Conclusioni dell'Avvocato Generale - Causa C‑220-11 del 12 luglio 2012 Corte Giustizia UE

Libera circolazione dei lavoratori - Uso delle lingue

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

NIILO JÄÄSKINEN

presentate il 12 luglio 2012 (1)

Causa C‑202/11


*****

contro


PSA Antwerp NV

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Arbeidsrechtbank te Antwerpen (Belgio)]

«Interpretazione  dell’articolo 45 TFUE – Libera circolazione dei lavoratori –  Restrizioni – Uso delle lingue – Normativa che prevede l’obbligo per  un’impresa situata nella regione neerlandofona del Regno del Belgio di  redigere in neerlandese, a pena di nullità, tutti i documenti relativi  al rapporto di lavoro – Contratto di lavoro a carattere internazionale –  Articolo 4 TUE – Diversità linguistica – Identità nazionale – Mancanza  di proporzionalità delle misure controverse»

I –    Introduzione

1.         Nella presente causa, l’Arbeidsrechtbank te Antwerpen (Tribunale del  lavoro di Anversa, Belgio) chiede alla Corte di stabilire se l’articolo  45 TFUE (2) osti ad una disciplina quale il decreto della Comunità  fiamminga del Regno del Belgio, adottato il 19 luglio 1973, che  disciplina l’uso delle lingue per i rapporti sociali tra i datori di  lavoro e i lavoratori, nonché per gli atti e i documenti delle imprese  prescritti dalla legge e dai regolamenti (3) (in prosieguo: il «decreto  fiammingo sulla lingua»).

2.        Ai sensi di tale decreto,  qualora il datore di lavoro abbia una sede di gestione nella regione di  lingua neerlandese (4), tale lingua deve essere utilizzata per tutti i  «rapporti sociali» in senso ampio, dato che tale nozione sembra  includere, oltre ai contratti di lavoro, tutti i contatti individuali e  collettivi, sia verbali che scritti, intercorrenti tra i datori di  lavoro e i lavoratori e aventi un rapporto diretto o indiretto con  l’impiego.

3.        Obblighi analoghi sono previsti, mutatis  mutandis, dalle norme di diritto del lavoro degli altri enti del Regno  del Belgio e di alcuni Stati membri dell’Unione europea, ma con modalità  di applicazione diverse.

4.        La domanda di pronuncia  pregiudiziale è stata sottoposta alla Corte nel contesto di una  controversia concernente il versamento di varie somme a seguito di  licenziamento tra il sig. *****, cittadino olandese residente nei Paesi  Bassi, ma che esercita le proprie attività di lavoro subordinato  principalmente in Belgio, e il suo ex datore di lavoro, la PSA Antwerp  NV (in prosieguo: la «PSA Antwerp»), società con sede nelle Fiandre  appartenente ad un gruppo che opera a livello internazionale.

5.         In sostanza, il giudice del rinvio chiede alla Corte di stabilire se il  principio della libera circolazione dei lavoratori osti, in ragione del  fatto che verrebbe a costituirsi un ostacolo ingiustificato e/o  sproporzionato all’esercizio di tale libertà, a che una normativa di uno  Stato membro imponga, a condizioni come quelle previste dal decreto  controverso, l’uso di una determinata lingua per redigere i documenti di  lavoro, nel caso in cui i rapporti di lavoro in questione si inscrivano  in un contesto transfrontaliero.

6.        La Corte ha già posto  le premesse per rispondere alla presente domanda di pronuncia  pregiudiziale, dichiarando nella sentenza Groener (5) che «[l]e norme  del [T]rattato CEE non ostano ad una politica di difesa e valorizzazione  della lingua di uno Stato membro, la quale è nel contempo lingua  nazionale e prima lingua ufficiale. Tuttavia, l’attuazione di tale  politica non deve ledere una libertà fondamentale come la libera  circolazione dei lavoratori. Di conseguenza, gli obblighi discendenti  dai provvedimenti di attuazione di questa politica non debbono in ogni  caso essere sproporzionati rispetto allo scopo perseguito e le relative  modalità d’applicazione non debbono comportare discriminazioni a danno  dei cittadini degli altri Stati membri».

II – Ambito normativo (6)

7.         Il decreto fiammingo sulla lingua che forma oggetto della decisione  pregiudiziale è stato adottato sul fondamento dell’articolo 129,  paragrafo 1, terzo comma, della Costituzione belga, secondo cui «[i]  Parlamenti della Comunità francese e della Comunità fiamminga, ciascuno  per quanto di propria competenza, disciplinano con decreto, con  esclusione del legislatore federale, l’impiego della lingua per: (...)  le relazioni sociali tra i datori di lavoro e i loro dipendenti, così  come gli atti e i documenti delle imprese richiesti dalle leggi e dai  regolamenti».

8.        L’articolo 1, paragrafo 1, del decreto  fiammingo sulla lingua definisce l’ambito di applicazione del medesimo  nei seguenti termini: «Il presente decreto si applica alle persone  fisiche e giuridiche che hanno una sede di gestione nella regione  linguistica neerlandese (7). Esso disciplina l’uso delle lingue per i  rapporti sociali tra i datori di lavoro e i lavoratori, nonché per gli  atti e i documenti delle imprese prescritti dalla legge. (…)».

9.         L’articolo 2 di tale decreto dispone che «[l]a lingua da utilizzare per  i rapporti tra i datori di lavoro e i lavoratori, nonché per gli atti e  i documenti delle imprese prescritti dalla legge e dai regolamenti, è  il neerlandese».

10.      L’articolo 5 di tale decreto dispone quanto segue:

«Tutti  gli atti e i documenti del datore di lavoro e tutti i documenti  destinati al suo personale sono redatti in lingua neerlandese.

Tuttavia,  se la composizione del personale lo giustifica e su unanime richiesta  dei delegati‑lavoratori del consiglio aziendale o, in mancanza di  questo, su unanime richiesta della delegazione sindacale o, in mancanza  di entrambi, su richiesta di un delegato di un’organizzazione sindacale  rappresentativa, il datore di lavoro deve allegare agli avvisi,  comunicati, atti, certificati e formulari destinati al personale una  traduzione in una o più lingue.

(…)».

11.      L’articolo 10, paragrafi 1, 2 e 5, dello stesso decreto prevede, a titolo di sanzioni di natura civile, quanto segue:

«I  documenti o gli atti in contrasto con le disposizioni del presente  decreto sono nulli. La nullità viene dichiarata d’ufficio dal giudice.

L’auditeur  du travail competente, l’agente della Commissione permanente per il  controllo linguistico e qualunque persona o associazione che possano  dimostrare di avervi un interesse diretto o indiretto possono chiedere  la dichiarazione di nullità dinanzi al Tribunale del lavoro del luogo in  cui è stabilito il datore di lavoro.

(…)

La dichiarazione  di nullità non può recare pregiudizio al lavoratore e non ha effetti  sui diritti dei terzi. Il datore di lavoro risponde dal danno causato  dai suoi documenti o atti nulli al lavoratore o ai terzi.

(…)».

III – Controversia principale, questione pregiudiziale e procedimento dinanzi alla Corte

12.       Sulla base di una «Letter of Employment» datata 10 luglio 2004 e  redatta in inglese (in prosieguo: il «contratto di lavoro»), il sig.  *****, cittadino olandese residente nei Paesi Bassi, veniva assunto in  qualità di «Chief Financial Officer», a tempo indeterminato, presso la  PSA Antwerp (8), società con sede in Anversa (Belgio), ma appartenente  ad un gruppo multinazionale che gestisce terminal portuali e ha sede in  Singapore. Il contratto di lavoro prevedeva che il sig. ***** svolgesse  le sue attività lavorative principalmente in Belgio, anche se alcune  prestazioni dovevano essere fornite nei Paesi Bassi.

13.      Con  lettera del 7 settembre 2009, in lingua inglese, il sig. ***** veniva  licenziato con decorrenza immediata. In applicazione della clausola 8  del suddetto contratto di lavoro, la PSA Antwerp versava al sig. *****  un’indennità di preavviso pari a tre mesi di stipendio ed un’indennità  supplementare pari a sei mesi di stipendio.

