Conclusioni dell'Avvocato Generale - Causa C‑396-11 del 18 ottobre 2012 Corte Giustizia UE

Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Decisione  quadro relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di  consegna tra Stati membri – Se lo Stato membro di esecuzione possa  respingere la richiesta di consegna della persona ricercata

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE


ELEANOR SHARPSTON

presentate il 18 ottobre 2012 (1)

Causa C‑396/11


Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa

contro

*****

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Constanţa (Romania)]

«Cooperazione  di polizia e giudiziaria in materia penale – Decisione quadro relativa  al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati  membri – Se lo Stato membro di esecuzione possa respingere la richiesta  di consegna della persona ricercata»


1.        Con il  presente rinvio pregiudiziale si chiede alla Corte di interpretare la  decisione quadro 2002/584/GAI (2). In sostanza, i quesiti riguardano tre  punti. In primo luogo, si chiede quale interpretazione si debba dare a  tale decisione in seguito all’entrata in vigore del trattato di Lisbona  e, in particolare, se tale interpretazione debba cambiare in conseguenza  delle modifiche apportate al Trattato sull’Unione europea dall’  articolo 6 TUE. In secondo luogo, le questioni sollevate concernono  l’interrelazione tra, da una parte, l’articolo 5 della Convenzione  europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà  fondamentali (in prosieguo: la «Convenzione») e l’articolo 6 della Carta  dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»)  e, dall’altra, le disposizioni della decisione quadro che prevedono la  privazione della libertà della persona ricercata come parte della  procedura di esecuzione del mandato d’arresto europeo. In terzo luogo,  si chiede se una corretta interpretazione della decisione quadro  consenta ad uno Stato membro di rifiutare l’esecuzione del mandato  d’arresto europeo nel caso in cui si verifichi una violazione delle  norme poste a tutela dei diritti umani, incluse le summenzionate  disposizioni.

Contesto normativo

Normativa dell’Unione europea

Il Trattato sull’Unione europea

2.        L’articolo 6 TUE recita:

«1.  L’Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella  Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 7 dicembre 2000,  adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore  giuridico dei trattati.

(…)

3. I diritti fondamentali,  garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti  dell’uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni  costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto  dell’Unione in quanto principi generali» .(3)

La Carta

3.        L’articolo 6 della Carta dispone:

«Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza».

4.        L’articolo 47 della Carta aggiunge:

«Ogni  persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto  dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo  dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel  presente articolo.

Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia  esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da  un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. (…)».

5.        L’articolo 48 stabilisce:

«1. Ogni imputato è considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata.

2. Il rispetto dei diritti della difesa è garantito ad ogni imputato».

6.        L’articolo 52 recita:

1.  Eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà  riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e  rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel  rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate  limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a  finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza  di proteggere i diritti e le libertà altrui.

(…)

3.  Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli  garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti  dell’Uomo e delle Libertà fondamentali, il significato e la portata  degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione.  La presente disposizione non preclude che il diritto dell’Unione conceda  una protezione più estesa.

(…)».

La decisione quadro

7.         La decisione quadro sostituisce la vecchia procedura multilaterale di  estradizione, creata sulla base della Convenzione europea  sull’estradizione del 13 dicembre 1957, con un sistema basato sul  mandato d’arresto europeo. Secondo il nuovo sistema, qualora una persona  (in prosieguo: la «persona ricercata»), ricercata dalle autorità di uno  Stato membro (lo «Stato di emissione») per un reato commesso o  presunto, sia fisicamente presente nel territorio di un altro Stato  membro (lo «Stato di esecuzione»), l’autorità giudiziaria competente del  primo Stato membro può emettere un mandato d’arresto europeo chiedendo  l’arresto e la consegna da parte del secondo Stato membro.

8.         Il capo 1 della decisione quadro è intitolato «Principi generali» e  contiene gli articoli 1‑8. L’articolo 1 così prevede:

«1. Il  mandato d’arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno  Stato membro in vista dell’arresto e della consegna da parte di un altro  Stato membro di una persona ricercata ai fini dell’esercizio di  un’azione penale o dell’esecuzione di una pena o una misura di sicurezza  privative della libertà.

2. Gli Stati membri danno esecuzione ad  ogni mandato d’arresto europeo in base al principio del riconoscimento  reciproco e conformemente alle disposizioni della presente decisione  quadro.

3. L’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i  fondamentali principi giuridici sanciti dall’articolo 6 del trattato  sull’Unione europea non può essere modificat[o] per effetto della  presente decisione quadro».

9.        Gli articoli 3 e 4 indicano  una serie di motivi per i quali la non esecuzione di un mandato  d’arresto europeo diventa, rispettivamente, obbligatoria o facoltativa.

10.       L’articolo 8 precisa il contenuto e la forma del mandato d’arresto  europeo. In particolare, l’articolo 8, paragrafo 1, lett. c), specifica  che il mandato deve contenere l’«indicazione dell’esistenza di una  sentenza esecutiva, di un mandato d’arresto o di qualsiasi altra  decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza e che rientri  nel campo d’applicazione degli articoli 1 e 2».

11.      Il capo 2  della decisione quadro comprende gli articoli 9‑25. È intitolato  «Procedura di consegna» e, oltre a stabilire alcune condizioni generali,  contiene disposizioni volte a tutelare i diritti della persona  ricercata. In particolare:

–        quando viene arrestata, la  persona ricercata deve essere informata del contenuto del mandato  d’arresto nonché della possibilità di essere consegnata qualora la  persona ricercata sia arrestata ai fini dell’esecuzione di un mandato di  arresto europeo, essa ha inoltre diritto ad essere assistita da un  consulente legale e da un interprete (articolo 11);

–         l’autorità giudiziaria di esecuzione può decidere di rilasciare la  persona ricercata dopo l’arresto e può rimetterla in libertà provvisoria  in qualsiasi momento, purché adotti tutte le misure necessarie ad  evitare che la persona ricercata si dia alla fuga (articolo 12);

–         quando una persona ricercata acconsente alla consegna, il consenso deve  essere espresso volontariamente e con piena consapevolezza delle  conseguenze; a tal fine la persona ricercata ha diritto all’assistenza  di un consulente legale (articolo 13); se non dà il consenso alla  propria consegna, l’arrestato ha diritto all’audizione a cura  dell’autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione, che può  richiedere ulteriori informazioni dallo Stato membro di emissione  (articoli 14 e 15);

–        un mandato d’arresto europeo deve  essere trattato con la massima urgenza; nei casi in cui la persona  ricercata acconsenta alla consegna, la decisione finale sull’esecuzione  del mandato deve essere presa entra 10 giorni dalla comunicazione del  consenso; negli altri casi, il periodo è di 60 giorni dall’arresto.  Fintanto che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione non prende una  decisione definitiva sull’esecuzione del mandato d’arresto europeo, essa  si accerterà che siano soddisfatte le condizioni materiali necessarie  per la consegna effettiva (articolo 17);

–        se il mandato  d’arresto è stato emesso ai fini dell’esercizio di un’azione penale nei  confronti della persona ricercata, quest’ultima deve, di norma, essere  sentita dall’autorità giudiziaria di esecuzione (articoli 18 e 19);

–         se l’autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione decide che  la persona ricercata deve essere consegnata, la consegna deve avvenire  non oltre i 10 giorni successivi alla decisione finale sull’esecuzione  del mandato d’arresto europeo. Tale periodo può essere esteso per cause  di forza maggiore degli Stati membri o qualora sussistano seri motivi di  carattere umanitario che depongano a sfavore della consegna (articolo  23).

La Convenzione

12.      L’articolo 5 della Convenzione, per quanto qui rileva, così prevede:

«1.  Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può  essere privato della libertà, se non nei casi seguenti e nei modi  previsti dalla legge:

a)      se è detenuto regolarmente in seguito a condanna da parte di un tribunale competente;

(…)

c)  se è stato arrestato o detenuto per essere tradotto dinanzi  all’autorità giudiziaria competente, quando vi sono motivi plausibili di  sospettare che egli abbia commesso un reato o vi sono motivi fondati di  ritenere che sia necessario impedirgli di commettere un reato o di  darsi alla fuga dopo averlo commesso;

(…)

f)      se  si tratta dell’arresto o della detenzione regolari di una persona per  impedirle di entrare illegalmente nel territorio, oppure di una persona  contro la quale è in corso un procedimento d’espulsione o  d’estradizione.

(…)

3.      Ogni persona arrestata o  detenuta, conformemente alle condizioni previste dal paragrafo 1.c) del  presente articolo, deve essere tradotta al più presto dinanzi ad un  giudice o ad un altro magistrato autorizzato dalla legge ad esercitare  funzioni giudiziarie e ha diritto di essere giudicata entro un termine  ragionevole o di essere messa in libertà durante la procedura. La  scarcerazione può essere subordinata a garanzie che assicurino la  comparizione dell’interessato all’udienza.

4. Ogni persona  privata della libertà mediante arresto o detenzione ha il diritto di  presentare un ricorso ad un tribunale, affinché decida entro breve  termine sulla legittimità della sua detenzione e ne ordini la  scarcerazione se la detenzione è illegittima».

13.      A sua volta, l’articolo 6 della Convenzione dispone come segue:

«1.  Ogni persona ha diritto che la sua causa sia sentita equamente,  pubblicamente e entro un termine ragionevole, da un tribunale  indipendente e imparziale, istituito per legge (…)

2. Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.

3. In particolare, ogni accusato ha diritto di:

a)       essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui  comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi  dell’accusa formulata a suo carico;

b)      disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa;

c)       difendersi personalmente o avere l’assistenza di un difensore di sua  scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere  assistito gratuitamente da un avvocato d’ufficio, quando lo esigono gli  interessi della giustizia;

d)      esaminare o far esaminare i  testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l’esame dei testimoni a  discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;

e)      farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza».

