Conclusioni dell'Avvocato Generale - Causa C‑179-11 del 15 maggio 2012 Corte Giustizia UE

Visti, asilo, immigrazione – Direttiva 2003/9/CE – Regolamento (CE) n.  343/2003 – Obbligo di garantire le condizioni minime di accoglienza ai  richiedenti asilo prima della loro presa in carico o ripresa in carico  da parte dello Stato membro competente – Periodo durante il quale lo  Stato membro ospitante è competente a garantire dette condizioni –  Responsabilità per i costi derivanti delle misure atte a garantire dette  condizioni

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

ELEANOR SHARPSTON

presentate il 15 maggio 2012 (1)

Causa C‑179/11


*****

contro


Ministre de l’intérieur, de l’outre‑mer, des collectivités territoriales et de l’immigration

[(domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Conseil d’État, Francia)]

«Visti, asilo, immigrazione – Direttiva 2003/9/CE – Regolamento (CE) n. 343/2003 – Obbligo di garantire le condizioni minime di accoglienza ai richiedenti asilo prima della loro presa in carico o ripresa in carico da parte dello Stato membro competente – Periodo durante il quale lo Stato membro ospitante è competente a garantire dette condizioni – Responsabilità per i costi derivanti delle misure atte a garantire dette condizioni»



1.        La presente domanda di pronuncia  pregiudiziale del Conseil d’État francese (il Consiglio di Stato) è  volta ad ottenere chiarimenti in merito all'interpretazione della direttiva 2003/9/CE (2) (in prosieguo: la «direttiva accoglienza»), recante norme minime  relative all’accoglienza dei richiedenti asilo (in prosieguo: le  «condizioni di accoglienza»), letta nel combinato disposto con il regolamento n. 343/2003 (in prosieguo: il «regolamento Dublino II») (3).

2.         In virtù delle regole in materia di «ripresa in carico» e di «presa in  carico» stabilite da detto regolamento (4), un richiedente asilo può  trovarsi nella situazione in conseguenza della quale lo Stato membro  competente a esaminare la sua domanda (in prosieguo: lo «Stato membro  competente») non è quello in cui egli si trovi nel periodo in questione  (in prosieguo: lo «Stato membro ospitante»). Alla Corte viene richiesto,  in primo luogo, se le condizioni di accoglienza si applichino a un tale  richiedente asilo e, in caso affermativo, a) a partire da quale momento  decada l’obbligo incombente sullo Stato membro ospitante di garantire  tali condizioni allorquando venga disposta la «ripresa in carico» o la  «presa in carico» ai sensi del regolamento Dublino II, e b) se l’onere  finanziario delle misure atte a garantire le condizioni minime di  accoglienza durante tale periodo incomba sullo Stato membro competente o  sullo Stato membro ospitante.

Contesto normativo


Diritto dell’Unione (UE)

Le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere

3.         Il 15 e il 16 ottobre 1999, il Consiglio europeo di Tampere ha adottato  una serie di misure (in prosieguo: le «conclusioni di Tampere») in  vista della creazione di un «autentico spazio di libertà, sicurezza e  giustizia all’interno dell’Unione europea» (5). Dette misure comprendono  disposizioni relative al regime europeo comune in materia di asilo,  basato sull’applicazione in ogni sua componente della Convenzione di  Ginevra relativa allo status dei rifugiati (6). Per quanto qui rileva,  nel paragrafo 14 delle conclusioni di Tampere si afferma quanto segue:

«A  breve termine questo regime dovrebbe permettere di determinare con  chiarezza e praticità lo Stato competente per l’esame delle domande di  asilo [e] condizioni comuni minime per l’accoglienza dei richiedenti  asilo (…). Il Consiglio europeo fa presente quanto sia importante la  consultazione dell’UNHCR [(7)] e di altre organizzazioni  internazionali».

La direttiva accoglienza


4.         Come emerge dal titolo, dal settimo considerando e dall’articolo 1, la  direttiva accoglienza era stata adottata per stabilire le «norme minime  relative all’accoglienza dei richiedenti asilo» previste al paragrafo 14  delle conclusioni di Tampere.

5.        In base al quinto  considerando, la direttiva «rispetta i diritti fondamentali e osserva i  principi riconosciuti segnatamente nella Carta dei diritti fondamentali  dell’Unione europea». In particolare, la presente direttiva «intende  assicurare il pieno rispetto della dignità umana nonché promuovere  l’applicazione dell’articolo 1 e dell’articolo 18 di detta Carta».

6.         Ai sensi dell’articolo 2, lettera c), per «richiedente» e «richiedente  asilo» s’intende «qualsiasi cittadino di un paese terzo o apolide che  abbia presentato una domanda di asilo in merito alla quale non sia  ancora stata presa una decisione definitiva».

7.        In base  all’articolo 2, lettera i), le «condizioni di accoglienza» sono le  misure garantite dagli Stati membri a favore dei richiedenti asilo a  norma della direttiva; in base all’articolo 2, lettera j), le  «condizioni materiali di accoglienza» includono «alloggio, vitto e  vestiario, forniti in natura o in forma di sussidi economici o buoni,  nonché un sussidio per le spese giornaliere».

8.         L’articolo 3 si intitola «Ambito di applicazione». L’articolo 3,  paragrafo 1, stabilisce quanto segue: «La presente direttiva si applica a  tutti i cittadini di paesi terzi e agli apolidi che presentano domanda  di asilo alla frontiera o nel territorio di uno Stato membro, purché  siano autorizzati a soggiornare in tale territorio in qualità di  richiedenti asilo, nonché ai familiari già definiti all’articolo 2,  lettera d), se inclusi nella domanda di asilo a norma del diritto  nazionale».

9.        L’articolo 6, paragrafo 1, obbliga gli  Stati membri a provvedere affinché, entro tre giorni dalla presentazione  della domanda di asilo all’autorità competente, ai richiedenti asilo  sia rilasciato un documento nominativo che certifichi lo status di  richiedente asilo o che attesti che il richiedente asilo è autorizzato a  soggiornare nel territorio dello Stato membro nel periodo in cui la  domanda è pendente o in esame.

10.      Ai sensi dell’articolo  13, in particolare, gli Stati membri 1) «provvedono a che i richiedenti  asilo abbiano accesso alle condizioni materiali d’accoglienza nel  momento in cui presentano la domanda di asilo» e che 2) «adottano  disposizioni relative alle condizioni materiali di accoglienza che  garantiscano una qualità di vita adeguata per la salute ed il  sostentamento dei richiedenti asilo».

Il regolamento Dublino II


11.       Il regolamento Dublino II mira a «determinare con chiarezza e praticità  lo Stato competente per l’esame delle domande di asilo», come previsto  dal paragrafo 14 delle conclusioni di Tampere.

12.      In base  al quindicesimo considerando, il regolamento «rispetta i diritti  fondamentali e osserva i principi che sono riconosciuti, segnatamente,  dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. In  particolare, il presente regolamento intende assicurare il pieno  rispetto del diritto d’asilo garantito dall’articolo 18».

13.       L’articolo 2 definisce il «richiedente» e il «richiedente asilo» in  termini che, ai fini delle presenti conclusioni, risultano identici a  quelli dell’articolo 2 della direttiva accoglienza (8).

