Ord. n. 216 del 17 aprile 2012 Corte Costituzionale (Atto di promovimento) (GU n. 41 del 17-10-2012)

Sottrazione e trattenimento di minore all'estero - Applicazione  automatica della sanzione accessoria della sospensione dall'esercizio  della potesta' dei genitori

IL TRIBUNALE


Il giudice,  sciogliendo la riserva formulata, premesso  che  alla odierna udienza  del 17 aprile 2012 la  difesa  dell'imputata  *****, sollevava eccezione  di incostituzionalita'  dell'art.  574  bis  c.p. nella  parte  in   cui  si  prevede,  all'ultimo  comma  del  suddetto articolo,   l'applicazione  della  sospensione  dall'esercizio   della potesta' dei  genitori nel caso in cui il  delitto  in  questione  sia stato commesso  da un genitore in danno del figlio.

A sostegno della   propria  istanza  la  difesa  dell'imputato  ha evidenziato come la  norma in questione presenta evidenti  profili  di contrasto vuoi con  l'art. 2, 30 e 31 Cost., vuoi con  le  Convenzioni internazionali in  materia di tutela di minori,  prima  fra  tutte  la convenzione di New  York sui diritti del  fanciullo  del  20  novembre 1989,   richiamando    altresi'   quanto   stabilito    dalla    Corte Costituzionale nella  recente sentenza n. 31 del 2012 nella  quale  si prende in  considerazione la fattispecie di cui all'art. 567  comma  2 c.p.  dichiarando l'incostituzionalita'  della  suddetta  norma  nella parte  in cui prevede «che, in caso di condanna pronunciata contro  il  genitore  per  il  delitto  di   alterazione   di   stato,   previsto  dall'articolo 567, secondo comma,  del  codice  penale,  consegua  di  diritto la perdita della potesta' genitoriale, cosi'  precludendo  al  giudice ogni possibilita' di valutazione  dell'interesse  del  minore  nel caso concreto».

Ai rilievi della difesa dell'imputata   si  sono  opposti  sia  la parte civile costituita sia  il  Pubblico   Ministero  i  quali  hanno ritenuto che la norma di cui all'art. 574 bis  c.p non comporta  alcun profilo di incostituzionalita' in quanto  l'applicazione automatica di una sanzione accessoria e' prevista anche  per  altre  fattispecie  di reato ed inoltre non puo' equipararsi il  delitto di cui all'art.  574 bis c.p. a quello di cui  all'art.  567   c.p.  oggetto  della  citata sentenza della Corte  Costituzionale  in   quanto  il  bene  giuridico tutelato dalle due norme incriminatrici e'  diverso come diversa e' la collocazione dei due istituti all'interno del  codice  penale;  infine diversa e' la natura della sanzione accessoria:  nel caso in questione la norma prevede l'applicazione della sospensione  della potesta'  dei genitori e quindi di una misura che ha una durata  limitata nel  tempo mentre in relazione al delitto di cui all'art. 567  c.p. si  prescrive la sanzione della perdita della potesta' dei   genitori  che  comporta una definitiva ablazione.
Tutto cio' premesso, questo giudice

Rileva


a)  In merito alla rilevanza della  questione  proposta  in  relazione alla  definizione del procedimento a carico dell'imputata *****
Questo giudice rileva  come  che  il  giudizio  non  puo'  essere  definito  indipendentemente  dalla  risoluzione  della  questione  di  legittimita'  costituzionale,  perche'  in  caso   di   condanna   si  troverebbe  necessariamente  ad  applicare  all'imputata   anche   la  sanzione accessoria della  sospensione  dalla  potesta'  genitoriale.
Invero,  il tenore della norma non consente al giudice  alcuno  spazio di  discrezionalita' nel decidere se applicare o meno la  citata  pena  accessoria.

b) Con riguardo alla non manifesta infondatezza.
La questione  proposta  dalla  difesa  dell'imputata  non  appare  manifestatamente  irrilevante.  Invero  con  riferimento   alla   non  manifesta infondatezza, il rimettente osserva che, ai sensi dell'art. 2  Cost., la Repubblica garantisce e riconosce i  diritti  inviolabili  dell'uomo, sia come singolo, sia  nelle  formazioni  sociali  ove  si  svolge la sua personalita', e non si  potrebbe  dubitare  che  tra  i  diritti inviolabili del fanciullo vi sia quello  di  crescere  con  i  genitori e di essere educati da questi, salvo che  cio'  comporti  un  grave pregiudizio.