Punti di corrispondenza tra la Carta e la Convenzione

14.       L’articolo 52, paragrafo 3, della Carta indica chiaramente che esiste  volutamente una sovrapposizione tra le disposizioni della Carta e quelle  della Convenzione. Per quanto interessa ai fini delle presenti  conclusioni, l’articolo 6 della Carta corrisponde all’articolo 5 della  Convenzione. L’articolo 47, secondo paragrafo, della Carta corrisponde  all’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione e l’articolo 48 della  Carta corrisponde all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, della Convenzione  (4).

Diritto nazionale

Romania

15.      Le  disposizioni che hanno trasposto la decisione quadro nel diritto  nazionale sono contenute negli articoli 97 e 98 della legge n. 302 del  28 giugno 2004 sulla cooperazione giudiziaria internazionale in materia  penale, come modificata. Tali disposizioni sono comprese nel titolo III  di tale legge.

16.      L’articolo 97 è intitolato «Condizioni  speciali». Esso stabilisce alcune condizioni relativamente  all’applicazione di garanzie da parte dello Stato membro che emette un  mandato.

17.      L’articolo 98, paragrafo 1, contiene  disposizioni riguardanti i motivi di non esecuzione obbligatoria di un  mandato d’arresto europeo. Tali disposizioni sono sostanzialmente simili  a quelle previste dall’articolo 3 della decisione quadro.

18.       I motivi di non esecuzione facoltativa di un mandato d’arresto europeo  sono contenuti nell’articolo 98, paragrafo 2. Essi ricalcano in larga  misura quelli di cui all’articolo 4 della decisione quadro.

Germania

19.       La Germania ha trasposto la decisione quadro nel diritto nazionale  attraverso la legge del 21 luglio 2004 sul mandato d’arresto europeo.  Dopo la sua promulgazione, la Corte costituzionale tedesca ha  dichiarato, nel 2005, che tale legge era incostituzionale e quindi priva  di effetti(5). Con un provvedimento successivo del 20 luglio 2006 detto  Stato membro ha adottato una nuova misura intesa a sanare i difetti  messi in luce dalla Corte costituzionale e a dare piena attuazione alla  decisione quadro nell’ordinamento nazionale. Quest’ultima misura è  ancora in vigore.

Fatti, procedimento e questioni pregiudiziali

20.       In date diverse nel 2007 e nel 2008 gli uffici della Procura della  Repubblica federale di Germania hanno emesso quattro mandati di arresto  europei per l’arresto del sig. *****. Tutti i detti mandati si  riferivano al reato di rapina. Siffatto reato è previsto dall’articolo  211 del codice penale rumeno. Il sig. ***** non ha acconsentito alla  propria consegna.

21.      Con sentenza del 5 giugno 2009 la  Curte de Apel de Constanţa (Corte d’appello di Costanza) disponeva  l’esecuzione di tre dei suddetti mandati. Quanto al quarto mandato, tale  giudice ne rifiutava l’esecuzione adducendo che il sig. ***** era già  sottoposto a procedimento penale in Romania per lo stesso fatto su cui  si fondava il mandato (6).

22.      Avverso tale sentenza il sig.  ***** proponeva ricorso dinanzi alla Înalta Curte de Casaţie şi  Justiţie a României (Alta Corte di Cassazione e di Giustizia della  Romania). Con sentenza del 18 giugno 2009 la detta Corte accoglieva il  ricorso e rinviava la causa per un riesame alla Curte de Apel. Essa  disponeva inoltre il rilascio in libertà del sig. ***** e sottoponeva  quest’ultimo ad alcune misure restrittive del diritto di circolazione,  incluso il divieto di allontanarsi dal comune di residenza senza una  previa autorizzazione del giudice.

23.      Il 22 febbraio 2011  la causa è stata nuovamente iscritta a ruolo presso la Curte de Apel.  Dinanzi a tale giudice il sig. ***** deduce tre argomenti principali a  sostegno della sua richiesta di non eseguire i mandati di cui trattasi.  In primo luogo, egli sostiene che, alla data di adozione della decisione  quadro, né la Convenzione né la Carta erano espressamente incorporate  come disposizioni giuridiche nei Trattati istitutivi dell’Unione  europea. Ciò sarebbe in antitesi con la posizione adottata nella  versione consolidata del Trattato UE che è entrata in vigore il 1º  dicembre 2009 con il Trattato di Lisbona. Di conseguenza, la decisione  quadro deve essere interpretata ed applicata conformemente alle  disposizioni della Carta e della Convenzione. In secondo luogo,  l’interessato sostiene che le modalità con cui gli Stati membri  applicano la decisione sono tra loro difformi e richiama l’attenzione  sul requisito di reciprocità nell’esecuzione dei mandati d’arresto per  quanto riguarda sia lo Stato membro di emissione sia lo Stato membro di  esecuzione. In terzo luogo, egli sostiene che spetta allo Stato cui è  chiesta l’esecuzione verificare se lo Stato di emissione ha rispettato i  diritti e le garanzie stabilite dalla Carta e dalla Convenzione.  Un’inosservanza di tal genere da parte di quest’ultimo Stato  permetterebbe di rifiutare l’esecuzione dei mandati di arresto europei  in questione.

24.      Stando così le cose, la Curte de Apel  Constanţa ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla  Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se le  disposizioni degli articoli 5, paragrafo 1, e 6 [della Convenzione], in  combinato disposto con gli articoli 48 e 52 della [Carta], anche con  riferimento agli articoli 5, paragrafi 3 e 4, e 6, paragrafi 2 e 3,  della [Convenzione], siano norme di diritto comunitario primario,  contenute nei Trattati istitutivi.

2)      Se l’azione della  competente autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione di un mandato  d’arresto europeo, consistente nella privazione della libertà e nella  consegna coercitiva, senza il consenso della persona nei cui confronti è  stato emesso il mandato d’arresto europeo (la persona richiesta per  essere arrestata e consegnata) costituisca un’ingerenza, da parte dello  Stato di esecuzione del mandato, nel diritto alla libertà individuale  della persona richiesta per essere arrestata e consegnata, sancito dal  diritto dell’Unione, in forza dell’articolo 6 TUE, in combinato disposto  con l’articolo 5, paragrafo 1, della [Convenzione], e in forza  dell’articolo 6, in combinato disposto con gli articoli 48 e 52, della  [Carta], anche con riferimento all’articolo 5, paragrafi 3 e 4, e  all’articolo 6, paragrafi 2 e 3, della [Convenzione].

3)      Se  l’ingerenza dello Stato di esecuzione di un mandato d’arresto europeo  nei diritti e nelle garanzie previste dall’articolo 5, paragrafo 1,  della [Convenzione] e dall’articolo 6, in combinato disposto con gli  articoli 48 e 52, della [Carta], anche con riferimento all’articolo 5,  paragrafi 3 e 4, e all’articolo 6, paragrafi 2 e 3, della [Convenzione],  debba soddisfare la condizione della necessità in una società  democratica e quella della proporzionalità rispetto all’obiettivo  concretamente perseguito.

4)      Se la competente autorità  giudiziaria dello Stato di esecuzione di un mandato d’arresto europeo  possa respingere la richiesta di consegna, senza violare gli obblighi  sanciti dai Trattati istitutivi e dalle altre norme di diritto  comunitario, in ragione del fatto che non sono soddisfatte  cumulativamente le condizioni necessarie a norma dell’articolo 5,  paragrafo 1, della [Convenzione] e dell’articolo 6, in combinato  disposto con gli articoli 48 e 52, della [Carta], anche con riferimento  all’articolo 5, paragrafi 3 e 4, e all’articolo 6, paragrafi 2 e 3,  della [Convenzione].

5)      Se la competente autorità  giudiziaria dello Stato di esecuzione di un mandato d’arresto europeo  possa respingere la richiesta di consegna, senza violare gli obblighi  sanciti dai Trattati istitutivi e dalle altre norme di diritto  comunitario, per mancata o incompleta trasposizione oppure per errata  trasposizione (nel senso di inosservanza della condizione di  reciprocità) della [decisione quadro] da parte dello Stato di emissione  del mandato d’arresto europeo.

6)      Se le disposizioni  dell’articolo 5, paragrafo 1, della [Convenzione] e dell’articolo 6, in  combinato disposto con gli articoli 48 e 52, della [Carta], anche con  riferimento all’articolo 5, paragrafi 3 e 4, e all’articolo 6, paragrafi  2 e 3, della [Convenzione], cui fa rinvio l’articolo 6 TUE, siano in  contrasto con il diritto nazionale dello Stato membro dell’Unione  europea - la Romania - in particolare con il titolo III della legge n.  302/2004, e se la [decisione quadro] sia trasposta correttamente da  queste norme».

25.      Hanno presentato osservazioni scritte il  Minister Public, Parchet de pe lângă Curte de Apel Constanţa (pubblico  ministero presso la Curte de Apel Constanţa), i governi ceco, tedesco,  lituano, austriaco, polacco, rumeno e del Regno Unito nonché la  Commissione europea. All’udienza del 10 luglio 2012 il legale del sig.  *****, i governi della Germania e della Romania nonché la Commissione  hanno svolto osservazioni orali ed hanno risposto ai quesiti che sono  stati loro rivolti dalla Corte.

Analisi

Osservazioni preliminari

Ricevibilità

26.       Sono state sollevate numerose obiezioni riguardanti la ricevibilità  della presente domanda di pronuncia pregiudiziale. Tutte le parti che  hanno presentato osservazioni considerano irricevibile la sesta  questione, in cui si chiede alla Corte di interpretare le disposizioni  del diritto nazionale e sulla quale tornerò in seguito (7). Il governo  tedesco deduce un’irricevibilità parziale, mentre i governi rumeno,  austriaco e la Commissione considerano la domanda irricevibile in toto. I  governi ceco, lituano, polacco e del Regno Unito non prendono  ulteriormente posizione al riguardo.

27.      Le obiezioni  sollevate considerano sostanzialmente che la presente domanda di  pronuncia pregiudiziale non sia sufficientemente dettagliata e sia  troppo ipotetica per permettere alla Corte di fornire una risposta utile  al giudice nazionale.

28.      Innegabilmente, l’ordinanza di  rinvio appare lacunosa nella parte in cui descrive il contesto generale  del procedimento a quo, in particolare, per quanto riguarda i motivi  alla base delle questioni poste dal giudice nazionale.