14.       L’articolo 3, paragrafo 1, stabilisce che gli Stati membri esaminano la  domanda di asilo di un cittadino di un paese terzo «presentata alla  frontiera o nel rispettivo territorio». La domanda deve essere esaminata  da un solo Stato membro individuato come Stato competente in base alla  gerarchia dei criteri enunciata al capo III (9). In forza dell’articolo  5, paragrafo 2, detta determinazione deve avvenire sulla base della  situazione esistente al momento in cui il richiedente asilo ha  presentato domanda di asilo per la prima volta in uno Stato membro.

15.       Il capo V, intitolato «Obbligo di prendere o riprendere in carico un  richiedente asilo» riguarda i casi in cui uno Stato membro può essere  tenuto a prendere in carico un richiedente asilo o a riprendere in  carico tale persona. Ciascuna procedura è regolata da un proprio  meccanismo e da una sua tempistica. Nel prosieguo esporrò dette  tempistiche a grandi linee; una descrizione più dettagliata è contenuta  nell’allegato.

16.      La procedura di presa in carico viene  attivata quando, in base ai criteri di cui al capo III, lo Stato membro  ospitante ritiene che l’esame della domanda competa ad un altro Stato  membro. L’articolo 16, paragrafo 1, lettera a), stabilisce che gli Stati  membri sono tenuti a prendere in carico, alle condizioni specificate  negli articoli da 17 a 19, il richiedente asilo che ha presentato  domanda d’asilo in un altro Stato membro. Entro tre mesi dalla  presentazione della domanda, lo Stato membro all’interno del quale è  stata presentata la domanda può interpellare lo Stato membro che ritiene  competente ad esaminarla (in prosieguo: lo «Stato membro richiesto»),  affinché prenda in carico il richiedente asilo (10). Detto Stato membro  deve procedere alle verifiche necessarie e deliberare sulla richiesta  entro due mesi dalla data del suo ricevimento (11). Quando lo Stato  membro richiesto accetta di prendere in carico il richiedente asilo, lo  Stato membro in cui è stata presentata la domanda d’asilo notifica al  richiedente asilo l’obbligo di trasferirlo verso lo Stato membro  competente, che sarà poi incaricato del trattamento della domanda.  Successivamente, il richiedente deve essere trasferito entro sei mesi  dall’accettazione della richiesta di presa in carico, dalla decisione su  un ricorso o dalla revisione in caso di effetto sospensivo (12).

17.      La procedura di ripresa in carico trova applicazione quando uno Stato membro:

–         ha iniziato a esaminare una domanda e il richiedente asilo si trova nel  territorio di un altro Stato membro senza esserne stato autorizzato  [articolo 16, paragrafo 1, lettera c)],

–        ha iniziato a  esaminare una domanda che è stata poi ritirata dal richiedente asilo, il  quale ha presentato una domanda d’asilo in un altro Stato membro  [articolo 16, paragrafo 1, lettera d)], oppure

–        ha  respinto la domanda di un cittadino di un paese terzo e tale persona si  trova nel territorio di un altro Stato membro senza esserne stata  autorizzata [articolo 16, paragrafo 1, lettera e)].

18.      La  procedura di ripresa in carico è disciplinata dall’articolo 20. Lo Stato  membro ospitante può interpellare un altro Stato membro affinché  riprenda in carico un richiedente asilo, fornendo, allo stesso tempo,  indicazioni sufficienti che permettano allo Stato membro richiesto di  verificare la propria competenza. Non è previsto un termine per questa  richiesta. Lo Stato membro richiesto è tenuto a procedere alle verifiche  necessarie e a rispondere a tale richiesta entro e non oltre un mese  dalla data di quest’ultima (13). Lo Stato membro che accetta di  riprendere in carico il richiedente asilo è tenuto a riammetterlo nel  suo territorio. Il richiedente asilo deve essere trasferito entro sei  mesi dall’accettazione della richiesta o dalla decisione su un ricorso o  una revisione in caso di effetto sospensivo (14).

19.      In  base al regolamento, la decisione con cui un richiedente asilo deve  essere preso in carico o ripreso in carico può essere oggetto di ricorso  o revisione nello Stato membro che ha adottato la decisione. Il ricorso  o la revisione della decisione non produce effetti sospensivi ai fini  dell’esecuzione del trasferimento, a meno che il giudice o l’organo  giurisdizionale competente nello Stato membro ospitante non decida in  tal senso, caso per caso, laddove la legislazione nazionale lo consenta  (15).

La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea


20.       La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la  «Carta») è stata firmata a Nizza il 7 dicembre 2000 (16). L’articolo 1  così dispone:

«La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata».

21.      L’articolo 18 così recita:

«Il diritto di asilo è garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e dal protocollo del 31 gennaio 1967, relativi allo status dei  rifugiati, e a norma del trattato sull’Unione europea e del trattato sul  funzionamento dell’Unione europea (…)».

Normativa nazionale e disposizioni amministrative


Disposizioni relative all’ingresso del richiedente asilo nel territorio francese

22.       L’articolo L.741‑4 del Code de l’entrée et du séjour des étrangers et  du droit d’asile (il codice di ingresso e soggiorno degli stranieri e  del diritto d’asilo, in prosieguo: il «CESEDA») si applica agli  stranieri che si trovino sul territorio francese dove hanno presentato  anche domanda d’asilo. Esso prevede che le autorità competenti possono  negare allo straniero l’ingresso nel territorio francese qualora, ai  sensi del regolamento Dublino II, l’esame della domanda ricada nella  sfera di competenza di un altro Stato.

23.      L’articolo  L.742‑1 del CESEDA stabilisce che, quando un richiedente asilo è  autorizzato a risiedere in Francia in base all’articolo L.741, gli viene  fornito un permesso di soggiorno provvisorio che gli consente di  presentare domanda di asilo presso l’Office français de protection des  refugiés et apatrides (Ufficio francese per la protezione dei rifugiati e  degli apolidi; in prosieguo: l’«OFPRA»).

24.      In base  all’articolo L.723‑1 del CESEDA, l’OFPRA non è competente a esaminare  una domanda presentata da un soggetto la cui richiesta di soggiorno in  Francia sia stata rigettata ai sensi dell’articolo L.741‑4.

Disposizioni di trasposizione della direttiva accoglienza


25.       Nell’attuare l’articolo 14 della direttiva accoglienza, l’articolo  348‑1 del Code de l’action sociale et des familles (codice dell’azione  sociale e delle famiglie) stabilisce che i richiedenti asilo in possesso  del permesso di soggiorno di cui all’articolo L.742‑1 del CESEDA  possono essere accolti in un centro di accoglienza.

26.      Per  quanto attiene al sostegno economico, l’articolo L.5423‑8 del Code du  travail francese (codice del lavoro) prevede un sussidio temporaneo di  attesa spettante ai «cittadini stranieri in possesso di un permesso di  soggiorno o di una ricevuta di domanda di titolo di soggiorno da cui  risulti che essi hanno chiesto asilo in Francia (…)».

27.       Dette disposizioni non consentono a un richiedente asilo, la cui domanda  sia oggetto di un esame preliminare in base alle disposizioni del  regolamento Dublino II sulla presa in carico o la ripresa in carico, di  godere delle condizioni di accoglienza ivi previste. Ciò deriva dal che  fatto che questi è privo del permesso di soggiorno provvisorio  menzionato all’articolo L.742‑1 del CESEDA; pertanto, ai sensi  dell’articolo L.723‑1, la sua domanda non può essere esaminata  dall’OFPRA.