14.      Con lettera  del 26 ottobre 2009, il legale del sig. ***** contestava alla PSA  Antwerp il fatto che il contratto di lavoro, e in particolare la sua  clausola 8, non era redatto in neerlandese e affermava che detta  clausola violava quindi la normativa applicabile. Egli chiedeva il  pagamento di un’indennità di preavviso pari a 20 mesi di stipendio, di  indennità di ferie arretrata, della gratifica 2008 e della relativa  indennità di ferie nonché di un’indennità come saldo per giorni di ferie  non utilizzati.

15.      Il giudice del rinvio osserva che,  sebbene il contratto di lavoro controverso contenga una clausola che  prevede la competenza dei giudici olandesi ed una clausola che prevede  l’applicazione del diritto olandese, le parti del procedimento  principale hanno ammesso che era competente il Tribunale del lavoro  belga e che era applicabile il diritto del lavoro belga, ai sensi  dell’articolo 6, paragrafi 1 e 2, della Convenzione di Roma del 19  giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (9).  Le parti sono invece in disaccordo per quanto riguarda la lingua che  avrebbe dovuto essere utilizzata per redigere il contratto di lavoro e  le conseguenze che ne derivano.

16.      Il 23 dicembre 2009 il  sig. ***** adiva l’Arbeidsrechtbank te Antwerpen per ottenere la  condanna della PSA Antwerp a versargli somme notevolmente più elevate di  quelle che gli erano state riconosciute. A sostegno delle sue pretese,  egli ha affermato in particolare che la clausola 8 del suo contratto di  lavoro redatto in inglese era viziata da nullità assoluta, per  violazione delle disposizioni del decreto fiammingo sulla lingua che  prevedono l’uso del neerlandese nelle imprese la cui sede di gestione  sia stabilita nella parte neerlandofona del Regno del Belgio.

17.       La PSA Antwerp ha replicato che detto decreto non è applicabile nelle  situazioni in cui una persona esercita il proprio diritto alla libera  circolazione dei lavoratori, in quanto costituirebbe un ostacolo a tale  libertà fondamentale non giustificabile da motivi imperativi di  interesse generale ai sensi della giurisprudenza della Corte. La PSA  Antwerp ha aggiunto che il contratto di lavoro doveva essere rispettato  in quanto il documento controverso era conforme alla volontà delle parti  espressa in una lingua comprensibile per entrambe, vale a dire  l’inglese, precisato che il direttore di tale società che l’ha  sottoscritto è un cittadino singaporiano che non ha padronanza del  neerlandese.

18.      A seguito della domanda di rinvio  pregiudiziale presentata dalla PSA Antwerp, nutrendo dubbi sulla  questione se un motivo di interesse generale imponga di prescrivere che  il contratto di lavoro venga redatto in neerlandese in una situazione  transfrontaliera come quella in esame, in cui le parti – nella  fattispecie un lavoratore neerlandofono ed un datore di lavoro non  neerlandofono – hanno manifestamente scelto, in ragione dell’importanza  della funzione da svolgere, di redigere un contratto di lavoro in una  lingua comprensibile per entrambe, l’Arbeidsrechtbank te Antwerpen ha  deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte, con  provvedimento di rinvio registrato il 29 aprile 2011, la seguente  questione pregiudiziale:

«Se il decreto 19 luglio 1973 della  Comunità fiamminga (B.S. 6 settembre 1973) violi l’articolo [45 TFUE] in  relazione alla libera circolazione dei lavoratori all’interno  dell’Unione europea, nella misura in cui esso impone ad un’impresa,  situata nella regione di lingua [neerlandese], in occasione  dell’assunzione di un lavoratore in un rapporto di lavoro a carattere  internazionale, di redigere in lingua neerlandese tutti i documenti  relativi al rapporto di lavoro, a pena di nullità».

19.       Hanno presentato osservazioni scritte alla Corte il sig. *****, la PSA  Antwerp, i governi belga ed ellenico, la Commissione europea e  l’Autorità di vigilanza EFTA (10).

20.      Tutte le suddette parti erano rappresentate all’udienza tenutasi il 17 aprile 2012.

IV – Analisi

A –    Osservazioni preliminari

21.       Le parti che hanno presentato osservazioni alla Corte discordano sulla  soluzione della questione pregiudiziale. La PSA Antwerp e l’Autorità di  vigilanza EFTA ritengono che il principio della libera circolazione dei  lavoratori osti ad una normativa come quella controversa, mentre gli  altri intervenienti, vale a dire il sig. *****, i governi belga ed  ellenico e la Commissione, sono di parere opposto.

22.      Per  quanto riguarda l’applicabilità del diritto dell’Unione nella presente  causa, rilevo che la natura transfrontaliera del rapporto di lavoro in  discussione nel procedimento a quo è determinata da vari elementi: il  lavoratore interessato è cittadino olandese residente nei Paesi Bassi,  ma, in base ad un contratto di lavoro redatto in inglese, svolge le sue  attività professionali sia in Belgio che nei Paesi Bassi, per un’impresa  appartenente ad un gruppo multinazionale la cui sede di gestione è  situata in Belgio, più precisamente nella regione di lingua neerlandese.

23.       Poiché il sig. ***** si è avvalso della libertà dei cittadini  dell’Unione di spostarsi da uno Stato membro ad un altro in qualità di  lavoratore, ne consegue che la sua situazione non è «puramente interna»  ai sensi della costante giurisprudenza della Corte (11) e quindi rientra  effettivamente nell’ambito di applicazione delle disposizioni di  diritto dell’Unione di cui il giudice del rinvio chiede  l’interpretazione.

24.      Peraltro, il fatto che nella  fattispecie la libera circolazione dei lavoratori venga invocata non da  lui stesso, ma dal suo ex datore di lavoro, non rende inapplicabile il  diritto dell’Unione, alla luce della giurisprudenza della Corte.  Infatti, come quest’ultima ha già sottolineato, per essere efficace ed  utile, il diritto dei lavoratori di essere assunti ed occupati senza  discriminazione deve necessariamente avere come complemento il diritto  dei datori di lavoro di assumerli in osservanza delle norme in materia  di libera circolazione dei lavoratori. Se così non fosse, gli Stati  membri potrebbero facilmente eludere dette norme imponendo ai datori di  lavoro condizioni di assunzione tali da limitare l’esercizio di detta  libertà riconosciuta ai lavoratori (12).

B –    Sull’esistenza di un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori

25.       Conformemente ad una giurisprudenza costante (13), l’insieme delle  disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione delle  persone osta a provvedimenti nazionali che siano idonei ad ostacolare o a  scoraggiare l’esercizio, da parte dei cittadini dell’Unione, delle  libertà fondamentali garantite dal Trattato. In particolare, sono  vietate le misure che rendano più difficile l’esercizio di un’attività  economica sul territorio di un altro Stato membro.

26.       Rilevo che nel diritto derivato dell’Unione non esistono norme di  armonizzazione applicabili all’uso delle lingue nell’elaborazione dei  documenti di lavoro (14). In particolare, come sottolineato dalla  Commissione, la direttiva 91/533/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1991,  relativa all’obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore  delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro, non  contiene disposizioni concernenti la lingua da utilizzare a tale scopo  (15).

27.      Sotto questo aspetto, la presente causa deve  essere mantenuta distinta da altri casi nei quali la Corte ha dovuto  pronunciarsi su ostacoli derivanti da obblighi linguistici in materia di  libera circolazione delle persone (16). La giurisprudenza anteriore  relativa ad analoghe restrizioni recanti pregiudizio ad altre libertà  fondamentali garantite dal Trattato non fornisce indicazioni che  consentano di rispondere agevolmente alla questione pregiudiziale  sollevata nel caso di specie (17).

28.      Sottolineo che, nella  presente causa, il giudice del rinvio ha espressamente circoscritto  l’oggetto della sua domanda. Infatti, la questione pregiudiziale verte  sull’elaborazione di documenti di lavoro e quindi esclusivamente sui  rapporti di lavoro scritti, anche se la normativa controversa sembra  disciplinare anche i rapporti di lavoro verbali. Inoltre, la questione  sollevata rientra, secondo i suoi stessi termini, nel contesto  particolare di un «rapporto di lavoro a carattere internazionale».

