DECRETO LEGISLATIVO 16 luglio 2012, n. 109 (GU n. 172 del 25-7-2012)

DECRETO LEGISLATIVO 16 luglio 2012, n. 109 (GU n. 172 del 25-7-2012)
tuttostranieri-19-min

Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare. (12G0136) (GU n. 172 del 25-7-2012 )

Entrata in vigore del provvedimento: 09/08/2012

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a
sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che
impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare;
Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2010, ed in particolare
l'articolo 21, recante delega al Governo per l'attuazione, fra le
altre, della predetta direttiva 2009/52/CE, nonche' l'articolo 24
che, ai fini dell'esercizio delle deleghe, richiama l'applicazione,
in quanto compatibili, degli articoli 1 e 2 della legge 4 giugno
2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee -
Legge comunitaria 2009;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, e successive modificazioni, recante le norme di attuazione del
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante:
"Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone
giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di
personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29
settembre 2000, n. 300";
Visto il decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, recante
"Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di
emersione di attivita' detenute all'estero e di lavoro irregolare" e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, recante:
"Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza
sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio
2003, n. 30", e successive modificazioni;
Visto l'articolo 12 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
che ha introdotto l'articolo 603-bis del codice penale, recante il
reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 16 aprile 2012;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 luglio 2012;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri
degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze,
dell'interno e per la cooperazione internazionale e l'integrazione;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

  1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
    dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
    decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, successive modificazioni,
    sono apportate le seguenti modifiche:
    a) all'articolo 22, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
    "5-bis. Il nulla osta al lavoro e' rifiutato se il datore di
    lavoro risulti condannato negli ultimi cinque anni, anche con
    sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di
    applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del
    codice di procedura penale, per:
    a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso
    l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati
    o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla
    prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da
    impiegare in attivita' illecite;
    b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai
    sensi dell'articolo 603-bis del codice penale;
    c) reato previsto dal comma 12.
    5-ter. Il nulla osta al lavoro e', altresi', rifiutato ovvero,
    nel caso sia stato rilasciato, e' revocato se i documenti presentati
    sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o
    contraffatti ovvero qualora lo straniero non si rechi presso lo
    sportello unico per l'immigrazione per la firma del contratto di
    soggiorno entro il termine di cui al comma 6, salvo che il ritardo
    sia dipeso da cause di forza maggiore. La revoca del nulla osta e'
    comunicata al Ministero degli affari esteri tramite i collegamenti
    telematici.";
    b) All'articolo 22, dopo il comma 12, sono inseriti i seguenti:
    "12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono
    aumentate da un terzo alla meta':
    a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
    b) se i lavoratori occupati sono minori in eta' non
    lavorativa;
    c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre
    condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo
    comma dell'articolo 603-bis del codice penale.
    12-ter. Con la sentenza di condanna il giudice applica la
    sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di
    rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente.
    12-quater. Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo
    di cui al comma 12-bis, e' rilasciato dal questore, su proposta o con
    il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero
    che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale
    instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di
    soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6.
    12-quinquies. Il permesso di soggiorno di cui al comma
    12-quater ha la durata di sei mesi e puo' essere rinnovato per un
    anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del
    procedimento penale. Il permesso di soggiorno e' revocato in caso di
    condotta incompatibile con le finalita' dello stesso, segnalata dal
    procuratore della Repubblica o accertata dal questore, ovvero qualora
    vengano meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.";
    c) il comma 7 dell'articolo 22 e' abrogato;
    d) all'articolo 24, comma 1, terzo periodo, le parole "di cui
    all'articolo 22, comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "di cui
    all'articolo 22, commi 3, 5-bis e 5-ter".
  2. I criteri per la determinazione e l'aggiornamento del costo
    medio del rimpatrio cui commisurare la sanzione amministrativa
    accessoria di cui al comma 12-ter dell'articolo 22 del decreto
    legislativo n. 286 del 1998, come introdotto dal presente decreto,
    sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con
    i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e del
    lavoro e delle politiche sociali. I proventi derivanti
    dall'applicazione della predetta sanzione amministrativa accessoria
    affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato, per essere
    successivamente riassegnati, nella misura del sessanta per cento al
    fondo rimpatri di cui all'articolo 14-bis del citato decreto n. 286
    del 1998 e per il residuo quaranta per cento al Fondo sociale per
    occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del
    decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per la
    realizzazione di interventi di integrazione sociale di immigrati e
    minori stranieri non accompagnati.
  3. Con decreto di natura non regolamentare dei Ministri
    dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con
    il Ministero dell'economia e delle finanze da adottare entro sessanta
    giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono
    determinati le modalita' e i termini per garantire ai cittadini
    stranieri interessati le informazioni di cui all'articolo 6,
    paragrafo 2, della direttiva 2009/52/CE.