28.      Il 3 novembre 2009 il Ministre de  l’immigration et de l’intégration (ministro dell’Immigrazione e  dell’integrazione) e il Ministre de l’économie et des finances (ministro  dell’Economia e delle finanze) hanno pubblicato una circolare  interministeriale (in prosieguo: la «circolare sussidi di attesa»), ai  sensi della quale i richiedenti asilo, la cui domanda possa essere  soggetta alle disposizioni sulla presa in carico o sulla ripresa in  carico di cui al regolamento Dublino, II non hanno diritto al sussidio  di attesa.

Fatti, procedimento e questioni pregiudiziali


29.       La ***** (17) e il GISTI, ricorrenti nella causa principale, sono  organizzazioni senza scopo di lucro il cui oggetto sociale comprende la  protezione dei diritti dei richiedenti asilo. Le parti hanno presentato  congiuntamente una richiesta di annullamento della circolare sussidi di  attesa dinanzi al giudice del rinvio. In particolare, esse sostengono  che le disposizioni normative nazionali e la circolare sussidi di attesa  sono contrarie alla direttiva accoglienza.

30.      Il Conseil d’État ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

"1.  Se la [direttiva accoglienza] garantisca il diritto di beneficiare  delle condizioni minime di accoglienza da essa previste ai richiedenti  per i quali uno Stato membro, cui sia stata presentata una domanda di  asilo, decida, in applicazione del [regolamento Dublino II] di  interpellare un altro Stato membro che esso ritenga competente per  l’esame della domanda, per l’intera durata della procedura di presa in  carico o di ripresa in carico da parte di tale altro Stato membro.

2. In caso di soluzione affermativa di detta questione:

a)  se l’obbligo incombente al primo Stato membro [(18)] di garantire il  beneficio delle condizioni minime di accoglienza decada al momento della  decisione di accettazione da parte dello Stato membro richiesto, al  momento della presa in carico o della ripresa in carico effettiva del  richiedente asilo o a un’altra data;

b) quale sia lo Stato membro  cui incomba l’onere finanziario delle misure atte a garantire le  condizioni minime di accoglienza durante tale periodo."

31.       La ***** e il GISTI (19), la Repubblica ceca, la Francia, la Grecia,  l’Italia, la Polonia e la Svizzera (20), nonché la Commissione europea  hanno presentato osservazioni scritte. All’udienza dell’8 marzo 2011 la  ***** e il GISTI, la Francia, l’Italia e la Commissione hanno svolto  osservazioni orali.

Analisi giuridica


Prima questione pregiudiziale

32.       Il giudice del rinvio chiede se la direttiva accoglienza garantisca il  diritto di beneficiare delle condizioni di accoglienza ai richiedenti  asilo che abbiano presentato domanda in uno Stato membro qualora, in  base al regolamento Dublino II, detto Stato membro abbia deciso di  interpellare un altro Stato membro ritenuto competente ad esaminare la  domanda (21).

33.      Esso solleva anche una questione relativa  alla durata degli obblighi gravanti sullo Stato membro ospitante. Tale  questione viene affrontata in modo più adeguato congiuntamente alla  seconda questione pregiudiziale, lettera a); la esaminerò, pertanto, in  quel contesto.

34.      Ad esclusione della Francia, tutti gli  Stati membri intervenuti, unitamente alla Commissione, ritengono (con  qualche differenza nell’approccio specifico adottato) che occorra dare  risposta affermativa alla questione principale.

35.      La  Francia sostiene, invece, che sia il tenore della direttiva accoglienza  sia gli obiettivi da essa perseguiti impongano una risposta negativa.

Il tenore della direttiva accoglienza


36.      La direttiva accoglienza stabilisce norme minime in materia di accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri.

37.       L’articolo 2, lettera c), definisce come «richiedente asilo» qualsiasi  cittadino di un paese terzo o apolide «che abbia presentato una domanda  di asilo in merito alla quale non sia ancora stata presa una decisione  definitiva». Occorre, pertanto, che esista una domanda di asilo in  relazione alla quale resti da adottare una decisione definitiva.

38.       L’articolo 3, paragrafo 1, stabilisce che la direttiva si applica a  tutti i cittadini di paesi terzi e agli apolidi «che presentano domanda  di asilo alla frontiera o nel territorio di uno Stato membro, purché  siano autorizzati a soggiornare in tale territorio in qualità di  richiedenti asilo (…)». L’articolo 3, paragrafi 2 e 3, prevede una serie  di eccezioni di natura piuttosto tecnica e nessuna di esse è rilevante  ai fini degli aspetti essenziali della presente domanda.

39.       Il momento in cui le condizioni materiali di accoglienza (22) devono  essere accordate ai richiedenti viene specificato all’articolo 13,  paragrafo 1, che si riferisce al momento in cui i richiedenti asilo  «presentano la domanda di asilo».

40.      Pertanto, risulta  evidente che la condizione per l’applicazione della direttiva e per  l’accesso alle condizioni materiali di accoglienza è data dal fatto che  il cittadino del paese terzo «presenti una domanda d’asilo». Ma cosa  significano queste parole (apparentemente semplici)? È sufficiente che  il richiedente asilo abbia chiesto asilo (a prescindere dal fatto che,  alla fine, detto Stato membro o un altro Stato membro sia competente per  valutare nel merito la domanda)? O una domanda di asilo si intende  «proposta» solo nel momento in cui lo Stato membro riconosca di essere  lo Stato membro competente, consentendo, di conseguenza, che la domanda  venga formalmente «presentata» in conformità dell’ordinamento nazionale?

41.       Ritengo che l’interpretazione ovvia e naturale da dare al passo citato  sia che le parole «presentano una domanda d’asilo» significhino quanto  esse dicono. Nel momento in cui il cittadino di un paese terzo dichiara  in modo inequivocabile e chiaro, al confine o all’interno del territorio  di uno Stato membro, la sua intenzione di chiedere asilo, le autorità  competenti iniziano ad esaminare la domanda. Uno dei primi passi nel  processo di valutazione può consistere nel chiedersi se un diverso Stato  membro sia (o possa essere) lo Stato membro competente a esaminare nel  merito la domanda, ai sensi del regolamento Dublino II. Ma la domanda di  asilo è già stata «proposta», facendo, così, sorgere i diritti previsti  dalla direttiva accoglienza.

42.      Tutte le considerazioni  svolte mi inducono a concludere affermando che la direttiva accoglienza  si applica a tutti i richiedenti asilo che abbiano presentato domanda  nello Stato membro ospitante ancorché, ai sensi del regolamento Dublino  II, detto Stato abbia deciso di interpellare un altro Stato membro  ritenuto competente ad esaminare la domanda.

43.      La Francia  dissente. Essa sostiene che occorre dare un’interpretazione più  restrittiva, escludendo dall’ambito di applicazione della direttiva  accoglienza tutti i richiedenti asilo la cui domanda sia oggetto delle  disposizioni sulla presa in carico o sulla ripresa in carico di cui al  regolamento Dublino II. In primis, essa si richiama alla definizione di  «richiedente asilo» di cui all’articolo 2, lettera c), della direttiva,  poi all’articolo 5, paragrafo 1, che impone agli Stati membri di  informare i richiedenti asilo «entro un termine ragionevole non  superiore a quindici giorni dopo la presentazione della domanda d’asilo  all’autorità competente» e, infine, all’obbligo previsto dall’articolo  13, paragrafo 1, di provvedere a che i richiedenti asilo abbiano accesso  alle condizioni materiali d’accoglienza nel momento in cui presentano  la domanda di asilo. Ne deriverebbe, a suo parere, che le disposizioni  della direttiva sono collegate alla presentazione formale di una  richiesta di asilo di fronte all’autorità competente dello Stato membro  competente ad esaminare la domanda nel merito. Non potrebbe ritenersi  che i richiedenti asilo, le cui domande siano soggette al regolamento  Dublino II, abbiano presentato una simile domanda.