29.       Tuttavia, secondo la giurisprudenza della Corte «nell’ambito della  ripartizione delle funzioni giurisidizionali fra i giudici nazionali e  la Corte, ripartizione effettuata dall’ [articolo 267 TFUE], il giudice  nazionale, che è l’unico ad avere una conoscenza diretta dei fatti della  causa come pure delle argomentazioni delle parti, e che dovrà assumersi  la responsabilità dell’emananda pronunzia, è nella situaizone più  idonea per valutare, con piena cognizione di causa, la pertinenza delle  questioni di diritto di cui è investito e la necessità di una pronunzia  pregiudiziale per poter emettere la sentenza» (8). Pertanto, qualora le  questioni sollevate vertano sull’interpretazione di una disposizione del  diritto dell’Unione, la Corte ha ritenuto di essere «in via di  principio (…) tenuta a statuire» (9).

30.      È quanto avviene, a  mio parere, nel caso di specie. Nell’ordinanza di rinvio, il giudice  nazionale dice chiaramente di considerare le risposte alle questioni  formulate essenziali per la soluzione della controversia dinanzi ad esso  pendente. Se i termini della domanda di pronuncia pregiudiziale fossero  stati tali da impedire manifestamente ai governi degli Stati membri ed  alle istituzioni di formulare osservazioni, allora tale argomento, di  per sé, non sarebbe stato determinante (10). Ma ciò non si verifica nel  caso presente. Ben sette governi, oltre al pubblico ministero ed alla  Commissione, hanno presentato osservazioni. Con pochissime eccezioni,  ognuno di essi è stato in grado di formulare osservazioni utili sulle  questioni poste dal giudice nazionale.

31.      Non si  guadagnerebbe nulla dichiarando irricevibile la presente domanda di  pronuncia pregiudiziale. Ritengo pertanto che, eccettuate le  osservazioni riguardanti la sesta questione, le obiezioni relative  all’irricevibilità debbano essere respinte.

Competenza della Corte

32.       La Romania ha formulato una dichiarazione ai sensi dell’ex articolo 35,  paragrafo 2, UE, con la quale ha accettato la competenza della Corte a  pronunciarsi in via pregiudiziale secondo le modalità di cui all’ex  articolo 35, paragrafo 3, punto b), UE .(11).Conformemente all’articolo  10, paragrafo 1, del protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie,  allegato al Trattato FUE, le attribuzioni della Corte ai sensi dell’ex  titolo VI del Trattato UE restano invariate in ordine agli atti  dell’Unione adottati prima dell’entrata in vigore del Trattato di  Lisbona, anche nel caso in cui siano state accettate in forza dell’ex  articolo 35, paragrafo 2, UE (12). La Corte è pertanto competente a  pronunciarsi sulle questioni sollevate dal giudice del rinvio.

La decisione quadro

33.       Prima di passare al merito delle questioni, è opportuno considerare il  contesto della decisione quadro e gli obiettivi che essa si prefigge.

34.       Tale decisone deve essere interpretata nell’ambito dell’obiettivo  dell’Unione di diventare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. A  tal fine, detto strumento introduce un sistema di libera circolazione  delle decisioni giudiziarie in materia penale, sia intervenute in una  fase anteriore alla sentenza, sia definitive. Siffatto sistema si  concretizza nella forma del mandato d’arresto europeo. Il mandato  costituisce l’attuazione del principio di riconoscimento reciproco, che  il Consiglio europeo, nelle conclusioni di Tampere, ha descritto come il  «fondamento» della cooperazione giudiziaria (13). Siffatto principio,  per essere efficace, deve basarsi su un elevato livello di fiducia tra  gli Stati membri (14).

35.      Uno dei principali obiettivi del  nuovo meccanismo introdotto con la decisione quadro consiste  nell’eliminare i ritardi inerenti al precedente sistema di estradizione  (15). Sembra che tale obiettivo sia stato praticamente raggiunto. Nella  relazione del 2011 sull’attuazione della decisione quadro (16), la  Commissione osserva che il tempo medio di estradizione era di circa un  anno. Con il mandato d’arresto europeo il tempo medio di consegna si è  ridotto ad un lasso compreso tra 14 e 17 giorni, qualora la persona  ricercata acconsenta alla propria consegna. Nel caso contrario, il  periodo è di 48 giorni.

36.      Anche se gli obblighi incombenti  agli Stati membri in forza della decisione quadro riguardano aspetti  essenzialmente procedurali, ciò non significa che il legislatore non  abbia tenuto in considerazione le libertà fondamentali e i diritti umani  quando ha emanato la decisione quadro; al contrario, ne ha tenuto conto  in vari modi.

37.      Anzitutto, il legislatore ha incluso  nella decisione quadro riferimenti espliciti ai suddetti diritti. Ciò  emerge chiaramente, per esempio, dai considerando 10, 12 e 13. Più  sostanzialmente, l’articolo 1, paragrafo 3, prevede specificamente che  l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi  giuridici, sanciti dall’attuale articolo 6 TUE, non possa essere  modificato per effetto della decisione quadro. Tornerò su questo punto  in seguito (17).

38.      In secondo luogo, l’elevato livello di  fiducia reciproca tra gli Stati membri cui si riferisce il considerando  10 si basa sull’osservanza, da parte di ciascuno Stato membro, tanto dei  diritti contenuti nella Convenzione quanto dei diritti fondamentali che  formano parte delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri.  A partire dall’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, il 1º  dicembre 2009, dobbiamo aggiungere al momento attuale – nei limiti in  cui non giocasse già un ruolo in precedenza – la Carta.

39.       In terzo luogo, la decisione quadro contiene una serie di disposizioni  dirette a tutelare i diritti fondamentali della persona ricercata. Ho  sintetizzato tali disposizioni nel precedente paragrafo 11 e non intendo  ripeterle adesso, salvo per ricordare i diritti all’audizione  espressamente garantiti qualora il ricercato non acconsenta alla propria  consegna (articolo 14) e nel caso in cui il mandato d’arresto europeo  sia stato emesso ai fini dell’esercizio dell’azione penale (articolo  18).

40.      Con riferimento agli obiettivi della decisione  quadro, sarebbe errato considerare le autorità amministrative degli  Stati membri gli unici beneficiari del sistema ivi stabilito. Prevedendo  modalità procedurali destinate a raggiungere livelli di efficienza e di  efficacia maggiori rispetto al meccanismo precedente, il legislatore ha  voluto altresì garantire alle vittime dei reati una protezione  maggiore, facendo sì che gli autori di tali reati siano assicurati alla  giustizia più rapidamente e con maggiore efficacia.

41.        Anche se l’operato degli Stati membri relativo all’adempimento degli  obblighi ad essi incombenti in materia di diritti umani può essere  lodevole, non è certamente perfetto. Non si può dare per scontato che,  solo perché una persona ricercata viene richiesta da un altro Stato  membro, i suoi diritti umani saranno automaticamente garantiti al suo  arrivo lì (18). È tuttavia ammissibile una presunzione di rispetto, che  può essere confutata solo fornendo prova evidente del contrario. Tale  prova deve essere specifica; supposizioni generiche, benché supportate  da valide argomentazioni, non sono sufficienti.

Prima questione

42.       Con la prima questione il giudice nazionale chiede se le disposizioni  della Carta e della Convenzione facciano parte del diritto primario  dell’Unione.

43.      Comincerò dalla situazione creatasi dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona.

44.       In forza dell’articolo 6, paragrafo 1, TUE la Carta ha lo stesso valore  giuridico dei Trattati e quindi attualmente forma parte del diritto  primario dell’Unione.

45.      Anche le disposizioni della  Convenzione sono state incorporate dal Trattato di Lisbona. L’articolo  6, paragrafo 3, TUE stabilisce che i diritti fondamentali, garantiti  dalla Convenzione e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni  agli Stati membri, fanno parte del diritto dell’Unione in quanto  principi generali.

46.      Ne deriva che oltre all’Unione ed  alle sue istituzioni, anche gli Stati membri sono vincolati dalla Carta e  dalla Convenzione (19) quando interpretano ed applicano il diritto  dell’Unione.

47.      Quanto detto è di per sé sufficiente al  fine di rispondere letteralmente alla prima questione del giudice  nazionale. Tuttavia, dall’ordinanza di rinvio emerge chiaramente che la  controversia di cui quest’ultimo è investito ha una portata leggermente  più ampia, in quanto il sig. ***** sembra sostenere che l’entrata in  vigore del Trattato di Lisbona abbia cambiato radicalmente la maniera in  cui i diritti ed i principi fondamentali devono essere applicati  all’interno dell’Unione (20). Al fine di fornire una risposta utile al  giudice nazionale è pertanto necessario ricordare la situazione  anteriore al 1º dicembre 2009.

48.      Anche se la Carta è stata  proclamata solennemente a Nizza il 7 dicembre 2000, la decisione sullo  status giuridico che doveva esserle riconosciuto è stata rimandata ad un  momento successivo. Di conseguenza la Carta non è stata incorporata da  nessuno dei Trattati e le sue disposizioni non sono state rese  obbligatorie in altro modo. Ciononostante, la Carta ha presto finito con  l’essere considerata un autorevole elenco di diritti fondamentali, che  confermava, come difatti è accaduto, i principi generali inerenti allo  Stato di diritto che sono comuni alle tradizioni costituzionali degli  Stati membri. Questa Corte si è spesso ispirata alle disposizioni della  Carta per emettere le sue decisioni (21). Di conseguenza, la Carta ha  acquistato lo status di «soft law», vale a dire che, sebbene le sue  disposizioni non fossero direttamente applicabili come parte del diritto  dell’Unione, esse erano comunque idonee a produrre effetti giuridici –  in molti casi anche importanti ‑ all’interno dell’Unione.