29.       Secondo le informazioni di cui dispongo, la grande maggioranza delle  normative degli Stati membri non prevede obblighi riguardo alla lingua  da utilizzare nei rapporti di lavoro. Per quanto è a mia conoscenza, in  17 Stati membri su 25(18) non sono previsti obblighi linguistici  equivalenti a quello derivante dal decreto fiammingo sulla lingua,  mentre un obbligo del genere figura tra le normative vigenti in 8 Stati  membri (19).

30.      Imponendo l’uso del neerlandese per tutti  gli atti e i documenti relativi al rapporto di lavoro, per i cittadini  belgi come per i cittadini stranieri impiegati presso imprese stabilite  nella regione neerlandofona, a mio parere il decreto controverso può  avere un effetto dissuasivo nei confronti dei lavoratori e dei datori di  lavoro non neerlandofoni, vale a dire, in generale, quelli provenienti  da Stati membri diversi dal Regno del Belgio e dal Regno dei Paesi  Bassi.

31.      Ritengo che sussista un ostacolo linguistico per  questi ultimi non solo in relazione alle condizioni di accesso ad  un’attività professionale, ma anche alle condizioni di esercizio di tale  attività.

32.      Si può quindi ipotizzare che un lavoratore  che non padroneggi il neerlandese esiti a firmare un contratto redatto  in tale lingua, per timore di non comprendere esattamente quali impegni  comporti. È logico che i datori di lavoro rientranti nell’ambito di  applicazione di detto decreto possano preferire un candidato in quanto  neerlandofono, e non in base ad altri criteri di assunzione che essi  avrebbero potuto voler privilegiare se tale normativa non fosse  esistita.

33.      Non incide su tale constatazione il fatto che  in pratica, nella controversia principale, il sig. ***** non sarebbe  stato sfavorito qualora tale decreto fosse stato rispettato, dato che  egli conosce perfettamente il neerlandese, come ha fatto valere per  rivendicare l’applicazione a proprio vantaggio di tale normativa.

34.       Specularmente a tale ostacolo incontrato dai lavoratori, i datori di  lavoro originari di altri Stati membri stabiliti nella regione  neerlandofona del Regno del Belgio non possono offrire condizioni di  lavoro esenti dai vincoli linguistici imposti dal decreto controverso.  In pratica, essi vengono indotti ad assumere solo dipendenti che  capiscano il neerlandese, per i quali sia più facile comunicare in tale  lingua. Inoltre, a differenza delle imprese originarie di tale regione, i  datori di lavoro operanti a livello internazionale che stabiliscano in  quest’ultima una sede di gestione devono affrontare complicazioni  amministrative e costi di funzionamento supplementari. Infatti, la  lingua di lavoro, di amministrazione e di gestione di tali imprese è  spesso una lingua diversa dal neerlandese. Esse sono quindi obbligate a  sostituire i loro consueti modelli di contratti di lavoro e di tutti gli  altri atti o documenti di lavoro relativi alla gestione del personale  e, a tal fine, chiedere assistenza a giuristi neerlandofoni.

35.       La Corte ha peraltro riconosciuto, nella precitata sentenza  Commissione/Germania, che l’obbligo, imposto da uno Stato membro ai  datori di lavoro stranieri che assumevano lavoratori sul territorio  nazionale, di tradurre nella lingua di tale Stato taluni documenti di  lavoro poteva costituire una restrizione alla libera prestazione dei  servizi, in quanto comportava oneri amministrativi e finanziari  supplementari per le imprese stabilite in un altro Stato membro (20).

36.       Aggiungo che tali datori di lavoro rischiano di trovarsi in una  situazione di grave incertezza giuridica se, come in forza della  normativa in discussione nella causa principale, la violazione  dell’obbligo linguistico viene sanzionata con una nullità che modifica  l’equilibrio dei rapporti contrattuali.

37.      La gravità delle  sanzioni previste in caso di inosservanza delle regole fissate dal  decreto fiammingo sulla lingua (21), questione sulla quale tornerò più  avanti, potrebbe costituire un ulteriore elemento atto ad ostacolare il  pieno esercizio della libertà di circolazione dei lavoratori. A tal  proposito, secondo la giurisprudenza, possono esistere sanzioni di  gravità tale da divenire un ostacolo all’esercizio delle libertà  fondamentali garantite dal diritto primario, e tale gravità deve essere  valutata dal giudice nazionale adito (22).

38.      Poiché,  dunque, i dipendenti e i datori di lavoro non neerlandofoni possono  essere scoraggiati dall’esercitare dette libertà dai vincoli linguistici  risultanti da una normativa come quella di cui trattasi nel  procedimento principale, a mio parere sussiste in tale contesto un  ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori che non è né incerto né  indiretto, contrariamente a quanto sostenuto dal sig. *****. Si pone  dunque la questione se tale ostacolo possa nondimeno essere  giustificato, in condizioni conformi alla giurisprudenza della Corte.

39.       Rilevo incidentalmente che, sebbene si tratti di un diverso problema  giuridico, è evidente che nella fattispecie non sussista alcuna  discriminazione diretta, posto che la normativa controversa è  applicabile ai datori di lavoro e ai lavoratori a prescindere dalla loro  nazionalità. Per contro, mi sembra che sussista una discriminazione  indiretta in quanto, dietro l’apparenza di criteri apparentemente  neutri, la barriera linguistica costituita dall’obbligo di utilizzare il  neerlandese rende più difficili sia l’accesso all’impiego che le  modalità di esercizio dello stesso nella regione neerlandofona del  Belgio per i cittadini di altri Stati membri, ad eccezione di quelli  provenienti dai Paesi Bassi. Tuttavia, tale discriminazione indiretta è  inerente ad ogni requisito relativo alla conoscenza o all’uso di una  lingua e può essere giustificata dagli stessi motivi invocati in  relazione ad un ostacolo linguistico. Di conseguenza, non tratterò  separatamente tale questione.

C –    Sulle eventuali giustificazioni dell’ostacolo rilevato

40.       Secondo la giurisprudenza, i provvedimenti nazionali che ostacolano  l’effettivo esercizio delle libertà fondamentali garantite dal Trattato  possono tuttavia essere giustificati qualora perseguano un obiettivo  qualificabile come motivo imperativo di interesse generale, siano  adeguati a garantire la realizzazione dello stesso e non eccedano quanto  è necessario per raggiungerlo (23).

41.      Nel caso di specie,  la questione è se l’ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori  garantita dall’articolo 45 TFUE sia sufficientemente giustificato da  obiettivi legittimi, nonché dall’impiego di mezzi adeguati e  proporzionati per raggiungerli. Tale giustificazione a mio parere non  sussiste, per i motivi qui di seguito esposti, precisato anzitutto che,  pur riconoscendo la legittimità di per sé dei tre motivi invocati a  sostegno della normativa controversa, escludo tuttavia sia la necessità  che la proporzionalità dei metodi utilizzati a tale scopo (24).

1.      Sull’inadeguatezza delle misure controverse rispetto agli obiettivi di interesse generale invocati

42.       Il decreto fiammingo sulla lingua non indica i motivi precisi per i  quali il legislatore della regione linguistica interessata ha previsto  l’uso esclusivo della lingua neerlandese per tutti i rapporti di lavoro,  alle condizioni previste da tale normativa. L’unico elemento certo è  che detto decreto ha per fondamento giuridico l’articolo 129, paragrafo  1, sub 3), della Costituzione belga, che conferisce al Parlamento della  Comunità fiamminga la competenza esclusiva a disciplinare, nel  territorio che lo riguarda, le modalità di utilizzo delle lingue nei  rapporti sociali tra i datori di lavoro e i loro dipendenti, nonché  negli atti e nei documenti delle imprese prescritti dalla legge e dai  regolamenti, precisato che analoga competenza viene parallelamente  conferita al Parlamento della Comunità francese.