44.      Non  rinvengo alcun elemento a fondamento di una simile interpretazione. Come  già osservato, a mio avviso, la definizione indicata all’articolo 2,  lettera c), della direttiva accoglienza non esclude dalla sua sfera di  applicazione i richiedenti asilo di cui trattasi. Come rilevato supra al  paragrafo 40, condizione per l’applicazione della direttiva è la  presentazione di una domanda d’asilo. Con riguardo all’obbligo di  fornire informazioni ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, non vedo  come esso possa escludere dal beneficio delle condizioni di accoglienza  stabilite dalla direttiva i richiedenti asilo la cui domanda possa  essere oggetto delle disposizioni in materia di presa a carico o di  ripresa a carico contenute nel regolamento Dublino II. L’articolo 13,  paragrafo 1, impone, a mio parere, un’interpretazione opposta a quella  sostenuta dalla Francia.

45.      L’argomentazione della Francia –  vale a dire che l’effetto combinato di dette due disposizioni sarebbe  quello di escludere dall’ambito di applicazione della direttiva i  richiedenti che possano essere oggetto delle disposizioni in materia di  presa a carico o di ripresa a carico sancite nel regolamento Dublino II –  sembra presumere che, poiché in forza del regolamento Dublino II la  domanda proposta da detti richiedenti asilo potrebbe non essere  esaminata dallo Stato membro ospitante, la direttiva accoglienza non  possa trovare applicazione nei loro confronti. Non vedo come una simile  conclusione possa essere giustificata alla luce del disposto della  direttiva. In base all’articolo 2, lettera c), della direttiva e  all’articolo 2, lettera d), del regolamento, un richiedente asilo è tale  fintantoché non venga adottata una decisione finale in merito alla sua  domanda. Pertanto, ogni determinazione relativa alle procedure attivate  dallo Stato membro ospitante in base al regolamento Dublino II è  irrilevante.

46.      Per accogliere l’argomentazione dedotta  dalla Francia, infatti, sarebbe necessario che la normativa avesse  previsto, espressamente o implicitamente, una categoria distinta di  «pre‑richiedenti asilo», vale a dire, richiedenti asilo presenti nello  Stato membro ospitante da assoggettare a differente trattamento, dal  momento che lo Stato non ha ancora riconosciuto loro un adeguato  permesso di soggiorno. La normativa nulla prevede in tal senso. Al  contrario, l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva accoglienza impone  agli Stati membri di garantire che, entro tre giorni dalla  presentazione della domanda di asilo, al richiedente asilo sia  rilasciato un documento che certifichi lo status di richiedente asilo e  che attesti che egli è autorizzato a soggiornare nel territorio di detto  Stato nel periodo in cui la domanda è pendente o in esame. A mio  avviso, la Francia non solo interpreta erroneamente la direttiva, ma la  applica in modo parimenti errato.

47.      Inoltre, come osserva  l’UNHCR (23), il regolamento Dublino II è stato emanato dopo l’adozione  della direttiva accoglienza. Sarebbe stato molto semplice per il  legislatore dell’Unione, qualora l’avesse voluto, prevedere, all’interno  del regolamento stesso, un’esplicita esclusione della direttiva.  Tuttavia, una simile esclusione non è stata prevista.

48.       Prima di volgere l'attenzione agli obiettivi della normativa in esame,  vorrei fare brevemente riferimento a un’osservazione della Grecia, la  quale ha sollevato la questione dell’applicabilità della direttiva  accoglienza alle persone che rientrano nell’articolo 16, paragrafo 1,  lettere c) ed e), del regolamento Dublino II – vale a dire alle persone  soggette ad un potenziale obbligo di presa in carico o di ripresa in  carico che si trovino in uno Stato membro ospitante senza permesso,  avendo presentato la loro domanda in un altro Stato membro. La Grecia  sostiene che le persone ricomprese in detta categoria potrebbero non  beneficiare della direttiva, non avendo esse presentato domanda d’asilo  «alla frontiera o nel territorio dello [Stato membro ospitante]» ai  sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva.

49.       Benché la questione sollevi aspetti interessanti in merito allo status  delle persone cui dette disposizioni si riferiscono, essa non rientra  nella questione sottoposta dal giudice del rinvio nella sua decisione di  rinvio, la quale presuppone che la domanda sia stata proposta nel  territorio dello Stato membro ospitante. Pertanto, non mi occuperò oltre  di essa.

Gli obiettivi della direttiva accoglienza e del regolamento Dublino II


50.       La direttiva accoglienza e il regolamento Dublino II devono essere  letti nel contesto all’interno del quale sono stati emanati (24).

51.       I considerando di entrambi (25) fanno riferimento alle conclusioni di  Tampere e al regime europeo comune in materia di asilo. Le definizioni  di «domanda di asilo», da un lato, e di «richiedente» e «richiedente  asilo», dall’altra (26), sono quindi, ai fini delle presenti  conclusioni, identiche in entrambi. Il loro obiettivo, per ovvie  ragioni, è diverso. Il regolamento è volto a stabilire i criteri e i  meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame  di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri (27). Gli  obblighi da esso previsti sono pertanto «orizzontali»: essi operano tra  gli Stati membri.

52.      La direttiva, per contro, è stata  adottata per stabilire norme minime relative all’accoglienza dei  richiedenti asilo negli Stati membri. Essa impone, pertanto, una serie  di obblighi «verticali» che riguardano il riconoscimento di condizioni  di accoglienza da parte dello Stato membro ospitante a vantaggio del  singolo richiedente asilo. Ciò premesso, ritengo che il fatto che  richiedenti di una particolare categoria asilo – vale a dire, quei  richiedenti asilo cui si riferisce la questione sottoposta dal giudice  del rinvio – possano essere oggetto delle comunicazioni che il  regolamento impone agli Stati membri di adottare per determinare dove,  esattamente, debba essere esaminata la loro domanda, non abbia alcun  rilievo con riguardo al loro diritto a godere delle condizioni di  accoglienza.

53.      A parere della Francia, nei confronti dei  richiedenti asilo che possano essere soggetti alle disposizioni del  regolamento Dublino II in materia di presa in carico o ripresa in  carico, non dovrebbe trovare applicazione la direttiva accoglienza,  bensì il diritto nazionale che, in questo caso, sembra essere meno  favorevole.

54.      A mio parere, non è ammissibile che i richiedenti asilo di cui trattasi godano di benefici minori.

55.       Il quinto considerando della direttiva afferma che essa rispetta i  diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente  dalla Carta e che intende sia assicurare il pieno rispetto della dignità  umana, sia promuovere l’applicazione dell’articolo 1 e dell’articolo 18  di detto documento. Il settimo considerando fa riferimento a norme  minime in materia di accoglienza dei richiedenti asilo che siano  normalmente sufficienti a garantire loro un livello di vita dignitoso e  condizioni di vita analoghe in tutti gli Stati membri. Dette norme  rappresentano un minimum che dovrebbe trovare applicazione in tutta  l’Unione al fine di rispondere, in particolare, all’esigenza di rispetto  e protezione della dignità umana sancita all’articolo 1 della Carta  (28).