49.       Il ruolo della Convenzione nel diritto dell’Unione è assai più  radicato. Fin dal lontano1969 la Corte ha riconosciuto, nella sentenza  Stauder (22), «i diritti fondamentali della persona, che fanno parte dei  principi generali del diritto comunitario, di cui la Corte garantisce  l’osservanza». Siffatta giurisprudenza, inizialmente allo stato  embrionale, è stata applicata e sviluppata attraverso sentenze  fondamentali come quelle rese nelle cause Internationale  Handelsgesellschaft (23) e Nold (24), via via fino ad oggi. Nella  sentenza Kadi e Al Barakaat la Corte ha affermato chiaramente che «nella  Comunità non possono essere consentite misure incompatibili con il  rispetto [dei diritti dell’uomo]» (25). Con particolare riferimento alla  Convenzione, nella sentenza Der Grüne Punkt, la Corte ha definito il  diritto ad un equo processo di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della  Convenzione come un «principio generale del diritto comunitario» (26).

50.       Alla luce di ciò, si potrebbe dunque sostenere che l’entrata in vigore  del Trattato di Lisbona abbia modificato il diritto dell’Unione in  maniera sostanziale?

51.      Non mi pare. Ritengo che l’articolo  6, paragrafi 1 e 3, TUE rappresenti unicamente quella che il Regno  Unito definisce nelle sue osservazioni una «codificazione» della  situazione preesistente. In altri termini, tali disposizioni sottendono  la volontà politica di rendere più visibile l’espressione dei principi  che intendono garantire e tutelare, ma non rappresentano in nessun modo  un punto di svolta. Per tale ragione, ritengo che qualsiasi argomento  secondo cui le disposizioni della decisione quadro debbano ricevere una  diversa interpretazione in seguito all’entrata in vigore delle suddette  disposizioni, sia destinato a soccombere (27).

52.      Alla luce  delle precedenti considerazioni, alla prima questione si dovrebbe  rispondere nel senso che le disposizioni della Carta, compresi gli  articoli 6, 48 e 52, fanno parte del diritto primario dell’Unione. I  diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione, inclusi i diritti  sanciti dagli articoli 5, paragrafi 1, 3, 4 e 6, paragrafi 2 e 3, della  Convenzione, costituiscono principi generali del diritto dell’Unione.

Seconda e terza questione

53.        Con tali questioni, che è opportuno esaminare congiuntamente, il  giudice nazionale chiede essenzialmente se la privazione della libertà e  la consegna coercitiva della persona ricercata, in esecuzione di un  mandato d’arresto europeo, costituiscano un’ingerenza nel diritto alla  libertà di quest’ultima e se tale ingerenza, per risultare giustificata  ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della Convenzione, nonché  dell’articolo 6 della Carta, debba soddisfare la condizione della  necessità e della proporzionalità (28).

54.      Ogni individuo  ha diritto alla libertà. Ciò emerge chiaramente dall’articolo 5 della  Convenzione e dall’articolo 6 della Carta. La questione da stabilire è  se la privazione di tale diritto possa risultare giustificata. Orbene,  il mandato d’arresto europeo deve essere interpretato nel suo contesto.  L’obiettivo del mandato consiste nell’assicurare che le persone nei cui  confronti esso viene emesso siano fisicamente presenti nello Stato  membro di emissione per essere processate o per scontare una pena  detentiva, a seconda dei casi. Tale obiettivo, secondo me, è chiaramente  necessario nell’interesse della società.

55.      Al riguardo,  l’articolo 5 della Convenzione elenca espressamente una serie di casi in  cui una persona può essere legalmente privata della libertà. Tali casi  includono, alla lettera a), la detenzione a seguito di una condanna da  parte di un tribunale competente e, alla lettera c), l’arresto o la  detenzione qualora, tra gli altri motivi, l’interessato sia sospettato  di aver commesso un reato. La lettera f) appare di particolare interesse  per la discussione che ci occupa, poiché circoscrive il diritto alla  libertà nei casi in cui una persona sia regolarmente arrestata o  detenuta, tra l’altro, ai fini di estradizione (la procedura  interstatale sostituita dal mandato d’arresto europeo).

56.       Il punto fondamentale da chiarire è se la detenzione in forza di un  mandato sia proporzionata. Con riferimento all’articolo 5, paragrafo 1,  lettera f), della Convenzione, la Corte europea dei diritti dell’uomo  (in prosieguo: la «Corte dei diritti dell’uomo») ha statuito che «tale  disposizione non richiede che la detenzione di una persona nei cui  confronti sia in corso un procedimento diretto all’estradizione sia  ritenuta plausibilmente necessaria, per esempio, per impedire  all’interessato di commettere un reato o di darsi alla fuga. A questo  proposito, l’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), garantisce un livello  di tutela diverso rispetto all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c): ciò  che si richiede sub f) è soltanto che sia “in corso un procedimento di  espulsione o di estradizione». È pertanto irrilevante, ai sensi  dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), la circostanza che la relativa  decisione di espulsione possa essere giustificata in base al diritto  nazionale oppure alla Convenzione (…)» (29).

57.      Sarebbe  tuttavia errato interpretare tale parte della giurisprudenza relativa  alla Convenzione nel senso che ogni forma di detenzione in forza  dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), sarà sempre considerata  legale, purché sia disposta in vista dell’espulsione o dell’estradizione  della persona interessata. La Corte dei diritti dell’uomo ha altresì  affermato che «ogni privazione della libertà ai sensi della seconda  frase dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), è giustificata (…)  soltanto nei limiti in cui sia in corso un procedimento di espulsione o  di estradizione [(30)]. Qualora tali procedimenti non siano condotti con  la dovuta diligenza, la detenzione non sarà più ammissibile ai sensi  dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera f) (…) La privazione della libertà  deve inoltre essere “regolare”. Qualora sia messa in discussione la  “regolarità” della detenzione, caso in cui rientra la questione se sia  stata seguita una “procedura prevista dalla legge”, la Convenzione  rinvia sostanzialmente al diritto nazionale, stabilendo l’obbligo di  rispettare le norme sostanziali e procedurali dell’ordinamento  nazionale. Il rispetto del diritto nazionale non è tuttavia sufficiente:  l’articolo 5, paragrafo 1 esige inoltre che ogni privazione della  libertà risponda all’obiettivo di proteggere il singolo  dall’arbitrarietà. Costituisce un principio fondamentale stabilire che  nessuna detenzione arbitraria possa essere compatibile con l’articolo 5,  paragrafo 1, e la nozione di “arbitrarietà” di cui all’articolo 5,  paragrafo 1, va oltre la mancanza di conformità con il diritto  nazionale, ragion per cui una privazione della libertà potrebbe essere  regolare a tenore del diritto nazionale e tuttavia arbitraria e quindi  contraria alla Convenzione (…) Per evitare l’accusa di arbitrarietà, una  misura detentiva applicata in forza dell’articolo 5, paragrafo 1,  lettera f) deve essere disposta in buona fede, deve essere strettamente  collegata ai motivi alla base della misura detentiva decisa dalle  [autorità nazionali]; inoltre il luogo e le condizioni di detenzione  devono essere adeguati e la durata della detenzione non può eccedere  quanto sia ragionevolmente richiesto per conseguire l’obiettivo  perseguito (…)» (31).

58.      Ragioni di completezza mi  impongono di considerare non solo l’articolo 5, paragrafo 1 della  Convenzione ma anche la disposizione corrispondente nella Carta, ossia  l’articolo 6. Tale disposizione non contiene un paragrafo equivalente  all’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), della Convenzione. Tuttavia  l’articolo 52, paragrafo 3, della Carta chiarisce che, laddove  quest’ultima contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla  Convenzione, il significato e la portata degli stessi sono uguali a  quelli conferiti dalla suddetta Convenzione. Di conseguenza, l’articolo  5, paragrafo 1, lettera f) si applica implicitamente.

59.      Ne  deriva che, nel dare attuazione all’articolo 12 della decisione quadro,  le autorità competenti devono tenere conto dei principi menzionati nel  precedente paragrafo 57. L’applicazione di tali principi varierà  necessariamente a seconda dei casi, e non si possono stabilire regole  fisse e rigide.

60.      Vorrei tuttavia aggiungere un punto.  Come osserva la Commissione nella relazione del 2011, una delle  obiezioni sollevate circa il modo in cui la decisione quadro è stata  applicata dagli Stati membri deriva dal fatto che la fiducia  nell’applicazione di tale strumento è stata minata dall’emissione  sistematica di mandati di arresto europei per la consegna di persone  spesso ricercate per reati minori, che non apparivano abbastanza gravi  da giustificare le misure e la cooperazione richieste per l’esecuzione  di detti mandati. La Commissione osserva che si produce un effetto  sproporzionato sulla libertà delle persone ricercate quando i mandati  d’arresto europei vengono emessi per casi in cui una misura detentiva  cautelare risulterebbe per altro verso inappropriata (32).

61.      Concordo con tale opinione.

62.       Alla luce delle precedenti considerazioni, si dovrebbe rispondere alla  seconda e alla terza questione nel senso che la privazione della libertà  e la consegna coercitiva della persona ricercata insite nella procedura  di esecuzione di un mandato d’arresto europeo costituiscono  un’ingerenza nel diritto alla libertà della persona ricercata ai sensi  dell’articolo 5 della Convenzione nonché dell’articolo 6 della Carta. Di  regola, tale ingerenza sarà giustificata quale misura «necessaria in  una società democratica» in forza dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera  f), della Convenzione. Ciononostante, la detenzione ai sensi di tale  disposizione, non deve essere arbitraria. Per evitare di incorrere  nell’arbitrarietà, tale detenzione deve essere disposta in buona fede,  deve essere strettamente collegata ai motivi di detenzione cui fa  riferimento l’autorità giudiziaria dell’esecuzione; il luogo e le  condizioni di detenzione devono essere adeguati e la durata della  detenzione non può eccedere quanto sia ragionevolmente richiesto per  conseguire l’obiettivo perseguito (deve cioè superare l’esame di  proporzionalità). L’articolo 6 della Carta deve essere interpretato alla  stregua dell’articolo 5, paragrafo 1, della Convenzione.

Quarta questione

63.       Con la quarta questione, il giudice nazionale chiede, in sostanza, se  lo Stato membro di esecuzione possa rifiutare di eseguire un mandato  d’arresto europeo qualora l’esecuzione del mandato comporti una  violazione, o un rischio di violazione, dei diritti della persona  ricercata garantiti dagli articoli 5 e 6 della Convenzione e dagli  articoli 6, 48 e 52 della Carta.