Art. 2

Disposizione sanzionatoria

  1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo l'articolo
    "25-undecies" e' inserito il seguente:
    "25-duodecies. (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui
    soggiorno e' irregolare).
  2. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo
    22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si
    applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il
    limite di 150.000 euro.".

Art. 3

Presunzione di durata del rapporto di lavoro

  1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 22, comma 12, del decreto
    legislativo n. 286 del 1998, ai fini della determinazione delle somme
    dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e
    fiscale, nonche' per i relativi accessori si presume che il rapporto
    di lavoro instaurato con il lavoratore straniero privo del permesso
    di soggiorno abbia avuto una durata di almeno tre mesi, salvo prova
    contraria fornita dal datore di lavoro o dal lavoratore.

Art. 4

Attivita' di controllo

  1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede ad
    effettuare controlli adeguati ed efficaci sull'impiego di cittadini
    di Paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare, nell'ambito della
    programmazione annuale dell'attivita' di vigilanza sui luoghi di
    lavoro e sulla base di una periodica valutazione dei rischi circa i
    settori di attivita' in cui maggiormente si concentra il fenomeno.
  2. Entro il primo luglio di ogni anno, il Ministero del lavoro e
    delle politiche sociali, comunica alla Commissione europea il numero
    totale di ispezioni effettuate l'anno precedente per ciascun settore
    di attivita' a rischio, specificandone oltre al numero assoluto anche
    il rapporto percentuale rispetto al numero totale dei datori di
    lavoro del medesimo settore, e riferisce sui risultati.

