Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 settembre 2011, n. 191-GU n. 272 del 22-11-2011

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 settembre 2011, n. 191-GU n. 272 del 22-11-2011
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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 settembre 2011, n. 191 (GU n. 272 del 22-11-2011 )

Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, a norma dell'articolo 33, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

testo in vigore dal:

23-11-2011

IL PRESIDENTE                       DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI      Visto il testo unico delle disposizioni concernenti  la  disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con  decreto  legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,  e  successive modificazioni, ed in particolare, l'articolo 33,  commi  2  e  2-bis, concernente l'istituzione e i  compiti  del  Comitato  per  i  minori stranieri;    Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  9 dicembre 1999, n. 535, recante «Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, a norma dell'articolo 33, commi 2  e 2-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;    Ritenuta la necessita' di procedere alla modifica  dell'articolo  9 del decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  9  dicembre 1999, n. 535, al fine di  prevedere  l'estensione  della  durata  dei soggiorni solidaristici dei minori  accolti,  nonche'  l'eliminazione dei riferimenti a programmi scolastici;    Vista la deliberazione del Comitato per i minori stranieri  del  21 luglio 2009, contenente una proposta di modifica dell'articolo 9  del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;    Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;    Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 ottobre 2010;    Sentita la Conferenza unificata di cui al  decreto  legislativo  28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 16 dicembre 2010;    Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali, sentiti  i  Ministri  degli  affari  esteri,  dell'interno  e   della giustizia;                                  Decreta:                                   Art. 1      1. L'articolo 9  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 9 dicembre 1999, n. 535, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 25 gennaio 2000, e' sostituito dal seguente:    «Art. 9 (Soggiorno). - 1. La durata totale del soggiorno di ciascun minore non puo' superare i centoventi giorni, frutto della  somma  di piu' periodi, riferiti alle permanenze  effettive  nell'anno  solare, fruiti nel  rispetto  della  normativa  sui  visti  di  ingresso.  Il Comitato  puo'  proporre  alle   autorita'   competenti   l'eventuale estensione della durata del soggiorno in relazione a  casi  di  forza maggiore. L'eventuale estensione della  durata  della  permanenza  e' comunicata alla questura competente ai fini dell'eventuale rinnovo  o della proroga del permesso di soggiorno per gli accompagnatori e  per i minori.».                       Art. 2      1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della Repubblica italiana.    Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.      Roma, 27 settembre 2011                                                       Il Presidente                                                  del Consiglio dei Ministri                                                       Berlusconi            Il Ministro del lavoro  e delle politiche sociali           Sacconi    Visto, il Guardasigilli: Palma   Registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 2011  Ufficio di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi  alla persona e dei beni culturali, registro n. 13, foglio n. 150

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Il testo del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 1999, n. 535 (Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, a norma dell'articolo 33, commi 2 e 2-bis, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 gennaio 2000, n. 19. Note alle premesse: - Il testo del decreto legislativo 25 luglio, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1998, n. 191, S.O. - Per i riferimenti al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 535 del 1999, si veda nella nota al titolo. - Il testo dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente: «Art.17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali. 4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.». - Il testo del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202.