64.      Contrariamente alla  seconda e alla terza questione, in cui si è chiesto alla Corte di tenere  conto delle circostanze relative alla detenzione della persona  ricercata nel periodo compreso tra la notifica di un mandato d’arresto  europeo e il trasferimento dell’interessato nello Stato membro di  emissione, qui le questioni sono di più ampia portata. Si chiede infatti  se l’autorità giudiziaria competente dello Stato membro di esecuzione  possa respingere in toto la richiesta di esecuzione del mandato qualora  vi sia una violazione o il rischio di un violazione dei diritti  fondamentali della persona ricercata.

65.      La questione  solleva tale punto facendo riferimento alle citate disposizioni  contenute negli articoli 5 e 6 della Convenzione e nell’articolo 6 della  Carta. All’udienza, il legale del sig. ***** ha affermato che il suo  cliente «non aveva ricevuto notifica degli addebiti a suo carico né un  mandato di comparizione in relazione ad essi e che si era trovato  praticamente nell’impossibilità di difendersi». Poiché l’impossibilità  di difendersi solleva anch’essa, almeno virtualmente, questioni  riguardanti l’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione, e l’articolo  47 della Carta, per ragioni di completezza devo includere tali questioni  nell’analisi.

66.      Una rapida lettura della decisione quadro  potrebbe portarci a concludere nel senso che tali violazioni (a  prescindere dai loro effetti nel tempo) non possono essere prese in  considerazione. Gli articoli 3 e 4 elencano i casi in cui l’autorità  giudiziaria dello Stato membro di esecuzione deve (articolo 3) o può  (articolo 4) rifiutare l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo. In  nessun caso tali disposizioni si riferiscono alle questioni relative ai  diritti umani tra i motivi che possono giustificare detto rifiuto. La  Corte ha dichiarato che l’elenco dei motivi di rifiuto contenuto in tali  disposizioni è tassativo (33).

67.      Alla stessa conclusione  si giungerebbe anche in base agli obiettivi della decisione. Il sistema  di consegna introdotto da quest’ultima si fonda sul principio del mutuo  riconoscimento (34) e su un alto livello di fiducia reciproca tra gli  Stati membri (35), ed è inteso a ridurre i ritardi inerenti al  precedente sistema di estradizione (36).

68.      La Corte ha  dichiarato – indubbiamente tenendo conto della precedente considerazione  ‑ che «[i]l principio del riconoscimento reciproco, cui è improntata  l’economia della decisione quadro, implica, a norma dell’art. 1, n. 2,  di quest’ultima, che gli Stati membri sono, in linea di principio,  tenuti a dar corso ad un mandato d’arresto europeo» (37). Ciò è  indubbiamente corretto perché, se così non fosse, gli obiettivi sottesi  alla decisione rischierebbero di venire seriamente compromessi.

69.       Tuttavia, non ritengo che un approccio restrittivo – che escluda del  tutto gli aspetti relativi ai diritti umani – sia corroborato dalla  lettera della decisione quadro o dalla giurisprudenza.

70.       L’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro indica chiaramente che  quest’ultima non incide sull’obbligo di rispettare i diritti  fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall’articolo 6  del trattato sull’Unione (divenuto, in seguito a modifica, articolo 6  TUE). Ne deriva, secondo me, che il dovere di rispettare tali diritti e  principi permea la decisione quadro. È implicito che siffatti diritti  possono essere presi in considerazione come fondamento della decisione  di non eseguire un mandato. Interpretare diversamente l’articolo 1,  paragrafo 3, rischierebbe di ridurne il significato a nient’altro che ad  un elegante luogo comune.

71.      Tale tesi trova riscontro in  numerose conclusioni degli avvocati generali della Corte vertenti  sull’interpretazione della decisione quadro. Vorrei citare in  particolare le conclusioni dell’avvocato generale Cruz Villalon nella  causa I.B. (38), nel punto in cui dichiara:

«(…) ritengo che una  corretta interpretazione del tenore e delle finalità della decisione  quadro debba prendere in considerazione tutti gli obiettivi perseguiti  dal testo. Se è vero che il mutuo riconoscimento è uno strumento che  rafforza lo spazio di sicurezza, di libertà e di giustizia, è  altrettanto vero che la salvaguardia dei diritti e delle libertà  fondamentali costituisce un prius che legittima l’esistenza e lo  sviluppo di tale spazio. La decisione quadro si esprime ripetutamente in  tal senso nei ‘considerando’ 10, 12, 13 e 14, nonché all’art. 1, n. 3  (…)» (39).

72.      Concordo con tale opinione.

73.      È  evidente, secondo me, che le autorità giudiziarie dello Stato membro di  esecuzione sono tenute a prendere in considerazione i diritti  fondamentali sanciti dalla Convenzione e dalla Carta, nel decidere se  dare esecuzione a un mandato d’arresto europeo. Allora, in quali casi  devono respingere una richiesta di consegna e quali fattori devono  prendere in considerazione nel prendere tale decisione?

74.       Come emerge dalla giurisprudenza della Corte dei diritti dell’uomo non  tutte le violazioni della Convenzione possono giustificare il rifiuto di  eseguire una richiesta di estradizione (40). Nella causa  Dzhaksybergenov c. Ucraina, per esempio, detta Corte ha affermato che  «il riferimento ad un problema generale in relazione al rispetto dei  diritti umani in un determinato paese non può, di per sé, giustificare  un rifiuto dell’estradizione» (41).

75.      Nella causa Soering  c. Regno Unito (42), la Corte di Strasburgo ha dichiarato, con  riferimento all’articolo 3 della Convenzione (43), che «la decisione di  uno Stato contraente di estradare una persona in fuga può sollevare una  questione rilevante ai sensi dell’articolo 3 e quindi implicare la  responsabilità di tale Stato in forza della Convenzione, quando esistono  motivi seri e comprovati per ritenere che la persona interessata, una  volta estradata, corra un rischio reale di essere sottoposta a tortura o  di subire pene o trattamenti inumani o degradanti nel paese  richiedente» (44). Con riguardo all’articolo 6, la stessa Corte ha  osservato: «il diritto ad un processo penale equo, sancito dall’articolo  6, occupa un ruolo di primo piano nella società democratica (…) La  Corte non esclude che possa in via eccezionale essere sollevata una  questione ai sensi dell’articolo 6 (…) in relazione ad una decisione di  estradizione in circostanze in cui la persona in fuga abbia subito o  rischi di subire una flagrante negazione del diritto ad un equo processo  nel paese richiedente» (45).

76.      Sebbene non vi siano  pronunce direttamente equivalenti nella giurisprudenza della Corte di  giustizia sulla decisione quadro, questioni di natura simile sono sorte  nella causa N.S. e a. (46), in cui la Corte ha dovuto esaminare  l’effetto dell’articolo 4 della Carta (47) sugli obblighi delle autorità  nazionali in forza, tra gli altri, del regolamento n. 343/2003 (48).  Come la decisione quadro, anche tale regolamento stabilisce regole per  la circolazione delle persone – in tale caso, i richiedenti asilo – da  uno Stato membro all’altro, conformemente alle procedure ed ai termini  ivi indicati. La Corte ha statuito che «non (…) [si] può concludere che  qualunque violazione di un diritto fondamentale da parte dello Stato  membro [verso il quale il richiedente asilo dovrebbe essere trasferito  in forza del regolamento] si riverberi sugli obblighi degli altri Stati  membri di rispettare le disposizioni del regolamento (…)». Se il limite  venisse fissato ad un livello così basso, gli obiettivi della normativa  rischierebbero di essere disattesi. La Corte ha poi aggiunto: «al fine  di permettere all’Unione e ai suoi Stati membri di rispettare i loro  obblighi di tutela dei diritti fondamentali dei richiedenti asilo, gli  Stati membri, compresi gli organi giurisdizionali nazionali, sono tenuti  a non trasferire un richiedente asilo verso lo “Stato membro  competente” ai sensi del regolamento n. 343/2003 quando non possono  ignorare che le carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle  condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in tale Stato membro  costituiscono motivi seri e comprovati di credere che il richiedente  corra un rischio reale di subire trattamenti inumani o degradanti ai  sensi dell’art. 4 della Carta» (49).

77.      In sintesi,  entrambe le Corti ammettono che i diritti fondamentali possano incidere  sull’obbligo di uno Stato membro di trasferire una persona in un altro  Stato. Per quanto riguarda l’articolo 3 della Convenzione e le  disposizioni equivalenti contenute nell’articolo 4 della Carta, tali  giurisdizioni considerano che il criterio verta sull’esistenza di «seri  motivi di temere» che sussista un «rischio reale» di violazione della  disposizione in parola nello Stato in cui la persona interessata  dovrebbe altrimenti essere trasferita. Nell’ambito dell’articolo 6, la  Corte dei diritti dell’uomo ha affermato che l’obbligo di trasferimento  può essere intaccato solamente «in via eccezionale», qualora la persona  interessata «abbia subito o rischi di subire una flagrante negazione»  dei suoi diritti garantiti dalla Convenzione. Questa Corte non si è  ancora pronunciata in merito agli articoli 47 e 48 della Carta.

78.       Per quanto concerne l’onere della prova a carico della persona che  presenta un ricorso, la Corte dei diritti dell’uomo ha stabilito che  l’esame da parte della Corte dell’esistenza di un rischio deve essere  necessariamente rigoroso e che spetta al ricorrente fornire le prove  necessarie (50). In relazione alla soglia probatoria richiesta per  giustificare il rifiuto del trasferimento, nella causa Garabayev c.  Russia (51), la Corte di Strasburgo ha stabilito che «nell’esaminare la  prova in base alla quale si deve stabilire se sia stata commessa una  violazione dell’articolo 3, la Corte applica il criterio della prova  “oltre ogni ragionevole dubbio”, ma aggiunge che tale prova può derivare  dalla concorrenza di indizi sufficientemente forti, chiari e  concordanti o di presunzioni di fatto non confutate. In tale contesto si  deve tenere conto del comportamento delle parti quando viene assunta  una prova. (…) (52)». Benché tale affermazione sia stata pronunciata con  riferimento all’articolo 3 della Convenzione, è fuori questione  l’imposizione di un livello di prova più elevato per l’articolo 6, per  la semplice ragione che un tale livello non esiste.