Art. 5

Disposizione transitoria

  1. I datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro
    dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso
    del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del testo unico di
    cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
    modificazioni ed integrazioni che, alla data di entrata in vigore del
    presente decreto legislativo occupano irregolarmente alle proprie
    dipendenze da almeno tre mesi, e continuano ad occuparli alla data di
    presentazione della dichiarazione di cui al presente comma,
    lavoratori stranieri presenti nel territorio nazionale in modo
    ininterrotto almeno dalla data del 31 dicembre 2011, o
    precedentemente, possono dichiarare la sussistenza del rapporto di
    lavoro allo sportello unico per l'immigrazione, previsto
    dall'articolo 22 del decreto legislativo 286 del 1998 e successive
    modifiche e integrazioni. La dichiarazione e' presentata dal 15
    settembre al 15 ottobre 2012 con le modalita' stabilite con decreto
    di natura non regolamentare del Ministro dell'interno di concerto con
    il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per
    la cooperazione internazionale e l'integrazione e con il Ministero
    dell'economia e delle finanze da adottarsi entro venti giorni
    dall'entrata in vigore del presente decreto. In ogni caso, la
    presenza sul territorio nazionale dal 31 dicembre 2011 deve essere
    attestata da documentazione proveniente da organismi pubblici.
  2. Sono esclusi dalla procedura di cui al presente articolo i
    rapporti di lavoro a tempo parziale, fatto salvo quanto previsto dal
    comma 8 in materia di lavoro domestico e di sostegno al bisogno
    familiare.
  3. Non sono ammessi alla procedura prevista dal presente articolo i
    datori di lavoro che risultino condannati negli ultimi cinque anni,
    anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito
    di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444
    del codice di procedura penale, per:
    a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e
    dell'immigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per
    reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla
    prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da
    impiegare in attivita' illecite;
    b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi
    dell'articolo 603-bis del codice penale;
    c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12, del testo unico di
    cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
    modificazioni ed integrazioni.
  4. Non e' ammesso, altresi', alla procedura di cui al presente
    articolo il datore di lavoro che, a seguito dell'espletamento di
    procedure di ingresso di cittadini stranieri per motivi di lavoro
    subordinato ovvero di procedure di emersione dal lavoro irregolare
    non ha provveduto alla sottoscrizione del contratto di soggiorno
    presso lo sportello unico ovvero alla successiva assunzione del
    lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore comunque non
    imputabili al datore di lavoro.
  5. La dichiarazione di emersione di cui al comma 1 e' presentata
    previo pagamento, con le modalita' previste dal decreto
    interministeriale di cui al comma 1 del presente articolo, di un
    contributo forfettario di 1.000 euro per ciascun lavoratore. Il
    contributo non e' deducibile ai fini dell'imposta sul reddito. La
    regolarizzazione delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo
    retributivo, contributivo e fiscale pari ad almeno sei mesi e'
    documentata all'atto della stipula del contratto di soggiorno secondo
    le modalita' stabilite dal decreto ministeriale di cui al comma 1. E'
    fatto salvo l'obbligo di regolarizzazione delle somme dovute per
    l'intero periodo in caso di rapporti di lavoro di durata superiore a
    sei mesi.
  6. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla
    conclusione del procedimento di cui al comma 1 del presente articolo,
    sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del
    datore di lavoro e del lavoratore per le violazioni delle norme
    relative:
    a) all'ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale, con
    esclusione di quelle di cui all'articolo 12 del testo unico di cui al
    decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
    modificazioni ed integrazioni;
    b) al presente provvedimento e comunque all'impiego di lavoratori
    anche se rivestano carattere finanziario, fiscale, previdenziale o
    assistenziale.
  7. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresi' stabiliti i
    limiti di reddito del datore di lavoro richiesti per l'emersione del
    rapporto di lavoro.
  8. Nella dichiarazione di emersione cui al comma 1 e' indicata la
    retribuzione convenuta non inferiore a quella prevista dal vigente
    contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento e, in caso di
    lavoro domestico, l'orario lavorativo non inferiore a quello
    stabilito dall'articolo 30-bis, comma 3, lettera c), del regolamento
    di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
  9. Lo sportello unico per l'immigrazione, verificata
    l'ammissibilita' della dichiarazione e acquisito il parere della
    questura sull'insussistenza di motivi ostativi all'accesso alle
    procedure ovvero al rilascio del permesso di soggiorno, nonche' il
    parere della competente direzione territoriale del lavoro in ordine
    alla capacita' economica del datore di lavoro e alla congruita' delle
    condizioni di lavoro applicate, convoca le parti per la stipula del
    contratto di soggiorno e per la presentazione della richiesta del
    permesso di soggiorno per lavoro subordinato, previa esibizione
    dell'attestazione di avvenuto pagamento del contributo forfetario e
    della regolarizzazione di cui al comma 5. La sussistenza di meri
    errori materiali non costituisce di per se' causa di inammissibilita'
    della dichiarazione di emersione. La mancata presentazione delle
    parti senza giustificato motivo comporta l'archiviazione del
    procedimento. Contestualmente alla stipula del contratto di
    soggiorno, il datore di lavoro deve effettuare la comunicazione
    obbligatoria di assunzione al Centro per l'Impiego ovvero, in caso di
    rapporto di lavoro domestico, all'INPS. Restano ferme le disposizioni
    relative agli oneri a carico del richiedente il permesso di