Cio' discenderebbe, in primo luogo, dagli  artt. 30 e 31  Cost.  e dall'art. 147 del codice civile, ma  anche  da   una  serie  di  norme internazionali, vigenti nel nostro ordinamento a  norma  dell'art.  10 Cost. e segnatamente dalla Convenzione di New York   sui  diritti  del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa  esecutiva con legge 27  maggio  1991,  n.  176.  L'art.  7  della   Convenzione,  infatti, attribuisce al bambino il diritto di conoscere i  genitori e di essere allevato da essi, mentre il successivo art. 8   obbliga  gli  Stati  a preservare  le  relazioni  familiari  del   fanciullo,  sempre   fermo restando il suo interesse superiore (art. 3),  a tutela del  quale  e' possibile adottare provvedimenti di   allontanamento  o  di  ablazione della potesta' genitoriale. Questo  giudice, inoltre, ritiene evidente che, proprio per tutelare i   preminenti  interessi  del  minore,  gli eventuali provvedimenti di  sospensione  o  decadenza  dalla  potesta' genitoriale  devono  essere   adottati  caso   per   caso,   all'esito dell'attento esame di tutte le   peculiarita'  della  fattispecie,  al fine di stabilire se quei  provvedimenti corrispondano  effettivamente al preminente interesse del   minore  stesso.  Cio'  escluderebbe,  ad avviso del rimettente, che la  sospensione della potesta'  genitoriale possa essere comminata in via  del tutto automatica a seguito  di  una condanna per il delitto di   sottrazione  e  trattenimento  di  minore all'estero, reato che -  a   differenza  di  quello  di  cui  all'art. 609-bis  cod.  pen.  -  non   e'  di  per  se'  sintomatico   di   una generalizzata pericolosita' del  genitore.

Viceversa, il denunciato art. 574 bis c.p.  prevede, ad avviso  di questo Tribunale; un automatismo de iure che   escluderebbe  qualsiasi valutazione discrezionale da parte del giudice  circa l'interesse  del minore nel  caso  concreto  e  violerebbe,   quindi,  gli  evidenziati parametri costituzionali.
In altri  termini, poiche'  l'interesse  primario  del  figlio  e' quello di  crescere  ed  essere  educato  all'interno  della  famiglia naturale, si  dovrebbe porre in evidenza  che  occorre  un  vaglio  da parte  dell'autorita' giudiziaria, al fine di verificare quale sia  la  migliore  tutela  per  il  minore  nel  caso  concreto,  ben  potendo  risultare irragionevole e, quindi, in contrasto con l'art.  3  Cost.,  l'applicazione automatica della pena accessoria della decadenza dalla  potesta' genitoriale a seguito  di  condotte  (in  ipotesi)  ispirate  proprio  da  una  finalita'  di  tutela  del  figlio,  a   causa   di  comportamenti pregiudizievoli posti in essere dall'altro genitore. Il  rimettente ricorda che la Corte costituzionale, con  la  sentenza  n.  253 del 2003, e' intervenuta sull'art. 222 cod.  pen.,  che  imponeva  l'applicazione della misura di sicurezza del ricovero in un manicomio  giudiziario in caso di proscioglimento per  infermita'  psichica.  In  detta decisione la Corte ha affermato l'irragionevolezza di una norma  «che  esclude  ogni  apprezzamento  della  situazione  da  parte  del  giudice,  per  imporgli  un'unica  scelta,  che  puo'  rivelarsi,  in  concreto, lesiva del necessario equilibrio fra le diverse esigenze».

L'irragionevolezza dell'automatismo in questione emerge anche ove si  consideri che i provvedimenti di  sospensione  o  decadenza  dalla  potesta' genitoriale, attribuiti al Tribunale per i Minorenni, di cui  agli  artt.  330  e  333  cod.  civ.,  sono  adottati  all'esito   di  approfondita  analisi  della  situazione,  «solo  quando  vi  sia  la  ricorrenza di un pregiudizio agito dai  genitori  nei  confronti  dei  figli derivante da una mancata osservanza dei doveri  nascenti  dalla  titolarita' della potesta'».