79.      La Corte di giustizia deve applicare i criteri elaborati dalla Corte dei diritti dell’uomo?

80.       Nel prendere in considerazione la giurisprudenza della Corte di  Strasburgo è sempre necessario tenere presente che a tenore  dell’articolo 52, paragrafo 3, della Carta il diritto dell’Unione può  concedere una protezione più estesa di quella garantita dalla  Convenzione.

81.      Non ho difficoltà ad ammettere che uno  Stato membro di esecuzione possa rifiutare di trasferire una persona  ricercata ai sensi della decisione quadro solo in casi eccezionali. È  chiaro che l’obiettivo della decisione sarebbe interamente compromesso  qualora fosse possibile sollevare quelle che potrei definire obiezioni  di «routine», basate su ipotetiche violazioni dei diritti umani. Occorre  tenere presente che sono in gioco anche gli interessi delle vittime  della criminalità a che i responsabili dei crimini siano assicurati alla  giustizia (53).

82.      Ne deriva che il criterio di verifica  per respingere un mandato deve essere rigoroso. Sono tuttavia in  disaccordo con la giurisprudenza della Corte dei diritti umani sotto due  aspetti. In primo luogo, non me la sento di consigliare a questa Corte  di accettare il criterio secondo cui la violazione di cui trattasi deve  essere «flagrante». Tale concetto mi sembra troppo nebuloso per poter  essere interpretato in maniera uniforme all’interno dell’Unione. È stato  suggerito che la violazione deve essere talmente grave da configurare  una negazione totale o ad un annullamento del diritto ad un equo  processo (54).

83.      Tuttavia siffatto criterio di verifica –  sempre assumendo che risulti comprensibile – mi sembra troppo esigente.  Esso si potrebbe interpretare nel senso che richiede che ogni fase del  processo debba essere iniqua. Ma un processo solo parzialmente equo non  garantisce che sia fatta giustizia. Suggerisco che il criterio  appropriato consista piuttosto nel verificare se la carenza o le carenze  nel processo siano talmente gravi da distruggerne l’equità (55).

84.       In secondo luogo – per quanto concerne la soglia probatoria– non è  giusto secondo me richiedere che una potenziale violazione debba essere  dimostrata «oltre ogni ragionevole dubbio». Tale criterio può risultare  appropriato, ed è utilizzato in determinate giurisdizioni, per  determinare l’onere della prova da imporre ai pubblici ministeri nei  procedimenti penali. Esso garantisce di ridurre al minimo il rischio che  un imputato venga condannato ingiustamente, se e per quanto questo sia  possibile. Ma non mi sembra che tale criterio abbia alcun ruolo dal  svolgere nel presente caso. Inoltre, si corre il rischio che l’onere  della prova gravante sull’interessato, che potrebbe benissimo essere  privo di mezzi economici e quindi costretto a usufruire dell’assistenza  dello Stato per tentare di difendere i suoi diritti, si riveli  praticamente impossibile da soddisfare.

85.      Tuttavia, è  altrettanto necessario fornire qualche elemento in più del mero  suggerimento di una potenziale irregolarità. Se l’autorità chiamata a  decidere deve rifiutare l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo in  base al fatto che esiste un rischio reale di violazione dei diritti  della persona ricercata, non può bastare un principio di dubbio nella  sua mente. Ritengo che il criterio di verifica adeguato debba prevedere  che la persona ricercata deve convincere l’autorità chiamata a decidere  che le sue obiezioni al trasferimento sono sostanzialmente fondate (56).

86.       Nell’analisi appena svolta mi sono concentrata sull’effetto che una  futura violazione dei diritti fondamentali di una persona può avere  sulla decisione di trasferire tale persona in un altro Stato membro. È  questa l’area in cui troviamo le pronunce più salienti della Corte dei  diritti umani e della Corte di giustizia. Passo ora ad esaminare  l’effetto di una violazione pregressa.

87.      Mi sembra che i punti da sottolineare siano gli stessi.

88.       In primo luogo, violazioni che sono sanabili non giustificano il  rifiuto di trasferire la persona ricercata nello Stato membro  «contravventore». Tali violazioni non possono prevalere sugli obiettivi  di un’amministrazione della giustizia rapida ed efficiente che la  decisione quadro mira a promuovere. La Corte dei diritti umani ha  ripetutamente affermato che, nell’ambito dell’analisi diretta ad  accertare una violazione dell’articolo 6 della Convenzione, occorre  verificare «se il procedimento, considerato nel suo complesso (…) sia  stato equo (57)». Ovviamente, nulla impedirà all’interessato di chiedere  il risarcimento dei danni relativi alla violazione, in forza dei  principi applicabili del diritto dell’Unione, del diritto nazionale o,  se del caso, dell’articolo 41 della Convenzione.

89.      Ne  consegue che solamente le violazioni che minano alle sue basi l’equità  del processo (il criterio descritto nel precedente paragrafo 83) possono  essere rilevanti. Tuttavia, perché sia così, relativamente ad una  violazione pregressa, si deve dimostrare o che il suo effetto, ormai  prodottosi, sarebbe di per sé tale da rendere impossibile lo svolgimento  di un processo equo, oppure che gli effetti pregressi di tale  violazione, se protratti nel tempo, sarebbero tali da provocare lo  stesso risultato.

90.      Voglio illustrare tale punto con due  esempi. Nel primo esempio, una persona ricercata è accusata di omicidio  nello Stato membro di emissione. Viene emesso un mandato d’arresto  europeo per il trasferimento dell’interessato in tale Stato dallo Stato  membro di esecuzione. Tuttavia, prima di ciò, le autorità competenti del  primo Stato membro avevano ordinato che la prova, consistente nei  campioni di DNA della vittima e che, secondo la persona ricercata, era  un elemento cruciale per dimostrare la sua innocenza, fosse distrutta.  Il ricercato, attraverso il suo legale, aveva dichiarato nello Stato  membro di emissione che detti campioni dovevano essere conservati per  essere utilizzati come prove durante il processo. Non c’è dubbio che la  decisione di distruggere siffatta prova è stata presa erroneamente, in  violazione dei diritti umani del ricercato. Non esiste un’altra prova  materiale che possa dimostrare l’innocenza dell’interessato. Mi sembra  che in questo caso sia difficilmente contestabile che le autorità  giudiziarie di esecuzione debbano rifiutare l’esecuzione del mandato. In  un secondo esempio, le circostanze sono le stesse, tranne per il fatto  che l’asserita violazione dell’articolo 6 consiste nella mancata  notifica dell’imminente apertura di un procedimento penale nei confronti  della persona ricercata. Tale violazione è sanabile e non dovrebbe  essere escluso che essa possa essere idonea a giustificare il rifiuto di  eseguire il mandato.

91.      Si potrebbe osservare che nella  maggior parte dei casi le asserite violazioni saranno meno evidenti dei  due esempi estremi che ho appena fornito. Questo è vero. Non voglio  approfondire ulteriormente tale punto, poiché ritengo che le relative  questioni debbano essere risolte dai giudici nazionali caso per caso.  Non è possibile stabilire norme rigide.

92.      Al fine di dare  una risposta utile alla questione posta dal giudice nazionale è  necessario prendere in considerazione anche l’articolo 5 della  Convenzione e l’articolo 6 della Carta. In proposito, è difficile  immaginare che non sia possibile porre rimedio ad una violazione  anteriore al trasferimento del ricercato nello Stato membro di  emissione. Tale possibilità non può essere totalmente esclusa, almeno in  teoria, sebbene la Corte non sia stata interrogata in proposito. In  generale, ritengo che si applichino in questo caso gli stessi principi  applicabili all’articolo 6 della Convenzione.

93.      Nella  fattispecie, spetterà al giudice nazionale, applicando i principi  delineati nei precedenti paragrafi, stabilire se le violazioni dei  diritti fondamentali denunciate dal sig. ***** siano sufficienti per  giustificare il rifiuto di eseguire i mandati di arresto europeo di cui  si discute nel procedimento a quo.

94.      All’udienza il legale  del sig. ***** ha suggerito che nel procedimento principale potrebbero  essere messi in discussione aspetti procedurali che hanno portato  all’emissione di un mandato d’arresto europeo. Per il buon ordine delle  cose, in tale contesto formulo le osservazioni che seguono.

95.       In primo luogo, un’autorità giudiziaria di esecuzione può rifiutare di  eseguire un mandato d’arresto europeo non soltanto nel caso in cui si  verifichino violazioni rilevanti dei diritti umani o qualora ricorra uno  dei motivi di non esecuzione obbligatoria o facoltativa elencati,  rispettivamente, negli articoli 3 e 4 della decisione quadro, ma può  rifiutare di eseguire il mandato anche qualora sia dimostrata la  violazione di una forma sostanziale relativamente all’emissione del  mandato. Se, per esempio, risultasse chiaramente che il mandato  d’arresto europeo non riportava l’indicazione specifica del mandato  d’arresto nazionale richiesta dall’articolo 8, paragrafo 1, lettera c),  della decisione (perché, per esempio quest’ultimo era nullo per vizi di  procedura secondo la legge dello Stato membro di emissione) ritengo che  il mandato non dovrebbe essere eseguito. I diritti procedurali conferiti  alla persona ricercata dagli articoli 11‑23 della decisione quadro  forniscono ampie opportunità di sollevare questioni di tal genere prima  di eseguire un mandato.

96.      In secondo luogo, la decisione  quadro non intende armonizzare o ravvicinare le normative degli Stati  membri relativamente alle ragioni ed alle procedure che portano  all’emissione di un mandato d’arresto europeo nei confronti di una  persona imputata o condannata per aver commesso un reato. Il principio  della fiducia reciproca sancito dalla decisione implica necessariamente  che ciascuno Stato membri riconosce il diritto penale degli altri Stati  (58).