43.       Tuttavia, secondo le informazioni fornite alla Corte dal governo belga,  si possono addurre tre motivi di giustificazione: uno attinente alla  tutela dei lavoratori, uno attinente all’esercizio di un controllo  efficace da parte delle autorità amministrative e giudiziarie, e  l’ultimo attinente alla difesa e alla promozione dell’uso della lingua  ufficiale di un ente regionale. Occorre esaminare se l’ostacolo rilevato  sia giustificabile in base ad uno di tali motivi, in quanto motivo  imperativo di interesse generale ai sensi della summenzionata  giurisprudenza.

a)      Sul motivo concernente la tutela dei lavoratori

44.       A sostegno del decreto fiammingo sulla lingua, il governo belga invoca  preoccupazioni di ordine sociale, rammentando che la Corte ha dichiarato  a più riprese che la tutela dei lavoratori figura tra gli obiettivi di  interesse generale idonei a giustificare una restrizione alle libertà  fondamentali (25).

45.      Tuttavia, l’uso obbligatorio ed  esclusivo della lingua neerlandese può tutelare in realtà solo i  lavoratori che padroneggiano sufficientemente tale lingua per  comprendere il significato delle informazioni che il datore di lavoro  comunicherà loro in neerlandese oralmente o per iscritto. Per contro, i  lavoratori non neerlandofoni sono sfavoriti rispetto agli altri, non  solo in occasione della ricerca di un impiego, il cui esercizio dovrà  dare luogo a comunicazioni in neerlandese conformemente al decreto  controverso, ma anche per l’intera durata di detto impiego, nel caso in  cui riuscissero a superare la barriera all’ingresso. Per tali  lavoratori, la normativa in questione può provocare incertezza riguardo  al contenuto preciso dei diritti e degli obblighi risultanti dal loro  contratto di lavoro e alle condizioni esatte della loro attività  lavorativa, incertezza tanto giuridica quanto pratica alla quale essi  possono rimediare solo con l’assistenza di terzi.

46.      La  tutela effettiva di tutte le categorie di lavoratori esigerebbe semmai  che il contratto di lavoro fosse accessibile in una lingua che il  lavoratore comprenda facilmente, così che il suo consenso sia pienamente  informato, e non viziato. Rammento che la direttiva 91/533 prevede che  il datore di lavoro deve comunicare per iscritto ai lavoratori ai quali è  applicabile tale direttiva tutti gli elementi essenziali del contratto o  del rapporto di lavoro, il cui elenco figura all’articolo 2 di detta  direttiva. A mio parere, per avere un effetto utile, tale informazione,  contenente un minimo di dati che il lavoratore non può ignorare, deve  essergli comunicata in una lingua che egli padroneggi sufficientemente  per comprendere tutte le implicazioni del rapporto di lavoro. Orbene, il  decreto fiammingo sulla lingua prevede strumenti che non sono adeguati  per raggiungere tale obiettivo, in quanto non prevede alcuna verifica  della circostanza che le parti abbiano una conoscenza sufficiente del  neerlandese per concludere il contratto con cognizione di causa.

47.       La Commissione concorda con il governo belga nel sostenere che la Corte  avrebbe riconosciuto nella sentenza Everson e Barrass (26) l’interesse  particolare della lingua nazionale del luogo in cui i lavoratori  esercitano la loro attività. È vero che, quando un lavoratore  subordinato svolge la sua attività in più Stati membri, il locus laboris  corrisponde, nella maggior parte dei casi, all’ambiente sociale e  linguistico che gli è familiare (27). Tuttavia, anche tale regola  generale subisce in pratica alcune eccezioni. A mio parere, la sentenza  in questione non implica che sia necessariamente nell’interesse dei  lavoratori esigere l’uso sistematico di una determinata lingua, quella  del luogo in cui essi svolgono principalmente la loro attività o anche  un’altra, nel contratto di lavoro. Infatti, la lingua veicolare, vale a  dire una lingua comune al lavoratore e al suo datore di lavoro che  garantisca una comunicazione effettiva ed equilibrata tra gli stessi,  non è necessariamente la lingua ufficiale locale del luogo in cui si  esercita l’attività lavorativa, sia essa nazionale o regionale.

48.       Pertanto, non è né adeguato né necessario per conseguire l’obiettivo  lecito perseguito imporre l’uso esclusivo del neerlandese per assicurare  che il dipendente di un’impresa avente sede nella regione interessata  abbia effettivamente accesso alle informazioni che gli occorrono sia  prima che dopo la conclusione del contratto. A mio avviso,  un’alternativa che consentisse alle parti di utilizzare altre lingue  oltre al neerlandese, anche nel caso in cui fosse eventualmente  prescritta la traduzione in tale lingua, potrebbe garantire più  efficacemente la tutela degli interessi del lavoratore.

b)      Sul motivo concernente l’efficacia dei controlli amministrativi e giurisdizionali

49.       Tale secondo motivo di giustificazione sembra connesso a quello  precedente, in quanto si tratterebbe di garantire l’effettività della  tutela dei lavoratori mediante un controllo sul rispetto della stessa,  come rilevato dalla Commissione. Tale motivo è certamente legittimo in  sé (28), ma nella fattispecie è tanto inconferente quanto il primo, di  cui è il corollario.

50.      È vero che l’intervento delle  autorità amministrative, come l’ispettorato del lavoro, o delle autorità  giudiziarie, qualora venga instaurata una causa, risulta più agevole se  tali autorità possono esaminare i documenti relativi al rapporto di  lavoro che formano oggetto della controversia in una lingua conosciuta  dai loro rappresentanti. Le medesime preoccupazioni sono ravvisabili  nelle normative vigenti in altri Stati membri che presentano analogie  con quella qui in discussione (29).

51.      Tuttavia, secondo  me, anche questo obiettivo può essere conseguito più adeguatamente  attraverso la produzione, ove necessario, di traduzioni di tali  documenti di lavoro nella lingua ufficiale utilizzata localmente, senza  che occorra imporne l’uso esclusivo ab initio.

52.      Infatti,  nella citata sentenza Commissione/Germania (30) la Corte ha dichiarato  che l’obbligo di traduzione di documenti di lavoro imposto ai datori di  lavoro stranieri poteva essere giustificato da un obiettivo di interesse  generale connesso alla protezione sociale dei lavoratori, dato che  consentiva alle autorità competenti dello Stato membro ospitante di  svolgere i necessari controlli per garantire l’osservanza delle  disposizioni nazionali in materia. Tuttavia, la Corte ha anche precisato  in tale sentenza che detto obbligo poteva essere conforme alle  disposizioni del Trattato CE relative alla libera prestazione dei  servizi solo in quanto imponeva di tradurre soltanto alcuni documenti e  non comportava per il datore di lavoro un onere amministrativo o  finanziario gravoso (31).

53.      Per analogia, in materia di  libera circolazione dei lavoratori, mi sembra che il mezzo estensivo cui  fa ricorso il decreto fiammingo sulla lingua, imponendo l’uso del  neerlandese per tutti i documenti di lavoro, apparentemente per  conseguire il medesimo obiettivo, non sia indispensabile per poter  realizzare i controlli di cui trattasi.

c)      Sul motivo concernente la tutela della lingua ufficiale

54.       Questa terza giustificazione è stata addotta dal governo belga, il  quale ha sostenuto che la promozione dell’uso della lingua ufficiale  sarebbe prevista dalla Costituzione nazionale. Rilevo che vari Stati  membri e varie entità linguistiche del Regno del Belgio basano su  fondamenti di questo tipo le proprie normative che impongono l’uso di  una determinata lingua nei rapporti di lavoro (32).

55.      La  tutela di una lingua ufficiale, sia essa nazionale o regionale,  costituisce un obiettivo di interesse generale di cui la Corte ha  riconosciuto la legittimità per giustificare l’adozione di una politica  di tutela e promozione di tale lingua (33). Ritengo tuttavia che, nel  caso di specie, la normativa controversa faccia ricorso a mezzi  inadeguati per rispondere effettivamente a tale obiettivo.

56.       In proposito, il governo ellenico ha sottolineato il principio della  diversità linguistica, richiamando in particolare l’articolo 165 TFUE e  l’articolo 3, paragrafo 3, quarto comma, TUE. Anche l’articolo 22 della  Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (34), che ha  efficacia vincolante, contiene un riferimento a questa nozione, poiché  prevede che l’Unione rispetta tale diversità.

