dichiarata con decreto del Presidente del  Consiglio dei Ministri 12 febbraio 2011, ai soggetti di cui al comma 2  si applica ai fini anagrafici l'art. 32 del decreto del Presidente della  Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, recante l'iscrizione nello  «Schedario della popolazione temporanea». 2. Possono chiedere  l'iscrizione temporanea: a) i cittadini stranieri titolari di un  permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'art. 2 del decreto del  Presidente del Consiglio dei Ministri 5 aprile 2011; b) i cittadini  stranieri che hanno chiesto la protezione internazionale e sono in  attesa della relativa decisione da parte delle competenti commissioni  territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale. 3.  L'istanza volta ad ottenere l'iscrizione nello «Schedario della  popolazione temporanea» deve essere presentata all'ufficio anagrafe del  Comune presso il quale il cittadino straniero ha la sua dimora.  Unitamente all'istanza dovranno essere esibiti i seguenti documenti: a)  per i soggetti di cui alla lettera a) del comma 2, permesso di soggiorno  rilasciato ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del  Consiglio dei Ministri 5 aprile 2011 e titolo di viaggio per stranieri;  b) per i soggetti di cui alla lettera b) del comma 2, attestato  nominativo certificante la qualita' di richiedente asilo o del permesso  di soggiorno per richiesta asilo rilasciati all'interessato dal questore  ai sensi del comma 4 dell'art. 26 del decreto legislativo 8 gennaio  2008, n. 25. 4. Nel caso in cui il cittadino straniero risulti ospitato  presso un centro governativo o altro centro comunque presente sul  territorio nazionale, l'istanza di cui al comma 3 deve essere corredata  della dichiarazione del responsabile del centro presso il quale lo  straniero dimora.

Art. 5


1.  La  previsione  dell'assenso  dei  Presidenti   delle   Regioni  competenti, di cui dal comma 12-bis dell'art.  1  dell'ordinanza  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933 del 13 aprile  2011,  e  successive modificazioni, non trova applicazione laddove il  Soggetto  attuatore non e' appartenente alla Regione.
2. Per le Regioni in  cui la responsabilita' dell'allestimento delle strutture di accoglienza e  per la  gestione  e'  ripartita  tra  piu' Soggetti  attuatori,  il   riparto   delle   risorse   necessarie   al funzionamento delle  strutture ai sensi del comma 12-bis  dell'art.  1 dell'ordinanza del  Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933  del 13  aprile  2011,  e   successive  modificazioni,  e'  effettuato  dal Commissario delegato  sulla base della congiunta proposta dei medesimi Soggetti attuatori.
La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 2011

Il Presidente : Monti