97.      Alla luce dei suesposti argomenti, si dovrebbe  rispondere alla quarta questione nel senso che l’autorità giudiziaria  competente dello Stato di esecuzione di un mandato d’arresto europeo può  respingere la richiesta di consegna, senza con ciò violare gli obblighi  sanciti dai Trattati istitutivi e dalle altre norme di diritto  comunitario, qualora venga dimostrato che i diritti umani della persona  di cui è chiesta la consegna sono stati violati o saranno violati,  durante o in seguito al procedimento di consegna. Tuttavia, tale rifiuto  sarà giustificato solamente in circostanze eccezionali. Nei casi  riguardanti gli articoli 5 e 6 della Convenzione e/o gli articoli 6, 47 e  48 della Carta, la violazione in questione deve essere talmente grave  da minare sostanzialmente l’equità del processo. La persona che deduce  una violazione deve convincere l’autorità chiamata a decidere che le sue  obiezioni sono fondate nel merito. Le violazioni pregresse che siano  sanabili non possono costituire il fondamento di una tale obiezione.

Quinta questione

98.       Con tale questione il giudice nazionale chiede se uno Stato membro di  esecuzione possa rifiutare di eseguire un mandato d’arresto europeo per  mancata o errata trasposizione della decisione quadro da parte dello  Stato membro di emissione.

99.      Al riguardo, secondo una  costante giurisprudenza della Corte di giustizia uno Stato membro non  può giustificare la mancata applicazione del diritto dell’Unione  adducendo un presunto inadempimento, da parte di un altro Stato membro,  dello stesso obbligo o di obblighi analoghi. (59).

100. Ne deriva che la questione pregiudiziale sollevata dovrebbe ricevere una risposta negativa.

101.  Dovremmo temperare tale opinione in considerazione dell’accento posto  dal giudice nazionale sul principio di reciprocità? Tale punto sembra  essere oggetto di discussione nel procedimento principale (60), in  quanto la difesa del sig. ***** asserisce che il diritto tedesco non ha  trasposto correttamente la decisione quadro.

102. È pur vero che  nel 2005 la Corte costituzionale tedesca ha stabilito che il  provvedimento nazionale di attuazione della decisione quadro era  incostituzionale e quindi privo di effetti (61). Tuttavia, a mio avviso,  e come ha confermato la Germania all’udienza, l’adozione della nuova  legge nel 2006 ha rimediato a tale situazione.

103. Vorrei  aggiungere un’osservazione. All’udienza, la rappresentante del governo  tedesco ha citato l’esempio di un’oca rubata. Essa ha dichiarato di  ritenere che, qualora alla Germania venisse chiesto di eseguire un  mandato d’arresto europeo relativamente a tale reato, ove la pena  detentiva da scontare nello Stato membro di emissione fosse di sei anni,  l’esecuzione del mandato verrebbe rifiutata. Ha asserito che siffatto  rifiuto sarebbe giustificabile in base alla dottrina della  proporzionalità ed ha richiamato l’attenzione della Corte sull’articolo  49, paragrafo 3, della Carta, secondo cui «[l]e pene inflitte non devono  essere sproporzionate rispetto al reato». Questa Corte non si è ancora  pronunciata sull’interpretazione di tale disposizione. Nel contesto  della Convenzione, la Corte dei diritti dell’uomo ha statuito che, anche  se, in linea di principio, le questioni riguardanti l’adeguatezza della  pena esulano ampiamente dal campo di applicazione della Convenzione,  una condanna che risulti «largamente sproporzionata» potrebbe essere  considerata un maltrattamento vietato dall’articolo 3, ma è solamente in  «occasioni speciali e rare» che tale condizione verrebbe soddisfatta  (62). Sarebbe interessante fare congetture sull’interpretazione da dare  all’articolo 49, paragrafo 3, della Carta alla luce dell’interpretazione  dell’articolo 3 della Convenzione data dalla Corte dei diritti  dell’uomo. Tuttavia, non intendo approfondire tale punto per il semplice  motivo che non è in discussione nella presente causa. Anche ammettendo  che tale approccio da parte delle autorità giudiziarie di esecuzione in  Germania possa costituire un inadempimento da parte di tale Stato membro  degli obblighi che gli incombono in forza della decisione quadro, tale  mancanza non potrebbe, ai fini della risposta alla quinta questione,  giustificare il rifiuto, da parte dello Stato membro di esecuzione, di  eseguire un mandato d’arresto europeo emesso in Germania.

104.  Per le suesposte ragioni, si dovrebbe rispondere alla quinta questione  nel senso che l’autorità giudiziaria competente dello Stato di  esecuzione di un mandato d’arresto europeo non può respingere la  richiesta di consegna per mancata o errata trasposizione della decisione  quadro da parte dello Stato di emissione del mandato d’arresto europeo  senza con ciò violare gli obblighi sanciti dai Trattati istitutivi e  dalle altre disposizioni del diritto dell’Unione.

Sesta questione

105.  Con tale questione il giudice nazionale chiede se determinate  disposizioni di diritto nazionale siano compatibili con la Convenzione e  con la Carta e se abbiano correttamente trasposto la decisione quadro  nell’ordinamento nazionale.

106. È giurisprudenza costante che  non spetta alla Corte, nell’ambito del procedimento previsto  dall’articolo 267 TFUE, pronunciarsi sulla compatibilità di norme  nazionali con il diritto dell’Unione (63). Anche se la Corte, temperando  tale norma, può risultare competente a fornire al giudice nazionale  criteri interpretativi del diritto dell’Unione che gli permettano di  stabilire se le disposizioni nazionali di cui trattasi siano compatibili  con il diritto dell’Unione, le informazioni fornite dal giudice a quo  nell’ordinanza di rinvio non sono sufficienti per consentire alla Corte  una siffatta operazione in questo caso (64).

107. Di conseguenza, la sesta questione è irricevibile.

Conclusione

108.  In base alle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di  risolvere come segue le questioni pregiudiziali poste dalla Curtea de  Apel Constanţa:

«1)      Le disposizioni della Carta dei diritti  fondamentali dell’Unione europea, compresi gli articoli 6, 48 e 52,  fanno parte del diritto primario dell’Unione. I diritti fondamentali  garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti  dell’uomo e delle libertà fondamentali, inclusi i diritti sanciti dagli  articoli 5, paragrafi 1, 3, 4 e 6, paragrafi 2 e 3, della Convenzione,  costituiscono principi generali del diritto dell’Unione.

2)       La privazione della libertà e la consegna coercitiva della persona  ricercata insite nella procedura di esecuzione di un mandato d’arresto  europeo costituiscono un’ingerenza nel diritto alla libertà della  persona ricercata ai sensi dell’articolo 5 della Convenzione nonché  dell’articolo 6 della Carta. Di regola, tale ingerenza sarà giustificata  quale misura «necessaria in una società democratica» in forza  dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), della Convenzione.  Ciononostante, la detenzione ai sensi di tale disposizione, non deve  essere arbitraria. Per evitare di incorrere nell’arbitrarietà, tale  detenzione deve essere disposta in buona fede, deve essere strettamente  collegata ai motivi di detenzione cui fa riferimento l’autorità  giudiziaria dell’esecuzione; il luogo e le condizioni di detenzione  devono essere adeguati e la durata della detenzione non può eccedere  quanto sia ragionevolmente richiesto per conseguire l’obiettivo  perseguito (deve cioè superare l’esame di proporzionalità). L’articolo 6  della Carta deve essere interpretato alla stregua dell’articolo 5,  paragrafo 1, della Convenzione.

3)      La competente autorità  giudiziaria dello Stato membro di esecuzione di un mandato d’arresto  europeo può respingere la richiesta di consegna, senza con ciò violare  gli obblighi sanciti dai Trattati istitutivi e dalle altre norme di  diritto dell’Unione, qualora venga dimostrato che i diritti umani della  persona di cui è chiesta la consegna sono stati violati o saranno  violati, durante o in seguito al procedimento di consegna. Tuttavia,  tale rifiuto sarà giustificato solamente in circostanze eccezionali. Nei  casi riguardanti gli articoli 5 e 6 della Convenzione e/o gli articoli  6, 47 e 48 della Carta, la violazione in questione deve essere talmente  grave da minare sostanzialmente l’equità del processo. La persona che  deduce una violazione deve convincere l’autorità chiamata a decidere che  le sue obiezioni sono fondate nel merito. Le violazioni pregresse che  siano sanabili non possono costituire il fondamento di una tale  obiezione.

4)      L’autorità giudiziaria competente dello Stato  di esecuzione di un mandato d’arresto europeo non può respingere la  richiesta di consegna per mancata o errata trasposizione della decisione  quadro da parte dello Stato di emissione del mandato d’arresto europeo  senza con ciò violare gli obblighi sanciti dai Trattati istitutivi e  dalle altre disposizioni del diritto dell’Unione».

1 – Lingua originale: l’inglese.

2  – Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002,  relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra  Stati membri (in prosieguo: la «decisione quadro» o la «decisione» (GU  2002, L 190, pag. 1). La decisione è stata modificata dalla decisione  quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 (GU 2009, L 81,  pag. 24). Le modifiche apportate non riguardano l’oggetto delle presenti  conclusioni.

3–      L’articolo 6 TUE ha sostituito, con alcune  modificazioni, l’articolo 6 del Trattato UE che era in vigore sia quando  è stata adottata la decisione quadro sia quando è stato emesso il  mandato d’arresto di cui si discute nel presente procedimento. I  paragrafi 1 e 2 erano del seguente tenore:

«1.       L’Unione si  fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti  dell’uomo e delle libertà fondamentali, e dello Stato di diritto,  principi che sono comuni agli Stati membri.

2. L’Unione rispetta i  diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per  la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali,  firmata a Roma il 4 novembre 1950, e quali risultano dalle tradizioni  costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali  del diritto comunitario».

4–      V. le Spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali (GU 2007 C 303, pag. 17).

5  – Decisione del 18 luglio 2005, 2 BvR 2236/4. Il giudice nazionale è  pervenuto a siffatta decisione in base a ragioni riguardanti  l’applicazione di tale legge ai cittadini tedeschi.