56.      Occorre osservare, inoltre, che, come evidenziato  dall’UNHCR (29), il diniego delle condizioni di accoglienza può violare  anche altri diritti, in particolare il diritto di un richiedente asilo  di presentare e discutere una domanda d’asilo nell’ambito di una  procedura d’asilo corretta ed effettiva (30). Un simile diniego potrebbe  anche pregiudicare la capacità del richiedente di portare avanti e  fondare la sua domanda anche dopo l'individuazione dello Stato membro  competente a esaminarla (31). Come osserva poi l’UNHCR (32), il diniego  delle condizioni di accoglienza può anche produrre effetti concreti  sulla capacità del richiedente di esercitare il suo diritto di ricorso  avverso la decisione di trasferimento sancito all’articolo 19, paragrafo  2, o all’articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento Dublino  II. Il mancato accesso a tali diritti rischia di pregiudicare il  principio consacrato all’articolo 18 della Carta, secondo cui il diritto  di asilo deve essere garantito a norma delle previsioni dei trattati.

57.       Gli altri argomenti dedotti dalla Francia non necessitano di ampio  esame. Detto Stato membro afferma, in primo luogo, che le procedure di  esame nel merito di una domanda di asilo possono essere lunghe,  giustificando, così, l’applicazione delle condizioni di accoglienza.  Diversamente, le procedure per la determinazione dello Stato membro  competente in base al regolamento Dublino II sono pensate per essere  rapide. In considerazione di tale circostanza (così interpreto  l’argomento), non ci sarebbe bisogno, in pratica, di applicare le  condizioni di accoglienza.

58.      Il regolamento Dublino II  mira effettivamente a determinare rapidamente lo Stato membro competente  ad esaminare una domanda d’asilo (33). Tuttavia, i relativi tempi  possono essere lunghi, facilmente superiori ai dodici mesi, qualora il  richiedente asilo decida di esercitare il proprio diritto di ricorso e  lo Stato membro ospitante gli consenta di rimanere sul suo territorio in  attesa della sua definizione (34). L’applicazione della procedura  stabilita in base al regolamento Dublino II può concludersi, infatti, in  un determinato caso nel senso che il richiedente asilo non verrà mai  trasferito nello Stato membro richiesto, bensì resterà dove si trova. Di  conseguenza, non ravviso alcun elemento a supporto dell’argomentazione  della Francia.

59.      La Francia sostiene, in secondo luogo,  che il regolamento Dublino II si basa sulla premessa per cui è lo Stato  membro competente a doversi fare carico degli oneri relativi al  richiedente asilo che si trovi sul territorio dell’Unione. Pretendere  dallo Stato membro ospitante che garantisca le condizioni di accoglienza  sarebbe contrario alla logica della distribuzione delle responsabilità.

60.       Dato che il richiedente asilo si troverà, nel periodo in questione, nel  territorio dello Stato membro ospitante e non dello Stato membro  competente, e dato che solo il primo, per ragioni pratiche, può  accordare le condizioni de quibus (35), questo argomento non può, a mio  parere, essere condiviso.

61.      La Francia sostiene, in terzo  luogo, che uno degli obiettivi della direttiva accoglienza (36) e del  regolamento Dublino II, consiste nel limitare i movimenti secondari dei  richiedenti asilo. Sarebbe contrario a un tale obiettivo se il  richiedente potesse spostarsi tra gli Stati membri e beneficiare dello  stesso livello qualitativo delle condizioni di accoglienza in ciascuno  di essi.

62.      Dato che uno degli obiettivi della direttiva è  proprio quello di garantire che i richiedenti asilo godano dello stesso  livello di protezione in tutta l’Unione (37), ancora una volta, non vedo  come detto argomento possa trovare accoglimento.

63.      La  Francia invoca, in quarto luogo, la direttiva 2005/85 (38). Dato che il  ventinovesimo considerando di detta direttiva precisa che le domande  oggetto del regolamento Dublino II sono escluse dal suo ambito di  applicazione, il diritto riconosciuto al richiedente asilo all’articolo  7, paragrafo 1, di rimanere nello Stato membro durante l’esame della  domanda, non si applicherebbe, ad avviso della Francia, ai richiedenti  asilo la cui domanda sia oggetto delle procedure di presa in carico o di  ripresa in carico previste nel regolamento Dublino II.

64.       Detta argomentazione è, a mio avviso, priva di fondamento. La direttiva  2005/85 prevede specifiche procedure volte a disciplinare il  riconoscimento e la revoca dello status di rifugiato. Essa non incide  sull’applicazione delle condizioni di accoglienza ai richiedenti asilo  di cui al caso in esame. Per quanto riguarda tali richiedenti, non c’è  alcun bisogno di prendere in considerazione la direttiva 2005/85. La  legittimità del loro soggiorno nello Stato membro ospitante emerge  chiaramente già dall’articolo 6, paragrafo 1, della stessa direttiva  accoglienza. Non è necessario guardare oltre.

65.      La Francia  sottolinea, da ultimo, che gli Stati membri, nell’applicare il  regolamento Dublino II, sono tenuti a rispettare le disposizioni  dell’articolo 1 della Carta. Non vi sarebbe pertanto alcuna difficoltà  nel consentire alle normative nazionali di disciplinare le condizioni di  accoglienza dei richiedenti asilo le cui domande siano soggette al  regolamento.

66.      Non condivido tale opinione.

67.       Dato che la direttiva accoglienza stabilisce delle norme minime  relative all’accoglienza dei richiedenti asilo, sono quelle le norme che  uno Stato membro deve applicare mentre il richiedente asilo in  questione si trova sul suo territorio. Accetto l’osservazione fatta in  udienza, secondo cui – in particolare, laddove sia necessario effettuare  verifiche sullo status del richiedente asilo – può occorrere del tempo  per garantire l’accesso alle condizioni di accoglienza nello specifico  caso; tuttavia, dovrebbe essere escluso che il processo di verifica  possa implicare tempi maggiori rispetto a quanto strettamente  necessario. E di certo, non è una giustificazione per negare del tutto  le condizioni di accoglienza.

68.      Alla luce delle suesposte  considerazioni, ritengo che la direttiva accoglienza garantisca il  diritto di beneficiare delle condizioni minime di accoglienza da essa  previste ai richiedenti per i quali uno Stato membro, cui sia stata  presentata una domanda di asilo, decida, in applicazione del regolamento  Dublino II, di interpellare un altro Stato membro che esso ritenga  competente per l’esame della domanda d’asilo.

Seconda questione pregiudiziale


69.       Con la seconda questione il giudice del rinvio chiede chiarimenti in  merito a) al momento a decorrere dal quale l’obbligo incombente sullo  Stato membro ospitante di garantire benefici ai richiedenti asilo decada  nel caso in cui i richiedenti asilo vengano trasferiti in un altro  Stato membro, e b) alla responsabilità finanziaria relativa a detti  benefici.

a) Durata dell’obbligo di garantire le condizioni di accoglienza

70.       Il giudice del rinvio indica tre ipotesi circa il momento in cui  l’obbligo di garantire le condizioni di accoglienza può cessare: al  momento della decisione di accettazione da parte dello Stato membro  richiesto; al momento della presa in carico o della ripresa in carico  effettiva del richiedente asilo; ovvero a un’altra data.

