Consiglio di Stato – Sentenza n. 1037/2011

Diniego della cittadinanza italiana - Non è sufficiente una sanzione irrogata per violazione del codice della strada per negare la cittadinanza a uno straniero.

Consiglio di Stato Sez. Sesta - Sent. del 18.02.2011, n. 1037

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 505 del 2006, proposto dal signor H. H.,

contro

Il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica,  Commissariato del Governo per la Provincia Trento in persona del  Commissario in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale  dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma della sentenza del T.R.G.A. - DELLA PROVINCIA DI TRENTO  n. 00247/2005, resa tra le parti, concernente NEGATA ISTANZA DI  NATURALIZZAZIONE ITALIANA
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e del Commissariato del Governo per la Provincia Trento;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 gennaio 2011 il  consigliere Roberta Vigotti e udito per l’Amministrazione resistente  l’avvocato dello Stato Palmieri;
Considerato che:

il Commissariato del Governo presso la Provincia di Trento ha  respinto l’istanza di naturalizzazione italiana presentata  dall’appellante, cittadino marocchino risiedente in Italia da oltre  dieci anni, ai sensi dell’art. 9 comma 1 lettera f) legge_91_1992,  “visto il certificato del casellario giudiziale n. 21/0000 in data 18  gennaio 2001, da cui emergono elementi tali da non ritenere opportuna la  concessione della cittadinanza”;

con la sentenza impugnata il Tribunale regionale di Giustizia  amministrativa del Trentino Alto Adige ha respinto il ricorso presentato  avverso il diniego, sul presupposto della ampia discrezionalità di cui  gode l’Amministrazione nel valutare la domanda di concessione della  cittadinanza italiana e della dimostrazione, desunta dal certificato del  casellario giudiziale, di non completa integrazione nella comunità  nazionale da parte del ricorrente, condannato nel 1995 per guida in  stato d’ebbrezza;

il Giudice di primo grado ha reputato che le considerazioni positive  espresse dal Commissario del Governo per la Provincia di Trento nel  parere favorevole allegato alla domanda dell’interessato, corredato  dalla relazione della Questura di Trento e della Digos, non fossero  idonee a condizionare le valutazioni definitive sulla personalità del  richiedente;

- la sentenza merita, sul punto, la riforma chiesta con l’appello in  esame, dal momento che, fermo restando che ai sensi dell’art. 9 legge n.  91 del 1992 il provvedimento di concessione della cittadinanza italiana  è adottato sulla base di valutazioni ampiamente discrezionali circa  l’esistenza di un’avvenuta integrazione dello straniero in Italia, tale  da poterne affermare la compiuta appartenenza alla comunità nazionale,  va tuttavia sottolineato che il sindacato giurisdizionale sul corretto  esercizio del potere, avendo natura estrinseca e formale, ben può e deve  verificare la ricorrenza di un idoneo e sufficiente supporto  istruttorio, oltre alla veridicità dei fatti posti a fondamento della  determinazione amministrativa e alla sussistenza di una giustificazione  motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole (per tutte,  Consiglio di Stato, sez. VI, 26 luglio 2010, n. 4862);

- nel caso di specie, il supporto istruttorio valorizzato  dall’Amministrazione non appare completo, essendo stato del tutto  obliato il parere ampiamente favorevole espresso dal Commissario del  Governo di Trento a sostegno della richiesta dell’interessato, neppure  citato o preso in considerazione dall’Amministrazione procedente nel  provvedimento conclusivo del procedimento;

- inoltre, il contestato diniego ha fatto riferimento ad elementi  tali da non ritenere opportuna la concessione della cittadinanza, mentre  in realtà - a fondamento dell’atto - è stato unicamente richiamato un  decreto penale di condanna, emesso nel 1995 per la commissione di una  contravvenzione;

- sussistono, quindi, i vizi di eccesso di potere dedotti con  l’appello, che deve conseguentemente essere accolto, sicché - in riforma  della sentenza impugnata - va accolto il ricorso di primo grado e va  annullato il provvedimento che ne è oggetto, salvi gli ulteriori  provvedimenti dell’Amministrazione, la quale dovrà determinarsi anche  tenendo conto delle valutazioni favorevoli espresse nel corso del  procedimento.

- le spese dei due gradi del giudizio vanno poste, come di regola, a  carico della parte soccombente e si liquidano in dispositivo

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta),  definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe indicato n. 505  del 2006, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza  impugnata, accoglie il ricorso di primo grado e annulla il provvedimento  che ne costituisce oggetto, salve le ulteriori determinazioni  dell’Amministrazione.

Condanna il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in  carica, a rifondere all’appellante le spese del doppio grado del  giudizio, nella misura di 4.000 (quattromila) euro, oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/02/2011