6 – Tale  motivo di rifiuto è previsto dall’articolo 4, paragrafo 2, della  decisione quadro e dall’articolo 98, paragrafo 2, lett. b) della legge  n. 302/2004.

7–      V. infra paragrafi 105 e segg..

8–      V., tra le altre, sentenza del 29 novembre 1978, Pigs Marketing Board (83/78, Racc. pag. 2347, punto 25).

9–      V., tra le altre, sentenza dell’8 novembre 1990, Gmurzynska-Bscher (C-231/89, Racc. pag. I‑4003, punto 20).

10–      V., al riguardo, sentenza del 3 maggio 2007, Advocaten voor de Wereld (C-303/05, Racc. pag. I‑3633, punto 20).

11–      GU 2010, C 56, pag. 7.

12  – In forza dell’articolo 10, paragrafo 3, del protocollo, la misura  transitoria di cui al paragrafo 1 cesserà di avere effetto cinque anni  dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, ossia, il 30 novembre  2014.

13–      V. le conclusioni del Consiglio di Tampere all’indirizzo www.cvce.eu.

14 – V. in generale, i considerando 5, 6 e 10 della decisione quadro.

15–      V. il considerando 5 della decisione quadro.

16  – Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio  sull’attuazione dal 2007 della decisione quadro [COM(2011) 175 def.,]  (in prosieguo: la «relazione del 2011»), sezione 1.

17–      V., infra, paragrafo 70.

18  – Al riguardo v., per esempio, la sezione 4 della relazione del 2011.  V., inoltre, il paragrafo 249 e la nota 97 delle mie conclusioni  presentate il 14 luglio 2011 nella causa C‑27/09 P, Repubblica francese  contro People’s Mojahedin Organization of Iran (definita con sentenza  del 21 dicembre 2011, non ancora pubblicata nella Raccolta)..

19 –  Pe quanto concerne la Carta, v. anche l’articolo 51, paragrafo 1, a  termini del quale gli Stati membri sono vincolati dalla Carta  esclusivamente quando applicano il diritto dell’Unione. È evidente che,  quando adempiono i propri obblighi in forza della decisione quadro, gli  Stati membri applicano il diritto dell’Unione. Poiché tutti gli Stati  membri sono parti della Convenzione, essi sono vincolati da quest’ultima  non solo quando applicano il diritto dell’Unione ma anche nel contesto  delle loro rispettive disposizioni nazionali..

20–      V. paragrafo 23 supra.

21  – V., per esempio, sentenze del 13 marzo 2007, Unibet (C-432/05, Racc.  pag. I‑2271, punto 37) e del 3 settembre 2008, Kadi e Al Barakaat  (C‑402/05 P e C‑415/05 P, Racc. pag. I‑6351, punto 335).

22–      Sentenza del 12 novembre 1969 (29/69, Racc. pag. 419, punto 7).

23–      Sentenza del 17 dicembre 1970 (11/70, Racc. pag. 1125, punto 4).

24–      Sentenza del 14 maggio 1974 (4/73, Racc. pag. 491, punto 13).

25–      Cit. supra, alla nota 21 (punto 284 e giurisprudenza ivi citata).

26–      Sentenza del 16 luglio 2009 (C-385 P, Racc. pag. I‑6155, punto 178 e giurisprudenza ivi citata).

27  – Per scrupolo di completezza devo richiamare le conclusioni  dell’avvocato generale Cruz Villalón presentate il 6 luglio 2010 nella  causa I.B. (definita con sentenza del 21 ottobre 2010, C‑306/09, Racc.  I‑10341), in cui egli ha affermato che «l’esigenza di interpretare la  decisione quadro alla luce dei diritti fondamentali è diventata più  impellente dopo l’entrata in vigore della Carta dei diritti  fondamentali» (paragrafo 44). Anche se, a prima vista, l’avvocato  generale sembra suggerire l’esigenza di interpretare diversamente la  decisione quadro in seguito all’entrata in vigore dell’articolo 6,  paragrafo 1, TUE, non credo che questo fosse lo spirito in cui è stata  formulata tale osservazione. Ritengo piuttosto che si sia voluta  enfatizzare la forza della volontà politica di dare maggiore visibilità,  come ho accennato in precedenza.

28 – Benché il giudice  nazionale si riferisca anche ad altre disposizioni della Carta e del  Trattato, interpreto tali riferimenti come un richiamo al contesto in  cui opera il diritto alla libertà in relazione alle azioni penali. Ho  pertanto concentrato l’analisi sulle disposizioni che mi sembrano le più  rilevanti.

29 – V. sentenze Chahal c. Regno Unito, 15 novembre  1996, § 112, Reports of Judgments and Decisions, 1996-V, Ismoilov c.  Russia, n. 2947/06, § 135, 24 aprile 2008, e Lokpo e Toure c. Ungheria,  n. 10816/10, § 16, 20 settembre 2011.

30 – Sebbene tale sentenza  sia stata pronunciata in una causa che riguardava un procedimento di  estradizione e non la procedura di esecuzione di un mandato d’arresto  europeo, ritengo che non vi siano differenze tra i principi sottesi in  tale contesto. Ciò non significa, ovviamente, che si possano sempre  applicare principi relativi all’estradizione a tali casi.

31–      – V. sentenza A. e a. c. Regno Unito [GC], n 3455/05, § 164, ECHR 2009.

32 – V. la relazione del 2011, punto n. 5.

33  – V., al riguardo, sentenze del 1º dicembre 2008, Leymann e Pustovarov  (C‑388/08 PPU, Racc. pag. I‑8993, punto 51 e giurisprudenza ivi citata) e  del 6 ottobre 2009, Wolzenburg (C-123/08, Racc. pag. I‑9621, punto 57);  V., inoltre, con riferimento all’articolo 4, sentenza del 13 ottobre  201, Prism Investments (C‑139/10, non ancora pubblicata nella Raccolta,  punto 33).

34 – V., tra le altre, sentenza Advocaten voor der  Wereld, cit. supra alla nota 10 (punto 28); v. , inoltre, sentenza del  17 luglio 2008, Kozlowski (C‑66/08, Racc. pag. I‑6041, punto 31).

35–      Decimo considerando della decisione quadro.

36–      Quinto considerando della decisione quadro.

37–      V. sentenza del 16 novembre 2010, Mantello (C‑261/09, Racc. pag. I‑11477, punto 36 e giurisprudenza ivi citata).

38–      Cfr. sopra, nota 27.

39–       Paragrafo 43. V., inoltre, le conclusioni dell’avvocato generale Bot  nelle cause Wolzenburg, cit. sopra alla nota 33 (paragrafi 148 e 151) e  Mantello, cit. sopra alla nota 37 (paragrafi 87 e 88), nonché le  conclusioni dell’avvocato generale Mengozzi presentate il 20 marzo 2012  nella causa Lopes da Silva Jorge (definita con sentenza del 5 settembre  2012, C‑42/11, non ancora pubblicata nella Raccolta, paragrafo 28).

40  – Come ho indicato nella precedente nota 30, non ritengo che i principi  fondamentali in questo contesto siano diversi, a seconda che si tratti  dell’estradizione o della procedura del mandato d’arresto europeo.

41–      N. 12343/10, § 37, 10 febbraio 2011.

42 – N.  14038/88.

43–      L’articolo 3 della Convenzione vieta la tortura nonché le pene e i trattamenti inumani o degradanti.

44–      Punto 91 della motivazione; il corsivo è mio.

45–      Punto 113 della motivazione, il corsivo è mio.

46–      Sentenza del 21 dicembre 2011 (C‑411/10 e C‑493/10, non ancora pubblicata nella Raccolta).

47 – L’articolo 4 della Carta corrisponde all’articolo 3 della Convenzione.

48–       Regolamento (CE) n. 343, del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che  stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro  competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli  Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 50, pag. 1).

49–      Punti 82 e 94; il corsivo è mio.

50 – V. Saadi c. Italia [GC], n. 37201/06, §§ 128 e 129.

51 – N. 38411/02.

52–      Punto 76.

53–      V. paragrafo 40 sopra.

54  – V. l’opinione comune parzialmente dissidente formulata dai giudici  Bratza, Bonello e Hedigan nella sentenza resa dalla Corte dei diritti  dell’uomo nella causa Mamatkulov e Askarov c. Turchia, nn. 46827/99 e  46951/99, § 14.

55 – Tale approccio è stato adottato, per  esempio, da Lord Phillips nel punto 136 del suo discorso alla House of  Lords nella causa RB (Algeria) and Another v. Secretary of State for the  Home Department (v. il sito Internet  http://www.publications.parliament.uk/pa/ld200809/ldjudgmt/jd090218/rbalge-1.htm).

56  – All’udienza, il legale del sig. ***** è stato invitato dalla Corte a  precisare quali violazioni di diritti fondamentali venissero dedotte.  Confesso che, per quanto mi riguarda, non ho trovato particolarmente  chiarificatrice la sua risposta.

57 – V., per esempio, Bernard c. Francia, § 37, Reports of Judgments and Decisions 1998-II.

58–       V., in questo senso, sentenza dell’11 febbraio2003, Gözütok e Brügge  (C‑187/01 e C‑385/01, Racc. pag. I‑1345, punti 32 e 33).

59–      V., in tal senso, tra le altre, sentenza del 25 settembre 1979, Commissione/Francia (232/78, Racc. pag. 2729, punto 9).

60–      V. supra i paragrafi 19 e 23.

61–      V. supra, paragrafo 19 e nota 5.

62 – V. Vinter e a. c. Regno Unito, nn. 66069/09, 130/10 e 3096/10, § 89.

63–       V., inter alia, sentenza del 27 gennaio 2011, Vandoorne (C‑489/98,  Racc. pag. I‑225, punto 25 e giurisprudenza ivi citata).

64 –  Nelle sue osservazioni la Commissione evidenzia che la relazione del  2011 riporta che la Romania ha correttamente trasposto le disposizioni  della decisione quadro che rilevano nel presente caso. Tale  dichiarazione ha, per ovvie ragioni, solo un valore orientativo.