57.      Tuttavia,  detto principio della diversità linguistica, che è vincolante solo per  le istituzioni e gli organi dell’Unione, non può essere fatto valere da  uno Stato membro nei confronti di cittadini dell’Unione per giustificare  una restrizione alle libertà fondamentali loro riconosciute.

58.       Nelle conclusioni relative alla causa che ha dato luogo alla sentenza  Spagna/Eurojust (35), l’avvocato generale Maduro ha sottolineato che «il  rispetto della diversità linguistica è uno degli aspetti essenziali  della tutela riconosciuta all’identità nazionale degli Stati membri»  (36). Rilevo, tuttavia, che in detta causa il concetto di diversità  linguistica è stato invocato solo dai candidati ad impieghi offerti  dall’Unione europea e nei confronti della stessa, e non da Stati membri  al fine di difendere la loro politica di uniformità linguistica di  fronte a principi di diritto dell’Unione. In altre parole, tale concetto  non è stato utilizzato per giustificare misure nazionali che  costituiscono ostacoli inerenti all’uso delle lingue, ma solo per  spiegare lo specifico regime linguistico dell’Unione.

59.       Dal canto suo, l’identità nazionale, che le istituzioni dell’Unione sono  tenute a rispettare in forza dell’articolo 4, paragrafo 2, TUE, include  gli aspetti linguistici dell’ordinamento costituzionale di uno Stato  membro, che definiscono in particolare la lingua ufficiale o le diverse  lingue ufficiali dello Stato nonché, eventualmente, le suddivisioni  territoriali nelle quali esse vengono utilizzate (37). Così, il concetto  di «identità nazionale» riguarda le scelte fatte in relazione alle  lingue utilizzate a livello nazionale o regionale (38), mentre il  concetto di «diversità linguistica» attiene al multilinguismo esistente a  livello dell’Unione. Ne deriva, a mio avviso, che quest’ultima nozione  non rientra tra le considerazioni opponibili alle persone fisiche o  giuridiche dell’Unione. Sarebbe inoltre paradossale utilizzare tale  fondamento per consentire agli Stati membri di obbligare i singoli ad  utilizzare nelle loro comunicazioni una lingua diversa da quella di loro  libera scelta.

60.      Le regole del diritto dell’Unione  relative al rispetto dell’identità nazionale degli Stati membri, che nel  caso del Regno del Belgio include incontestabilmente la sua divisione  di fonte costituzionale in comunità linguistiche, corroborano piuttosto  la tesi secondo cui, come già dichiarato dalla Corte, la politica di  difesa di una lingua è un motivo che può consentire ad uno Stato membro  di fare ricorso a misure restrittive delle libertà di circolazione (39).

61.       Tuttavia, l’uso obbligatorio della lingua di uno Stato membro da parte  dei cittadini o delle imprese di altri Stati membri che esercitano le  loro libertà fondamentali, come quello risultante dalla normativa  controversa, non risponde effettivamente a tale obiettivo. Non si può  sostenere che la semplice stesura di contratti di lavoro a carattere  transfrontaliero in una lingua diversa dal neerlandese da parte di  imprese aventi sede nelle Fiandre possa mettere a rischio l’uso di  quest’ultima lingua. Diversa è la situazione nel caso in cui un rapporto  di lavoro metta a rischio la trasmissione di conoscenze, come  nell’ambito dell’insegnamento scolastico o universitario, settore  attinente alla salvaguardia dell’identità culturale di uno Stato membro  (40) che giustifica la possibilità di esigere che un candidato ad un  impiego possieda determinate competenze linguistiche (41).

62.       A mio parere, un lavoratore che non si sia avvalso della libertà di  lavorare in un altro Stato membro dell’Unione può, di regola, pretendere  di poter lavorare utilizzando la propria lingua, se è la lingua  ufficiale della regione in cui egli esercita le sue attività  professionali. Ciò deriva a mio parere dalla natura propria del luogo di  lavoro, che si colloca a metà strada tra una sfera puramente pubblica  ed una sfera puramente privata. Tale natura giustifica inoltre il fatto  che possano essere attuate in tale luogo le politiche dirette a tutelare  la lingua nazionale o regionale, in quanto, di preferenza, essa è la  lingua ufficiale che viene utilizzata come lingua di comunicazione.

63.       Tuttavia, la libertà contrattuale deve essere rispettata nel senso che  il lavoratore può accettare di utilizzare una lingua propria del suo  ambiente di lavoro, diversa dalla sua e da quella utilizzata localmente,  soprattutto se si tratta di un rapporto di lavoro che si inscrive in un  contesto internazionale (42), come espressamente indicato nella  decisione di rinvio. Ritengo che, all’interno dell’Unione, i datori di  lavoro debbano avere la facoltà di definire una lingua di lavoro comune  per i loro dipendenti, che, per un’impresa stabilita in più Stati  membri, può essere diversa da quella utilizzata a livello regionale o  nazionale. Tale considerazione vale quanto meno per gli impieghi di alto  livello, come quelli dei dirigenti o dei consulenti, e, in generale,  per gli impieghi che implicano l’esigenza di comunicare nella lingua  compresa dagli altri dipendenti o dai clienti stranieri dell’impresa.

64.       Se la difesa e la promozione di una lingua ufficiale sono obiettivi  legittimi in quanto tali, i mezzi utilizzati a tal fine devono essere  adeguati a tali obiettivi e non andare al di là di quanto necessario per  raggiungerli. Orbene, il fatto che un provvedimento nazionale o  regionale cerchi di imporre un monolinguismo esclusivo, tale da impedire  l’uso delle lingue degli altri Stati membri in un determinato settore,  non mi sembra legittimo alla luce dei principi di diritto dell’Unione.

65.       Tenuto conto di tali elementi, la tutela della lingua non può  costituire una valida giustificazione per una normativa come quella in  discussione nella causa principale, poiché non consente di tenere conto  né della volontà delle parti del rapporto di lavoro, né della  circostanza che il datore di lavoro appartiene ad un gruppo  internazionale di imprese.

66.      Ritengo, pertanto, che il  decreto fiammingo sulla lingua comporti una restrizione non giustificata  alla libera circolazione dei lavoratori prevista dall’articolo 45 TFUE,  in quanto fa ricorso a mezzi non adeguati per garantire il  raggiungimento degli obiettivi legittimi che sono stati invocati.

67.       Aggiungo che si potrebbe muovere un’ulteriore censura contro detto  decreto, in quanto esso non rispetta il criterio della proporzionalità,  quale definito dalla giurisprudenza della Corte.

2.      Sul carattere sproporzionato dei mezzi impiegati nelle misure controverse

68.       A mio avviso, due elementi autorizzano a ritenere che il decreto  fiammingo sulla lingua contenga misure non proporzionate rispetto agli  obiettivi invocati e che, pertanto, le disposizioni dell’articolo 45  TFUE ostino a detto decreto. Si tratta, da un lato, della portata  eccessivamente ampia dell’obbligo di utilizzare esclusivamente una  lingua, vale a dire il neerlandese, nei rapporti di lavoro indicati da  tale decreto e, dall’altro, della gravità delle sanzioni inflitte in  caso di inadempimento di tale obbligo.

a)      Sulla portata dell’obbligo linguistico

69.       Apparentemente, il decreto controverso impone a tutti i datori di  lavoro la cui sede di gestione sia situata nella regione di lingua  neerlandese del Regno del Belgio di utilizzare tale lingua in tutti i  rapporti di lavoro, sia scritti che verbali, con i loro dipendenti,  anche se le esigenze linguistiche possono variare in funzione del tipo  di rapporto di lavoro considerato e in considerazione del contesto  eventualmente transfrontaliero nel quale esse si inscrivono.

70.       A mio parere, gli interessi che, secondo il governo belga, sono  tutelati da detta normativa regionale potrebbero essere protetti più  adeguatamente con mezzi diversi da un vincolo linguistico di portata  così assoluta e generale. Ritengo, infatti, che una traduzione in  neerlandese dei principali documenti di lavoro redatti in un’altra  lingua potrebbe essere sufficiente per conseguire i tre obiettivi sopra  menzionati.