    soggiorno.
  10. Nei casi in cui non venga presentata la dichiarazione di
    emersione di cui al presente articolo ovvero si proceda
    all'archiviazione del procedimento o al rigetto della dichiarazione,
    la sospensione di cui al comma 6 cessa, rispettivamente, alla data di
    scadenza del termine per la presentazione ovvero alla data di
    archiviazione del procedimento o di rigetto della dichiarazione
    medesima. Si procede comunque all'archiviazione dei procedimenti
    penali e amministrativi a carico del datore di lavoro nel caso in cui
    l'esito negativo del procedimento derivi da motivo indipendente dalla
    volonta' o dal comportamento del datore di lavoro.
  11. Nelle more della definizione del procedimento di cui al
    presente articolo, lo straniero non puo' essere espulso, tranne che
    nei casi previsti al successivo comma 13. La sottoscrizione del
    contratto di soggiorno, congiuntamente alla comunicazione
    obbligatoria di assunzione di cui al comma 9 e il rilascio del
    permesso di soggiorno comportano, rispettivamente, per il datore di
    lavoro e per il lavoratore, l'estinzione dei reati e degli illeciti
    amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 6.
  12. Il contratto di soggiorno stipulato sulla base di una
    dichiarazione di emersione contenente dati non rispondenti al vero e'
    nullo ai sensi dell'articolo 1344 del codice civile. In tal caso, il
    permesso di soggiorno eventualmente rilasciato e' revocato ai sensi
    dell'articolo 5, comma 5, del testo unico di cui al decreto
    legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed
    integrazioni.
  13. Non possono essere ammessi alla procedura prevista dal presente
    articolo i lavoratori stranieri:
    a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di
    espulsione ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del
    testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
    dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito,
    con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive
    modificazioni ed integrazioni;
    b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o
    convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non
    ammissione nel territorio dello Stato;
    c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva,
    compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della
    pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
    penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del medesimo
    codice;
    d) che comunque siano considerati una minaccia per l'ordine
    pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali
    l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli
    alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. Nella
    valutazione della pericolosita' dello straniero si tiene conto anche
    di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa
    quella pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta
    ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno
    dei reati previsti dall'articolo 381 del medesimo codice.
  14. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il
    Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per la
    cooperazione internazionale e l'integrazione e con il Ministro
    dell'economia e delle finanze, sono determinate le modalita' di
    destinazione del contributo forfetario, di cui al comma 5 del
    presente articolo, tenuto conto di quanto previsto ai sensi del comma
  15. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque
    presenta false dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorre al
    fatto, nell'ambito della procedura di emersione prevista dal presente
    articolo, e' punito ai sensi dell'articolo 76 del testo unico di cui
    al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
    Se il fatto e' commesso attraverso la contraffazione o l'alterazione
    di documenti oppure con l'utilizzazione di uno di tali documenti, si
    applica la pena della reclusione da uno a sei anni. La pena e'
    aumentata se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale.
  16. In funzione degli effetti derivanti dall'attuazione del
    presente articolo, il livello di finanziamento del Servizio sanitario
    nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato e' incrementato di
    43 milioni di euro per l'anno 2012 e di 130 milioni di euro a
    decorrere dall'anno 2013. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
    politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
    finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
    Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, i
    predetti importi sono ripartiti tra le regioni in relazione al numero
    dei lavoratori extracomunitari emersi ai sensi del presente articolo.
  17. Agli oneri netti derivanti dal presente articolo, pari a 43,55
    milioni di euro per l'anno 2012, a 169 milioni di euro per l'anno
    2013, a 270 milioni di euro per l'anno 2014 e a 219 milioni di euro a
    decorrere dall'anno 2015, si provvede, quanto a 43,55 milioni di euro
    per l'anno 2012 a valere sulle maggiori entrate assegnate al bilancio
    dello Stato dal decreto di cui al comma 14 e, quanto a 169 milioni di
    euro per l'anno 2013, a 270 milioni per l'anno 2014 e a 219 milioni
    di euro a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione
    dei trasferimenti statali all'INPS a titolo di anticipazioni di
    bilancio per la copertura del fabbisogno finanziario complessivo
    dell'Ente, per effetto delle maggiori entrate contributive derivanti
    dalle disposizioni di cui al presente articolo.
    Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
    nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
    italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
    osservare.
    Dato a Roma, addi' 16 luglio 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Moavero Milanesi, Ministro per gli
affari europei

Fornero, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali

Terzi di Sant'Agata, Ministro degli
affari esteri

Severino, Ministro della giustizia

Grilli, Ministro dell'economia e
delle finanze

Cancellieri, Ministro dell'interno

Riccardi, Ministro per la
cooperazione internazionale e
l'integrazione

Visto, il Guardasigilli: Severino

Testo integrale del Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-07-25&task=dettaglio&numgu=172&redaz=012G0136&tmstp=1343286195417