71.       La Commissione e, sostanzialmente, la *****, il GISTI, la Repubblica  ceca, la Grecia, la Polonia e la Svizzera ritengono che la seconda  ipotesi sia quella corretta.

72.      La Francia concorda  essenzialmente con detto approccio (39). Le menzionate parti precisano,  in ogni caso, che, laddove un richiedente asilo non dovesse rispettare  le condizioni legittimamente previste dallo Stato membro ospitante in  relazione al suo trasferimento allo Stato membro richiesto, detta  violazione comporterebbe la perdita, da parte sua, del beneficio delle  condizioni di accoglienza.

73.      L’Italia afferma che le  condizioni di accoglienza dovrebbero essere garantite per un periodo non  superiore ai sei mesi a partire dalla data di presentazione della  domanda di asilo. Sembra che, scaduto tale periodo, la normativa  italiana preveda, laddove il richiedente asilo de quo si trovi ancora  sul territorio dello Stato membro, che questi possa ivi accedere al  mercato del lavoro (40).

74.      Ai paragrafi 16 e 18 supra e,  più in dettaglio, nell’allegato, ho indicato i tempi che il regolamento  fissa in relazione alle disposizioni relative alla presa in carico e  alla ripresa in carico. In entrambi i casi, i tempi possono risultare  lunghi nella loro somma, quantomeno dal punto di vista del richiedente  asilo. Ciò è tanto più vero dal momento che a) non è previsto alcun  termine per lo Stato membro ospitante per iniziare la procedura nei casi  di ripresa in carico (41), e b) benché la normativa stabilisca che il  ricorso non ha effetto sospensivo, lo Stato membro ospitante può  adottare una prassi diversa, il che, a detta della Commissione, accade  spesso. Non è difficile immaginare che la procedura di trasferimento  possa durare, in casi simili, oltre un anno.

75.       Generalmente un richiedente asilo si trova nello Stato membro ospitante  per tutto il periodo necessario per individuare lo Stato membro  competente ad esaminare la sua domanda, presenza che può anche  estendersi al periodo necessario per l'esperimento di eventuali ricorsi.  In base al regolamento n. 1560/2003 (42), che stabilisce le modalità di  applicazione del regolamento Dublino II, detto Stato deve garantire che  il richiedente sia posto nella condizione, in concreto, di spostarsi  nello Stato membro competente (43). Come ho già avuto modo di osservare,  ritengo che i richiedenti asilo che abbiano presentato le loro domande  nel territorio dello Stato membro ospitante abbiano diritto di  beneficiare delle condizioni di accoglienza, malgrado la loro domanda  sia soggetta al regolamento Dublino II (44). Non vedo come si possa  sostenere che il richiedente debba ricevere tali benefici dallo Stato  membro richiesto nel periodo necessario per predisporre il suo  trasferimento. Una simile situazione sarebbe, in pratica, pressoché  inattuabile. Né è, peraltro, inevitabile che il richiedente asilo venga  poi, di fatto, preso o ripreso in carico da un altro Stato membro nei  casi in cui le procedure previste nel regolamento vengano attivate dallo  Stato membro ospitante. Da tali procedimenti può risultare che egli  debba restare dove si trovi (45).

76.      Come osservato dalla  Commissione, sarebbe contrario agli obiettivi della direttiva  accoglienza privare il richiedente asilo dei benefici delle condizioni  di accoglienza per motivi diversi dalla sua condotta. Ne consegue  chiaramente, a mio avviso, che l’obbligo di assicurare dette condizioni  grava sullo Stato membro ospitante fino al trasferimento del richiedente  asilo nello Stato membro richiesto.

77.      Quanto sopra  presuppone la regolare applicazione delle procedure previste dal  regolamento Dublino II. Può tuttavia accadere, ad esempio, che il  richiedente asilo si renda irreperibile e non possa, pertanto, essere  rintracciato per essere trasferito al momento stabilito.

78.       In un caso simile, lo Stato membro ospitante non può garantire  l’accesso alle condizioni materiali di accoglienza fintantoché non sia a  conoscenza del luogo in cui il richiedente asilo si trova. L’articolo  16, paragrafo 1, lettera a), della direttiva accoglienza consente,  infatti, a uno Stato membro di revocare le condizioni di accoglienza, in  particolare quando un richiedente asilo lasci il luogo di residenza  determinato dall’autorità competente senza informare tali autorità,  oppure, ove richiesto, senza permesso, o contravvenga all’obbligo di  presentarsi. Come osservato dalla ***** e dal GISTI nelle loro  osservazioni, se il richiedente asilo viene rintracciato o si presenta  volontariamente all’autorità competente, l’articolo 16, paragrafo 1,  lettera a), ultimo comma, consente ad uno Stato membro di decidere se  ripristinare tutte le condizioni di accoglienza o di una parte di esse.

79.       Lo Stato membro interessato può, inoltre, ridurre o revocare le  condizioni di accoglienza in ciascuno dei casi previsti all’articolo 16  della direttiva accoglienza.

80.      Ritengo, pertanto, che  l’obbligo di garantire le condizioni minime di accoglienza decada al  momento della presa in carico o della ripresa in carico effettiva del  richiedente asilo o (se precedente) nel caso in cui lo Stato membro sia  legittimato a ridurre o revocare dette condizioni in conformità  dell’articolo 16 della direttiva accoglienza.

b) Responsabilità per i costi delle misure volte a garantire le condizioni di accoglienza

81.       Benché sia la direttiva accoglienza, sia il regolamento, nulla dicano a  tal proposito, la Svizzera osserva che l’articolo 29 del nuovo  regolamento proposto (46) indicherebbe espressamente lo Stato ospitante  come responsabile dei costi dei trasferimenti, circostanza che ritiene  costituire una pratica abituale.

82.      Tra le parti che hanno  presentato osservazioni, quelle che hanno fornito il contributo più  effettivo alla discussione sostengono che un sistema che preveda che i  costi ricadano sullo Stato richiesto sarebbe inattuabile nella pratica e  porterebbe a controversie costose e inutili. In mancanza di altre  indicazioni, risulta difficile censurare tale punto di vista.

83.       Ritengo, fondamentalmente, che l’intero sistema di protezione dei  richiedenti asilo e dei rifugiati si basi sul principio che i costi  vengono sostenuti dove insorgono. Un simile approccio riflette, a mio  avviso, la realtà di fatto. La presenza di richiedenti asilo sul  territorio dell’Unione non è frutto dell’attuazione di misure di  pianificazione, che possono essere disciplinate in anticipo. In un mondo  ideale, il problema non si porrebbe. Ogni Stato membro deve affrontare i  problemi che la presenza di richiedenti asilo sul suo territorio  comporta, nel rispetto degli obblighi posti dal diritto dell’Unione  (47).