Infatti, nella fattispecie in  questione vengono  in  rilievo  non soltanto  l'interesse  dello  Stato   all'esercizio   della   potesta' punitiva nonche' l'interesse  dell'imputato (e delle  altre  eventuali parti processuali) alla  celebrazione di un giusto processo,  condotto nel rispetto  dei   diritti  sostanziali  e  processuali  delle  parti stesse, ma anche  l'interesse del figlio minore a vivere e a  crescere nell'ambito   della   propria   famiglia,   mantenendo   un   rapporto equilibrato e  continuativo con ciascuno dei genitori,  dai  quali  ha diritto di  ricevere cura, educazione ed istruzione.

Sul punto pertanto  non puo'  che  condividersi  il  principio  di diritto affermato nella  recente sentenza della  Corte  costituzionale n. 31 del 2012 in  relazione all'illegittimita'  costituzionale  della sanzione accessoria  di cui art. 569 c.p. per cui quando si decide  in materia di potesta' di  genitori si incide  anche  sull'interesse  del minore oggetto di detta  potesta'.

Peraltro il diritto del minore al  mantenimento   di  un  rapporto continuativo ed equilibrato con i  propri  genitori   «costituisce  un interesse complesso, articolato in diverse situazioni  giuridiche, che hanno  trovato   riconoscimento   e   tutela   sia    nell'ordinamento internazionale sia in quello interno.
Quanto al  primo, la Convenzione sui diritti  del  fanciullo  (per quest'ultimo  dovendosi intendere «ogni essere  umano  avente  un'eta' inferiore  a   diciotto  anni,  salvo  se  abbia  raggiunto  prima  la maturita'  in   virtu'  della  legislazione  applicabile»,  ai   sensi dell'art. 1  della  Convenzione  stessa),  fatta  a  New  York  il  20 novembre 1989,  ratificata e resa esecutiva in  Italia  con  legge  27 maggio 1991, n.  176, dispone nell'art. 3, primo comma, che «in  tutte le  decisioni   relative  ai  fanciulli,  di  competenza   sia   delle istituzioni  pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle   autorita'   amministrative   o   degli   organi   legislativi,  l'interesse superiore del fanciullo deve  essere  una  considerazione  preminente». La Convenzione europea sull'esercizio  dei  diritti  dei  fanciulli, adottata dal Consiglio d' Europa a Strasburgo il 25 gennaio  1996, ratificata e resa esecutiva con legge 20 marzo 2003, n. 77, nel  disciplinare il processo decisionale nei procedimenti riguardanti  un  minore,  detta  le  modalita'  cui   l'autorita'   giudiziaria   deve  conformarsi «prima di giungere  a  qualunque  decisione»,  stabilendo  (tra l'altro) che l'autorita'  stessa  deve  acquisire  «informazioni  sufficienti  al  fine  di  prendere  una   decisione   nell'interesse  superiore del minore». La Carta dei diritti fondamentali  dell'Unione  europea  del  7  dicembre  2000,  adattata  il  12  dicembre  2007  a  Strasburgo, nell'art. 24, comma secondo, prescrive che «in tutti  gli  atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorita' pubbliche o da  istituzioni private, l'interesse superiore del minore deve  essere  considerato preminente»; e  il  comma  terzo  del  medesimo  articolo  aggiunge che «Il  minore  ha  diritto  di  intrattenere  regolarmente  relazioni personali e contatti diretti  con  i  due  genitori,  salvo  qualora  cio'  sia  contrario  al  suo  interesse».  Come  si   vede,  nell'ordinamento internazionale e' principio acquisito  che  in  ogni  atto comunque riguardante un minore  deve  tenersi  presente  il  suo  interesse, considerato  preminente.  E  non  diverso  e'  l'indirizzo  dell'ordinamento interno, nel quale l'interesse  morale  e  materiale  del minore ha assunto carattere di  piena  centralita',  specialmente  dopo la riforma attuata con legge 19 maggio 1975, n. 151 (Riforma del  diritto di famiglia), e dopo la riforma dell'adozione realizzata  con  la  legge  4  maggio  1983,  n.  184  (Disciplina   dell'adozione   e  dell'affidamento dei minori), come modificata dalla  legge  28  marzo  2001, n. 149, cui hanno fatto seguito una serie di leggi speciali che  hanno introdotto forme di tutela sempre piu' incisiva dei diritti del  minore.