71.      Mi sembra che il progetto di integrazione  europea non avrebbe più senso se gli Stati membri potessero imporre agli  operatori economici, quali i datori di lavoro e i lavoratori, l’uso di  una determinata lingua in una misura che andasse al di là delle  restrizioni alla libertà contrattuale strettamente necessarie per  raggiungere obiettivi di interesse generale. Nell’ambito dei rapporti di  lavoro internazionali, l’autonomia della volontà delle parti deve  prevalere affinché vengano facilitati gli scambi transfrontalieri (43),  pur restando inteso che occorre trovare il giusto equilibrio tra la  libertà di circolazione dei lavoratori e la tutela di questi ultimi.

72.       A mio avviso, consentire alle parti di un rapporto di lavoro  transfrontaliero di utilizzare la lingua di loro scelta è legittimo se  tale scelta corrisponde alla volontà comune delle parti o se le funzioni  da svolgere richiedono l’uso di una lingua che può essere diversa da  quella utilizzata localmente (44). Orbene, il decreto fiammingo sulla  lingua si applica in generale, prescindendo totalmente dalle lingue note  ed abitualmente utilizzate dal datore di lavoro e dal lavoratore  interessati, nonché dalla natura del posto da occupare.

73.       Ritengo che sarebbe incoerente, e perfino paradossale, se, secondo la  citata sentenza Groener, non si potesse, salvo casi particolari, esigere  che un lavoratore conosca la lingua dello Stato membro in cui esercita  la sua attività, ma fosse invece lecito imporgli che il contratto di  lavoro che deve sottoscrivere sia redatto in una lingua che egli non  padroneggia e quindi non comprende.

74.      Come ha suggerito  l’Autorità di vigilanza EFTA, per garantire il buon funzionamento del  mercato interno occorre introdurre maggiore flessibilità negli obblighi  linguistici quando i rapporti di lavoro si svolgano a livello  internazionale, come nel caso di specie, che non quando abbiano  carattere puramente interno. Infatti, nell’ambito dei rapporti di lavoro  transfrontalieri è preferibile che le parti possano utilizzare una  lingua veicolare, compresa da entrambe, piuttosto che imporre loro l’uso  esclusivo di una determinata lingua, anche se quest’ultima è una delle  lingue ufficiali del luogo in cui il lavoratore esercita la sua  attività.

75.      In particolare, mi sfugge il motivo per cui la  lingua neerlandese verrebbe messa a rischio dall’impiego di una lingua  diversa in un contratto di lavoro come quello in discussione nella causa  principale, vale a dire concluso tra un lavoratore che si è avvalso  della propria libertà di circolazione ed un datore di lavoro costituito  da una società appartenente ad un gruppo di livello internazionale.

76.       Rilevo che la normativa controversa consente una traduzione in una  lingua diversa dal neerlandese solo attraverso una procedura complessa,  la quale implica condizioni particolarmente difficili da soddisfare (45)  e che pertanto, a mio avviso, probabilmente sussistono raramente nella  pratica. Esistono altri mezzi meno restrittivi, ma altrettanto se non  maggiormente efficaci, per tutelare i lavoratori, pur preservando l’uso  della lingua regionale, ad esempio dare la possibilità, quando il datore  di lavoro e il lavoratore non padroneggino tale lingua, di fare più  facilmente ricorso a traduzioni in una lingua che l’interessato  comprende sufficientemente.

77.      Orbene, dagli elementi  acquisiti agli atti non risulta che l’introduzione di tale possibilità  nella normativa controversa, che faciliterebbe l’esercizio della libertà  di circolazione nella regione neerlandofona del Regno del Belgio da  parte dei lavoratori e dei datori di lavoro di altri Stati membri non  neerlandofoni, pregiudicherebbe gli obiettivi sopra menzionati (46).

78.       Pertanto, tenuto conto del suo ambito di applicazione eccessivamente  ampio e del suo carattere esclusivo, nonché del fatto che esistono altri  mezzi per conseguire gli obiettivi di interesse generale invocati, il  decreto fiammingo sulla lingua contiene misure sproporzionate rispetto a  tali obiettivi.

b)      Sulle sanzioni previste in caso di inadempimento

79.       Al pari delle normative di altri Stati membri, la normativa vigente  nella regione di lingua neerlandese del Regno del Belgio prevede che la  violazione dell’obbligo di utilizzare una determinata lingua può essere  sanzionata sia sul piano civile che su quello penale (47).

80.       È vero che le sanzioni civili sono generalizzate nelle normative che  prevedono obblighi linguistici in materia di rapporti di lavoro, ma  nessuna di quelle di cui ho conoscenza ha la medesima forza coercitiva  del decreto fiammingo sulla lingua. Infatti, nella regione belga di  lingua neerlandese è prevista la nullità degli atti o dei documenti che  contravvengono a tale decreto e detta nullità produce un effetto di  annientamento sia per il futuro che per il passato (48), mentre il  rimedio della semplice inopponibilità al lavoratore del documento  irregolare, accompagnata dall’obbligo di assicurarne la sostituzione con  un documento conforme alla normativa, è stato adottato in alcuni altri  enti del Regno del Belgio (49) nonché in altri Stati membri (50). Mi  sembra che tale mezzo, che consente di garantire la continuità dei  rapporti di lavoro, sarebbe altrettanto efficace quanto una nullità  retroattiva del contratto di lavoro in questione per conseguire gli  obiettivi di interesse generale perseguiti, secondo il governo belga,  mediante detto decreto. Sotto questo profilo, mi sembra che la normativa  controversa vada al di là di quanto necessario a tal fine.

81.       Per quanto attiene all’efficacia erga omnes o meno della dichiarazione  di nullità, rilevo che, secondo la decisione di rinvio, l’articolo 10,  paragrafo 1, del decreto fiammingo sulla lingua sanziona la violazione  delle disposizioni del medesimo con la «nullità assoluta ex tunc e il  documento viene considerato come non esistente; ne consegue che il  giudice non deve tenere conto dei documenti redatti nella lingua non  conforme al decreto e non può utilizzarne il contenuto, segnatamente  l’espressione di volontà».

82.      È vero che il carattere  assoluto di tale nullità è stato discusso dalle parti che hanno  presentato osservazioni alla Corte, alcune delle quali hanno rilevato  che, secondo il paragrafo 5 del medesimo articolo, «[l]a dichiarazione  di nullità non può recare pregiudizio al lavoratore e non ha effetti sui  diritti dei terzi». Non mi sembra che il giudice a quo ignori tale  regola, dato che afferma nella sua decisione che «il lavoratore (…) può  invocare le clausole a lui favorevoli, mentre per quanto riguarda quelle  per lui svantaggiose può invocarne la nullità». A mio avviso, il  carattere assoluto, e non relativo, della nullità in questione implica  in realtà che chiunque possa dimostrare di avervi interesse può chiedere  la dichiarazione giudiziale di nullità di un documento irregolare, alle  condizioni previste dall’articolo 10, paragrafo 2, del decreto  fiammingo sulla lingua. In ogni caso, dal punto di vista dei datori di  lavoro, ogni violazione degli obblighi linguistici di cui al decreto  fiammingo viene sanzionata severamente sul piano civile, dato che ai  sensi di detto decreto, stando all’analisi esposta dal giudice  nazionale, un contratto di lavoro come quello concluso dal sig. *****  potrebbe produrre effetti solo contro l’ex datore di lavoro (51).

83.       Quanto al potere coercitivo delle autorità giudiziarie in relazione  agli obblighi linguistici stabiliti in materia di rapporti di lavoro,  esso varia in funzione degli Stati membri. Alcune normative nazionali  (52) vietano al giudice di rilevare d’ufficio l’inadempimento  dell’obbligo di utilizzare una determinata lingua, mentre altre  normative prevedono tale facoltà (53). Solo nelle regioni belghe di  lingua neerlandese e francese tale possibilità di rilevazione d’ufficio  si trasforma in un obbligo per il giudice, il che mi sembra eccessivo  (54).

84.      Orbene, secondo costante giurisprudenza, le  restrizioni alle libertà fondamentali imposte dagli Stati membri devono  limitarsi a quanto strettamente necessario, il che implica che si debba  scegliere il mezzo, e quindi il provvedimento, meno restrittivo.