84.      Detta regola è soggetta ovviamente alle specifiche  disposizioni che possono essere adottate, di volta in volta, per  offrire un contributo o per rimediare ad evidenti discrepanze. A tal  proposito, la Commissione osserva che, in base all’articolo 3, paragrafo  1, lettera a), della decisione n. 573/2007 (48), un sostegno  finanziario può essere accordato agli Stati membri in relazione, in  particolare, alle condizioni di accoglienza e alle procedure di asilo  (49). L’assistenza finanziaria da parte dell’Unione è la prova dello  spirito di cooperazione tra gli stati membri su cui si basa il sistema  istituito dal regolamento Dublino II. In ogni caso, ferme restando le  eccezioni come quelle appena richiamate, ritengo che il principio  generale debba essere quello per cui l’onere finanziario grava, nel caso  di specie, sullo Stato membro ospitante.

85.      Ritengo  pertanto che l’onere finanziario delle misure atte a garantire le  condizioni di accoglienza a un richiedente asilo la cui domanda sia  soggetta al regolamento Dublino II grava, fintantoché la persona abbia  diritto di beneficiare di dette condizioni, in forza della direttiva  accoglienza e ai fini di detta direttiva, sullo Stato membro ospitante.

I –    Conclusione


86.      Suggerisco, pertanto, alla Corte di rispondere alle questioni sollevate dal Conseil d’État nei termini seguenti:

1)  La direttiva 2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante  norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati  membri, garantisce il diritto di beneficiare delle condizioni minime di  accoglienza ivi previste ai richiedenti in marito ai quali uno Stato  membro, cui sia stata presentata una domanda di asilo, decida, in  applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18  febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione  dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo  presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo,  di interpellare un altro Stato membro che esso ritenga competente ai  fini dell’esame della domanda d’asilo.

2) a) L’obbligo di  garantire le condizioni minime di accoglienza decade al momento della  presa in carico o della ripresa in carico effettiva del richiedente  asilo ovvero (se precedente) nel caso in cui lo Stato membro sia  legittimato a ridurre o revocare dette condizioni in conformità  dell’articolo 16 della direttiva 2003/9.

2) b) L’onere  finanziario delle misure atte a garantire le condizioni di accoglienza a  un richiedente asilo la cui domanda sia soggetta al regolamento n.  343/2003 grava, fintantoché la persona abbia il diritto di beneficiare  di dette condizioni in forza della direttiva accoglienza e ai fini di  detta direttiva, sullo Stato membro ospitante.

ALLEGATO

TABELLA RIEPILOGATIVA DEI TERMINI PREVISTI NEL REGOLAMENTO DUBLINO II


I – DEFERIMENTO DA PARTE DELLO STATO OSPITANTE ALLO STATO RICHIESTO

A –    Presa in carico

Termine: La richiesta deve essere inviata entro tre mesi dalla presentazione della domanda d’asilo.

Fonte: Articolo 17, paragrafo 1

Commenti:  il mancato rispetto del termine comporta che lo Stato membro ospitante  diviene competente ad esaminare la domanda (articolo 17, paragrafo 1).

B –    Ripresa in carico

Termine: Nessun limite temporale è previsto per la presentazione della richiesta di ripresa in carico (50).

Fonte: Articolo 20

II – RISPOSTA POSITIVA O MANCATA RISPOSTA DA PARTE DELLO STATO RICHIESTO

C –    Presa in carico

Termine:  Lo Stato richiesto deve rispondere entro due mesi a decorrere dalla  data in cui abbia ricevuto la richiesta o, in caso di urgenza invocata  dallo Stato membro ospitante, entro un periodo compreso tra un minimo di  una settimana e un massimo di un mese.

Fonte: Articolo 18, paragrafo 1 (v. articolo 17, paragrafo 2, e articolo 18, paragrafo 6, con riguardo ai casi di urgenza)

Commenti: La mancata risposta entro il termine equivale all’accettazione (articolo 18, paragrafo 7).

D –    Ripresa in carico

Termine:  Lo Stato richiesto deve rispondere entro un mese, mentre,quando la  richiesta è basata su dati ottenuti dal sistema Eurodac, tale termine è  ridotto a due settimane.

Fonte: Articolo 20, paragrafo 1, lettera b)

Commenti: La mancata risposta nel termine applicabile equivale ad accettazione [articolo 20, paragrafo 1, lettera c)].

III – TRASFERIMENTO DEL RICHIEDENTE ASILO DALLO STATO OSPITANTE ALLO STATO RICHIESTO

Obbligo di prendere o riprendere in carico un richiedente asilo

Termine:  Il termine per il trasferimento inizia a decorrere con la risposta  esplicita o implicita dello Stato richiesto. Il termine previsto per il  trasferimento è di sei mesi, mentre è di dodici mesi, in caso di  detenzione del richiedente asilo, e di diciotto mesi quando questi si è  reso irreperibile.

Fonte: Articolo 19, paragrafi 3 e 4 (per la  presa in carico) e articolo 20, paragrafo 1, lettera d), e paragrafo 2  (per la ripresa in carico)

Commenti: In caso di mancato  trasferimento nel termine previsto, competente a esaminare la domanda è  lo Stato membro ospitante. L’articolo 19, paragrafo 2 (per la presa in  carico) e l’articolo 20, paragrafo 1, lettera e) (per la ripresa in  carico), prevedono la possibilità per il richiedente asilo di proporre  ricorso. Il ricorso non ha necessariamente, bensì può, in determinati  casi, avere effetto sospensivo.

1 – Lingua originale: l’inglese.

2–       Direttiva 2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme  minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri  (GU L 31, pag. 18).

3–      Regolamento (CE) n. 343/2003 del  Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi  di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una  domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di  un paese terzo (GU L 50, pag. 1). Sono state presentate proposte per la  sostituzione della direttiva e del regolamento [rispettivamente,  COM(2011) 320 def. e COM(2008) 820 def.].

4 – V. capo V, articoli da 16 a 20 del regolamento.

5 – V. le conclusioni del Consiglio di Tampere all’indirizzo www.cvce.eu.

6–       Paragrafo 13. V. la convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa  allo status dei rifugiati come modificata dal protocollo firmato a New  York il 31 gennaio 1967, molte delle cui disposizioni trovano  applicazione anche nei confronti dei richiedenti asilo (v. punto 4.1.2  del documento indicato alla nota 19 sotto). Il preambolo della  convenzione esprime la preoccupazione delle Nazioni Unite di garantire  ai rifugiati nella misura maggiore possibile l’esercizio dei diritti  dell’Uomo e delle libertà fondamentali.

7–      L’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.

8  – La definizione contenuta nel regolamento omette il riferimento agli  apolidi, contenuto invece nella direttiva. Detta circostanza non ha  alcun rilievo ai fini delle presenti conclusioni.

9 – Detti  criteri si basano in gran parte sulla presenza di familiari del  richiedente in un determinato Stato membro e sulla documentazione in  possesso del richiedente asilo al momento della presentazione della sua  domanda.

10–      Articolo 17, paragrafo 1. Tempi più ristretti  trovano applicazione se lo Stato membro che presenta la richiesta  sollecita una risposta urgente.

11–      Articolo 18, paragrafo 1.

12–      Articolo 19, paragrafi 1 e 3.

13  – Quando la richiesta è basata su dati ottenuti dal sistema Eurodac, il  termine è ridotto a due settimane. V. regolamento (CE) n. 2725/2000 del  Consiglio, dell’11 dicembre 2000, che istituisce l’«Eurodac» per il  confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione della  convenzione di Dublino (GU L 316, pag. 1).

14–      Articolo 20, paragrafo 1, lettere b) e d).