Cio'  posto,  si  deve  osservare  che  la  legge   non  da'   una definizione della potesta' genitoriale, ma nell'art.   147  cod.  civ. prevede i doveri dei  coniugi  verso  i  figli,   individuandoli  come obblighi di «mantenere, istruire ed educare la  prole,  tenendo  conto delle capacita', dell'inclinazione naturale e  delle  aspirazioni  dei figli». La norma ripete la formula dell'art. 30,  primo  comma,  Cost. («E' dovere e diritto dei genitori mantenere,  istruire ed  educare  i figli, anche se nati fuori del matrimonio») e  dal combinato  disposto delle due disposizioni si evince il nucleo di  detta potesta', che  si collega all'obbligo dei genitori di assicurare  ai figli  un  completo percorso educativo, garantendo loro il   benessere,  la  salute  e  la crescita anche spirituali, secondo le   possibilita'  socio-economiche dei genitori stessi.

E'   evidente,   dunque,   che   la   potesta'   genitoriale,   se  correttamente esercitata, risponde all'interesse morale  e  materiale  del minore, il quale, dunque, e'  inevitabilmente  coinvolto  da  una  statuizione che di quella potesta' sancisca la perdita ovvero la  sua  sospensione.

E' possibile, e la  stessa  Costituzione  lo   prevede  (art.  30, secondo comma), che uno o entrambi i genitori si  rivelino incapaci di assolvere  i  loro  compiti,  con  conseguente   necessita'   per   il legislatore di disporre interventi sostitutivi  (artt. 330 e  seguenti cod. civ.). E del pari e' possibile che  la   condotta  di  uno  o  di entrambi i genitori sia idonea ad integrare gli  estremi di un  reato, in relazione al quale il legislatore, nel  ragionevole esercizio della sua discrezionalita', ritenga che, in  caso   di  condanna,  si  debba rendere applicabile la pena accessoria della  perdita della potesta'.

Tuttavia,  proprio  perche'  la   pronunzia  di  decadenza  va  ad incidere sull'interesse del minore  sopra indicato, non e' conforme al principio di  ragionevolezza,  e   contrasta  quindi  con  il  dettato dell'art. 3 Cost., il disposto della  norma censurata  che,  ignorando il detto interesse, statuisce la  perdita della potesta' sulla base di un mero automatismo, che preclude  al  giudice  ogni  possibilita'  di valutazione e di bilanciamento, nel  caso  concreto,  tra  l'interesse stesso e la necessita' di applicare  comunque la  pena  accessoria  in ragione della natura e delle  caratteristiche dell'episodio criminoso, tali da giustificare  la   detta  applicazione  appunto  a  tutela  di quell'interesse.

«E'  ragionevole,  pertanto,  affermare  che  il  giudice   possa  valutare, nel caso concreto, la sussistenza  di  detta  idoneita'  in  funzione della tutela dell'interesse del minore».

P.Q.M.


Tutto cio' premesso e rilevato, questo Tribunale, visto l'art. 23 e ss.  L. 11 marzo 1953 n. 87, dispone l'immediata trasmissione  degli atti  alla Corte Costituzionale sospendendo il giudizio in  corso  con  riferimento alla legittimita' costituzionale dell'art. 574  bis  c.p.  nella parte in cui stabilisce che, in caso  di  condanna  pronunciata  contro il genitore per il delitto di sottrazione e  trattenimento  di  minore all'estero consegua di diritto la sospensione  della  potesta'  genitoriale,  cosi'  precludendo  al  giudice  ogni  possibilita'  di  valutazione dell'interesse del minore nel caso concreto.
Manda alla cancelleria per i successivi adempimenti.
Firenze, addi' 17 aprile 2012

Il giudice: Cataldo