85.       Ciò non si verifica nel caso del decreto fiammingo sulla lingua, poiché  esso, di per sé ma anche rispetto ad altre norme, sembra imporre  obblighi particolarmente stringenti che hanno effetti pesanti sia sugli  interessati che sul giudice al quale venga sottoposta una controversia  in tale materia. Ritengo che altri mezzi, più adeguati e meno  restrittivi della libera circolazione dei lavoratori rispetto a quelli  utilizzati, potrebbero consentire di raggiungere gli obiettivi  apparentemente perseguiti da tale normativa.

86.      Di  conseguenza, ritengo che una disciplina come quella in discussione nella  causa principale sia incompatibile con il contenuto delle disposizioni  dell’articolo 45 TFUE, che corrisponde all’ex articolo 39 CE, di cui  viene chiesta l’interpretazione.

V –    Conclusione

87.       Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di  rispondere alle questioni pregiudiziali proposte dall’Arbeidsrechtbank  te Antwerpen nel seguente modo:

«L’articolo 45 TFUE relativo alla  libera circolazione dei lavoratori nell’Unione europea deve essere  interpretato nel senso che osta ad una normativa di uno Stato membro  come quella controversa nella causa principale che impone, a pena di  nullità, a tutte le imprese con sede in una regione nella quale esiste  un’unica lingua ufficiale di utilizzare esclusivamente la medesima per  redigere tutti i documenti relativi al rapporto di lavoro in occasione  dell’assunzione di un lavoratore in un rapporto di lavoro a carattere  internazionale».

1 – Lingua originale: il francese.

2 – La  decisione di rinvio depositata il 28 aprile 2011 riguarda in realtà  «l’articolo 39 del Trattato CE», ma quest’ultimo è divenuto l’articolo  45 TFUE dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, sopravvenuta  il 1° dicembre 2009.

3 – Taaldecreet tot regeling van het gebruik  van de talen voor de sociale betrekkingen tussen de werkgevers en de  werknemers, alsmede van de door de wet en de verordeningen  voorgeschreven akten en bescheiden van de ondernemingen (Belgisch  Staatsblad/Moniteur belge del 6 settembre 1973, pag. 10089).

4 –  Rilevo che nel fascicolo trasmesso alla Corte si fa talora confusione  tra la «Regione fiamminga», ai sensi dell’articolo 3 della Costituzione  belga, e la «regione di lingua neerlandese», ai sensi dell’articolo 4  della medesima.

5 – Sentenza del 28 novembre 1989 (C‑379/87, Racc. pag. 3967, punto 19).

6  – La versione francese delle disposizioni del decreto fiammingo sulla  lingua sopra citate può essere consultata su Internet al seguente  indirizzo:  http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1973071901&table_name=loi.

7  – Preciso che i termini «o che impiegano personale nella regione di  lingua neerlandese» sono stati annullati dalla Cour constitutionnelle  (già Cour d’arbitrage) con sentenza del 30 gennaio 1986 (Moniteur belge  del 12 febbraio 1986, pag. 1710), che ha anche annullato alcuni termini  di cui all’articolo 5 di detto decreto.

8 – Precisato che, all’epoca, essa era ancora denominata NV Hesse‑Noord Natie.

9  – Versione consolidata, GU C 334 del 30 dicembre 2005, pag. 1. Detta  Convenzione è stata sostituita, a decorrere dal 17 dicembre 2009, dal  regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del  17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali  (GU L 177, pag. 6; in prosieguo: il «regolamento Roma I»).

10 –  Rilevo che la Commissione indica in particolare che la controversia  principale dovrebbe indurre la Corte a pronunciarsi sulla normativa  applicabile alla situazione previdenziale del sig. *****. A mio avviso,  tale problematica esula dall’ambito della questione sollevata. Tuttavia,  sottolineo che la legge applicabile al contratto di lavoro è stabilita  dalle disposizioni del citato regolamento Roma I, e non dalle norme  relative alla determinazione della legge applicabile in materia di  previdenza sociale.

11 – V., inter alia, sentenze del 15 dicembre  1995, Bosman (C‑415/93, Racc. pag. I‑4921, punti 89 e segg.), e del 1°  aprile 2008, Gouvernement de la Communauté française e Gouvernement  wallon (C‑212/06, Racc. pag. I‑1683, punti 33 e segg.).

12 –  Sentenze del 7 maggio 1998, Clean Car Autoservice (C‑350/96, Racc. pag.  I‑2521, punti 19‑25), e dell’11 gennaio 2007, ITC (C‑208/05, Racc. pag.  I‑181, punti 22 e 23).

13 – V., in particolare, sentenze  Gouvernement de la Communauté française e Gouvernement wallon, cit.  (punti 44 e segg.), e del 1° dicembre 2011, Commissione/Ungheria  (C‑253/09, non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 46 e segg.),  nonché la giurisprudenza ivi citata.

14 – In mancanza di  un’armonizzazione in materia, gli Stati membri sono liberi di adottare  provvedimenti nazionali o regionali aventi tale oggetto, ma devono  rispettare il Trattato e i principi generali del diritto dell’Unione, e  in particolare l’articolo 45 TFUE (v., per analogia, sentenza del 18  luglio 2007, Commissione/Germania, C‑490/04, Racc. pag. I‑6095, punto  19).

15 – Direttiva 91/533/CEE del Consiglio, del 14 ottobre 1991  (GU L 288, pag. 32). Rilevo che nella presente causa la Commissione ha  indicato che detta direttiva, conformemente al suo articolo 6, non  armonizza le condizioni relative alla forma del contratto di lavoro, tra  le quali rientra la lingua in cui il medesimo deve essere redatto.

16  – Per quanto riguarda le condizioni di accesso ad un impiego  concernenti la lingua, v., in merito ad un’attività di lavoro  subordinato, sentenza Groener, cit., e, per quanto riguarda lo  stabilimento di lavoratori autonomi, nel caso dei dentisti, sentenza del  4 luglio 2000, Haim (C‑424/97, Racc. pag. I‑5123, punti 50 e segg.), e  in quello degli avvocati, sentenza del 19 settembre 2006, Wilson  (C‑506/04, Racc. pag. I‑8613, punti 70 e segg.).

17 – In materia  di libera circolazione delle merci, e in particolare di etichettatura,  settore in cui sono vietati i provvedimenti nazionali che impongano  l’uso di una lingua senza consentire l’impiego di un’altra lingua  facilmente comprensibile per gli acquirenti, v. sentenza del 12  settembre 2000, Geffroy (C‑366/98, Racc. pag. I‑6579, punti 24 e segg. e  giurisprudenza ivi citata). Per quanto concerne la parità di  trattamento delle persone in relazione all’uso delle lingue dinanzi a  giudici penali, v. sentenza del 24 novembre 1998, Bickel e Franz  (C‑274/96, Racc. pag. I‑7637, punti 13 e segg. e giurisprudenza ivi  citata), che sottolinea la particolare importanza della tutela dei  diritti e delle facoltà dei singoli in materia linguistica al fine di  salvaguardare le loro libertà fondamentali.

18 – Non dispongo di elementi relativi alle norme applicabili in questa materia a Cipro e in Lussemburgo.

19  – Ciò è quanto avviene in Francia, Lettonia, Lituania, Polonia,  Romania, Slovacchia e Slovenia, nonché nelle varie entità linguistiche  del Belgio.

20 – Sentenza nella causa C‑490/04, cit. (punti 68 e segg.).

21 – Conformemente all’articolo 10 del decreto fiammingo sulla lingua.

22 – V. sentenza del 31 marzo 1993, Kraus (C‑19/92, Racc. pag. I‑1663, punto 41).

23  – V., inter alia, sentenze del 16 marzo 2010, Olympique Lyonnais  (C‑325/08, Racc. pag. I‑2177, punto 38), e Commissione/Ungheria, cit.  (punto 69), nonché la giurisprudenza ivi citata.

24 – Conformemente alle regole di base definite dalla sentenza Groener, cit. (punto 19).