15  – V. articolo 19, paragrafo 2, con riguardo alla presa in carico, e  articolo 20, paragrafo 1, lettera e), relativamente alla ripresa in  carico.

16–      A seguito dell’entrata in vigore del trattato di  Lisbona, con effetto dal 1 dicembre 2009, la Carta ha acquisito forza  di diritto primario (articolo 6, paragrafo 1, TUE).

17 – L’acronimo sta per «Comité inter mouvements auprès des évacués».

18 –      Vale a dire, lo Stato membro ospitante.

19  – La ***** e il GISTI allegano alle loro osservazioni un documento dal  titolo «UNHCR Statement on the reception conditions of asylum seekers  under the Dublin procedure» (Rapporto UNHCR sulle condizioni di  accoglienza dei richiedenti asilo nella procedura Dublino; in prosieguo:  il «rapporto»). Tale documento è stato appositamente redatto con  l’intento di affrontare le questioni emerse nell’ambito della presente  controversia e può essere reperito all’indirizzo  www.unhcr.org/refworld/docid/4e37b5902.html

20 – In base  all’articolo 5, paragrafo 2, dell’Accordo tra la Comunità europea e la  Confederazione Svizzera, relativo ai criteri e ai meccanismi che  permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda  di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (GU 2008 L  53, pag. 5), la Svizzera può presentare osservazioni scritte alla Corte  affinché si pronunci in via pregiudiziale sull’interpretazione, in  particolare, del regolamento Dublino II (ma non della direttiva  accoglienza). Pertanto, le osservazioni di detto Stato si riferiscono  solo alla seconda questione, sub a) e b).

21 – Per  contestualizzare la questione: in udienza la ***** ha affermato, senza  essere contraddetta, che nel 2011 circa l’8 % delle domande proposte in  Francia hanno comportato l’applicazione della procedura di cui al  regolamento Dublino II, generando così 4 450 richieste verso altri Stati  membri. Di queste richieste, circa il 75 % si è concluso con un  trasferimento conforme al regolamento, mentre circa il 25 % è stato  rigettato.

22 – V. la definizione di cui all’articolo 2, lettera j), della direttiva citata supra al paragrafo 7.

23 – V. punto 4.2.5 del rapporto UNHCR.

24–      V., in tal senso, sentenza del 2 marzo 2010, Abdulla e a. (C-175/08, C-176/08 e C-179/08, Racc. pag. I‑1493, punto 53).

25 – In entrambi i casi, dal primo al terzo considerando.

26–      V. paragrafi 6 e 13 supra.

27–      V. sedicesimo considerando.

28–       V., sul punto, sentenza Abdulla e a., cit. nota 24, punto 54. Gli Stati  membri possono ovviamente applicare disposizioni più favorevoli  (articolo 4 della direttiva accoglienza).

29 – V. punto 4.2.7 del rapporto UNHCR.

30 – Cui questi ha diritto in base all’articolo 47 della Carta.

31  – Nella sua proposta di direttiva, che è poi divenuta la direttiva  accoglienza [COM(2001) 181 def.], la Commissione osservava che «la  riduzione o la revoca delle condizioni di accoglienza possono influire  sullo standard di vita dei richiedenti asilo e sulla loro possibilità di  avvalersi effettivamente delle garanzie procedurali».

32 – V., a tal proposito, punto 4.2.8 del rapporto UNHCR Statement.

33  – V., ad esempio, il quarto considerando del regolamento Dublino II, in  base al quale le procedure previste nel regolamento dovrebbero  consentire di «determinare con rapidità» lo Stato membro competente.

34–      V. anche i paragrafi 16 e 18 supra.

35  – Le «condizioni materiali di accoglienza», definite all’articolo 2,  lettera j), della direttiva comprendono vari vantaggi in natura, quali  alloggio, vitto e vestiario. Pur essendo vero che può essere fornito un  equivalente «in forma di sussidi economici o buoni», le implicazioni dal  punto di vista amministrativo sarebbero notevoli.

36–      V. ottavo considerando della direttiva accoglienza.

37 – V., in particolare, settimo considerando della direttiva accoglienza.

38–       V. direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante  norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del  riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (GU L 326, pag.  13).

39 – Quest’ultima ha presentato le proprie osservazioni  sulla seconda questione pregiudiziale in via subordinata, qualora la  Corte dovesse dare risposta affermativa alla prima questione.

40 –  Nella sua replica in udienza, il rappresentante dell’Italia si è  attivato per evidenziare che tali previsioni non comportano che il  richiedente asilo in parola decada, da quel momento, dal diritto di  beneficiare delle condizioni di accoglienza. Una simile posizione sembra  contrastare o, quantomeno, è difficilmente conciliabile con quanto  esposto dall'Italia nelle proprie osservazioni scritte. Dato che, in  ogni caso, non concordo con la posizione dell’Italia, non approfondirò  tale aspetto.

41 – In base al nuovo regolamento proposto (v.  supra nota 3), uno Stato membro sarebbe tenuto a presentare una domanda  allo Stato membro richiesto entro tre mesi a decorrere dalla data in cui  la domanda di asilo (ivi denominata «protezione internazionale») è  stata presentata ovvero entro tre mesi dal momento in cui venga a  conoscenza del fatto che un altro Stato membro possa essere competente  per la persona in questione. Laddove vengano impiegati dati ottenuti dal  sistema Eurodac, il periodo è ridotto a due mesi.

42–       Regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione, del 2 settembre 2003,  recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del  Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione  dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo  presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo  (GU L 222, pag. 3).

43 – V., ad esempio, articolo 7, paragrafo 3  (accesso ai documenti del richiedente) e articolo 8, paragrafo 2  (obbligo di organizzare il trasferimento).

44–      V. paragrafo 68 supra.

45–      V. paragrafo 58 supra.

46–      V. nota 3 supra.

47  – V., a tal proposito, il punto 3.1 della relazione della Commissione  sulla sua proposta di regolamento Dublino II [COM(2001) 447 def.], in  base al quale «ciascuno Stato membro è responsabile nei confronti di  tutti gli altri della sua politica in materia di ingresso e di soggiorno  dei cittadini dei paesi terzi e deve assumerne le conseguenze con  spirito di solidarietà e di leale cooperazione».

48–       Decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23  maggio 2007, che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il  periodo 2008‑2013, nell’ambito del programma generale «Solidarietà e  gestione dei flussi migratori» e che abroga la decisione 2004/904/CE del  Consiglio (GU L 144, pag. 1). L’articolo 3, paragrafo 1, lettera a),  indica le «condizioni di accoglienza e procedure di asilo» tra le azioni  che possono beneficiare del sostegno del Fondo. L’articolo 12,  paragrafo 1 prevede, per l’esecuzione della decisione, una dotazione  finanziaria di EUR 628 milioni per il periodo dal 1 gennaio 2008 al 31  dicembre 2013.

49 – All’udienza la Commissione ha confermato che,  mentre l’importo può variare tra gli Stati membri a seconda dei termini  della loro richiesta di finanziamento e del numero di richiedenti asilo  nel loro territorio, tutti gli Stati membri beneficerebbero  dell’assistenza in base a tale decisione. Detta assistenza non  coprirebbe, tuttavia, tutti i costi sostenuti dallo Stato membro per  garantire dette condizioni.

50 –      V. nota 41 supra con riguardo alla scadenza prevista nel nuovo regolamento proposto.