25  – Segnatamene in materia di libera prestazione di servizi, sentenza del  7 ottobre 2010, Santos Palhota e a. (C‑515/08, non ancora pubblicata  nella Raccolta, punto 47).

26 – Sentenza del 16 dicembre 1999  (C‑198/98, Racc. pag. I‑8903, punto 22), relativa all’interpretazione  della direttiva 80/987/CEE del Consiglio, del 20 ottobre 1980,  concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri  relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza  del datore di lavoro (GU L 283, pag. 23).

27 – A tale proposito,  la Commissione rinvia anche al paragrafo 43 delle conclusioni  dell’avvocato generale Mengozzi nella causa che ha dato origine alla  sentenza del 10 marzo 2011, Defossez (C‑477/09, non ancora pubblicata  nella Raccolta).

28 – V. sentenza Santos Palhota e a., cit. (punto 48 e giurisprudenza ivi citata).

29  – Così, in Lettonia, le norme che prescrivono l’uso della lingua  nazionale nei rapporti di lavoro sono fondate, da un lato, sulla  salvaguardia di interessi pubblici quali la sicurezza e la salute, e,  dall’altro, su esigenze probatorie, come in Slovenia e in Romania. Anche  in Francia, gli obiettivi invocati dal legislatore sono la tutela della  salute e la sicurezza delle persone, oltre al contenimento dei rischi  di controversie.

30 – V. punti 70 e segg.

31 – V. anche  sentenza del 25 ottobre 2001, Finalarte e a. (C‑49/98, C‑50/98, da  C‑52/98 a C‑54/98 e da C‑68/98 a C‑71/98, Racc. pag. I‑7831, punti 69 e  segg.).

32 – Si fa riferimento alla tutela della lingua e  dell’identità nazionali in Lituania, Polonia e Slovacchia, nonché alla  tutela della lingua e dell’identità comunitarie, oltre che alla tutela  dei diritti linguistici delle popolazioni locali, nelle regioni belghe  di lingua francese e tedesca, così come in quella di lingua neerlandese.

33  – V., in particolare, sentenza del 12 maggio 2011, Runevič‑Vardyn e  Wardyn (C‑391/09, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 85), che  cita il punto 19 della sentenza Groener, cit.

34 – GU 2010, C 83, pag. 396.

35 – Sentenza del 15 marzo 2005 (C‑160/03, Racc. pag. I‑2077).

36 – V. paragrafo 24 di dette conclusioni.

37  – Conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, TUE, l’Unione rispetta  l’identità nazionale dei suoi Stati membri, insita nella loro struttura  fondamentale, politica e costituzionale, in cui è compresa anche la  tutela della lingua ufficiale nazionale dello Stato, come la Corte ha  precisato nella sentenza Runevič‑Vardyn e Wardyn, cit. (punto 86).

38  – Nella relazione elaborata da un gruppo di lavoro dei membri della  Convenzione europea, datata 4 novembre 2002, era stato raccomandato di  precisare le disposizioni del TUE secondo le quali l’Unione deve  rispettare le identità nazionali degli Stati membri, nel senso che gli  elementi essenziali di tale identità includono, inter alia, le strutture  fondamentali e le funzioni essenziali di uno Stato membro, tra le quali  figura la scelta delle lingue (CONV 375/1/02 REV 1, pagg. 10‑12;  documento disponibile su Internet all’indirizzo  http://european‑convention.eu.int/pdf/reg/fr/02/cv00/cv00375‑re01.fr02.pdf).

39 – V., in particolare, sentenza Runevič‑Vardyn e Wardyn, cit.

40  – V., a tale proposito, paragrafi 19 e 20 delle conclusioni  dell’avvocato generale Darmon nella causa conclusasi con la sentenza  Groener, cit.

41 – V. punti 20 e segg. della sentenza Groener, cit.

42  – Ricordo che la prevalenza del consenso in materia di rapporti di  lavoro transfrontalieri è riconosciuta dall’articolo 8 del regolamento  Roma I, secondo cui, in linea di principio, le parti di un contratto  possono scegliere il diritto ad esso applicabile.

43 – V., per  analogia, riguardo all’interpretazione dell’articolo 17 della  Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 concernente la competenza  giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e  commerciale, sentenza del 24 giugno 1981, Elefanten Schuh (150/80, Racc.  pag. 1671, punto 27), secondo cui una normativa di uno Stato contraente  non può ostare alla validità di una clausola attributiva di competenza  per il solo motivo che la lingua usata non è quella prescritta da detta  normativa.

44 – Ricordo che la possibilità di introdurre un  obbligo linguistico in ragione della natura dell’impiego da assegnare è  espressamente prevista dall’articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del  regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968,  relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della  Comunità (GU L 257, pag. 2), disposizione che è stata interpretata nella  sentenza Groener, cit., e non è certamente applicabile nella presente  causa, ma la cui filosofia può fornire a mio avviso uno spunto di  riflessione. Una disposizione sostanzialmente identica è contenuta nel  regolamento (UE) n. 492/2011, del Parlamento europeo e del Consiglio,  del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori  all’interno dell’Unione (GU L 141, pag. 1), che ha codificato e  sostituito il regolamento n. 1612/68.

45 – V. articolo 5, paragrafo 2, del decreto fiammingo sulla lingua, citato nella parte relativa all’ambito normativo.

46 – V., per analogia, sentenza Bickel e Franz, cit. (punto 29).

47  – La controversia principale rientra nella materia civile, ma è  comunque interessante notare, in relazione all’economia generale del  decreto fiammingo sulla lingua, che, contrariamente a quanto previsto  nelle altre entità del Belgio, in cui non è prevista alcuna sanzione  penale in caso di inadempimento dell’obbligo linguistico, se tale  violazione viene commessa nella regione di lingua neerlandese può essere  punita con la reclusione e/o con un’ammenda per il datore di lavoro o i  suoi rappresentanti che hanno contravvenuto alle disposizioni di detto  decreto, conformemente al suo articolo 12. Inoltre, l’articolo 11 del  decreto prevede la possibilità di irrogare una sanzione amministrativa.

48  – La nullità retroattiva è prevista in Slovenia, ma non in Romania e  Lettonia, nei quali comporta l’obbligo del datore di lavoro di proporre  la conclusione di un nuovo contratto.

49 – Vale a dire nei comuni  a regime speciale, nella regione di lingua tedesca e nella regione  bilingue di Bruxelles‑Capitale. Per contro, nella regione di lingua  francese è prevista la nullità dei documenti di lavoro redatti in una  lingua diversa.

50 – L’inopponibilità delle disposizioni del  contratto che recano pregiudizio al lavoratore è prevista in Lituania,  Polonia, Slovacchia e Francia, dove esiste la possibilità di chiedere, a  pena di una sanzione pecuniaria, che il documento in questione venga  prodotto in francese.

51 – Ricordo che il contratto di lavoro in  discussione era stato inizialmente assoggettato al diritto olandese, per  volontà delle parti nella causa principale, sebbene esse concordino  nell’affermare dinanzi al giudice di rinvio che il diritto applicabile è  quello belga. Tuttavia, l’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento Roma  I prevede che qualsiasi modifica relativa alla determinazione della  legge applicabile, intervenuta posteriormente alla conclusione del  contratto, non ne inficia la validità formale ai sensi dell’articolo 11 e  non pregiudica i diritti dei terzi.

52 – In Francia, Lettonia, Lituania e Slovacchia.

53  – In Polonia, Romania e Slovenia, nonché nei comuni belgi a regime  speciale, nella regione bilingue di Bruxelles‑Capitale e nella regione  di lingua tedesca.

54 – Sul margine di discrezionalità di cui è  opportuno che il giudice nazionale disponga, onde poter modulare la  sanzione prevista in caso di violazione delle norme di uno Stato membro  che prescrivono l’uso della lingua dello stesso in funzione del  pregiudizio concretamente arrecato ad un obiettivo di interesse  generale, quale, nella fattispecie, la tutela dei consumatori, v.  paragrafo 68 delle conclusioni dell’avvocato generale Cosmas nella causa  conclusasi con sentenza del 14 luglio 1998, Goerres (C‑385/96, Racc.  pag. I‑4431).