Ordinanza 15981 del 20 settembre 2012 Corte di Cassazione

Persecuzione tale da giustificare la concessione della protezione  internazionale - violazione di un diritto fondamentale - l’esistenza di  norme penali sanzionatorie degli atti omosessuali nel codice penale del  Senegal costituisce “di per sé una condizione generale di privazione del  diritto fondamentale di vivere liberamente la propria vita sessuale ed  affettiva

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE - 1

Rilevato che:


1.  Con ricorso del 15 aprile 2010 ***** cittadino senegalese. ha chiesto  al Tribunale di Trieste il riconoscimento dello status di rifugiato  politico o, in subordine, la concessione della protezione sussidiaria o  del permesso di soggiorno. Ha affermato di essere omosessuale e di non  poter vivere liberamente tale condizione nel proprio paese di origine -  che punisce come reato l'omosessualità - anche a causa dell'ostilità  dell'ambiente familiare e sociale;

2. Il Tribunale di Trieste con  sentenza del 25 ottobre 2010 - 9 febbraio 2011 ha respinto il ricorso e  la Corte di appello di Trieste ha respinto il reclamo avverso la  sentenza di primo grado.

3. Nella motivazione della sentenza la  Corte di appello ha affermato che la circostanza per cui l'omosessualità  è considerata un reato dall'ordinamento giuridico del Senegal è  irrilevante ai fini del riconoscimento della protezione perchè non è  possibile "inferire la situazione individuale di perseguitato da quella  generale di un paese (Cass. civ. 26822/2007).  Ha affermato inoltre la Corte territoriale che quand'anche risultasse  provata l'omosessualità del ricorrente non potrebbe comunque ritenersi,  sulla base delle circostanze riferite nel ricorso, che egli sia stato  oggetto di specifici e concreti atti di violenza e minacce ad opera  delle autorità dello Stato del Senegal tali da costringerlo ad  allontanarsi dal suo paese. Nè potrebbe ritenersi - secondo la sentenza  impugnata - che simili atti persecutori siano stati perpetrati da gruppi  di potere che trovino legittimazione da parte dello Stato o siano  comunque in grado di influenzarne la condotta sul piano dell'ordine  pubblico e della sicurezza. Secondo la Corte, quello che, in base alle  deduzioni del ricorrente, può ritenersi è "che lo stesso sia stato  maltrattato dai propri familiari i quali non accettavano che egli fosse  omosessuale" ma ciò non è sicuramente sufficiente, a giudizio della  Corte di appello, per la concessione della protezione richiesta;

4.  Ricorre per cassazione ***** con due motivi di impugnazione con i quali  deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 del decreto legislativo n. 251 del 19 novembre 2007 e dell'art. 8 del decreto legislativo n. 25 del 28 gennaio 2008 (art. 360 n. 3 c.p.c.) e omessa, insufficienza e/o  contraddittoria motivazione circa fatti e/o questioni controverse e  decisive ai fini del giudizio (art. 360. n. 5 c.p.c.).
Con il primo  motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per non aver valutato  adeguatamente le prove richieste che avrebbero condotto a confermare  gli assunti del ricorrente e per non aver attivato i poteri officiosi  necessari a una adeguata conoscenza della situazione legislativa e  sociale del paese di provenienza del ricorrente, con ciò violando il  criterio direttivo della legislazione comunitaria e italiana in materia  di istruzione ed esame delle domande di protezione internazionale. Con  il secondo motivo il ricorrente rileva che la Corte di appello ha errato  nel ritenere, con un argomento palesemente e insanabilmente illogico,  non desumibile la condizione individuale di perseguitato dalla  condizione generale del paese di provenienza, dato che la repressione  penale della omosessualità comporta necessariamente l'impedimento a  tutti i cittadini omosessuali di vivere liberamente la propria vita  sessuale e affettiva e quindi integra la privazione di un diritto  fondamentale;

Ritenuto che:


5. Entrambi i motivi di ricorso sono fondati.
Quanto  al secondo, che appare logicamente pregiudizievole all'esame del primo,  va riconosciuto, contrariamente a quanto ha fatto la Corte di appello,  che la sanzione penale degli atti omosessuali di cui all'art. 319 del  codice penale senegalese costituisce di per sè una condizione generale  di privazione del diritto fondamentale di vivere liberamente la propria  vita sessuale ed affettiva. Sul punto questa Corte si è già espressa con  la sentenza n. 16417/2007,  pronunciata su analoga richiesta di protezione internazionale di un  cittadino senegalese, laddove si è chiarito che per persecuzione deve  intendersi una forma di lotta radicale contro una minoranza che può  anche essere attuata sul piano giuridico e specificatamente con la  semplice previsione del comportamento che si intende contrastare come  reato punibile con la reclusione. Dispone la citata disposizione del  codice penale senegalese che: " Sans préjudice des peines plus graves  prévues par les alinéas qui précédent ou par les articles 320 et 321 du  présent Code. sera puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une  amende de 100.000 à 1.500.000 francs, quiconque aura commis un acte  impudique ou contre natura avec un individu de son sexe: Si l'acte a été  commis avec un mineur de 21 ans, le maximum de la peine sera toujours  prononcé". Per conseguenza le persone di orientamento omosessuale  sono costrette a violare la legge penale del Senegal e a esporsi a gravi  sanzioni per poter vivere liberamente la propria sessualità. Ciò  costituisce una grave ingerenza nella vita privata dei cittadini  senegalesi omosessuali che compromette grandemente la loro libertà  personale.
Tale violazione di un diritto fondamentale, sancito dalla  nostra Costituzione, dalla C.E.D.U. e dalla Carta dei diritti  fondamentali dell'Unione Europea, vincolante in questa materia, si  riflette, automaticamente, sulla condizione individuale delle persone  omosessuali ponendole in una situazione oggettiva di persecuzione tale  da giustificare la concessione della protezione richiesta;

6.  Quanto al secondo motivo deve rilevarsi che la Corte di appello ha  espresso un convincimento sulla reale condizione di omosessualità del  ricorrente non basato su un compiuto svolgimento dell'istruttoria, dato  che questi aveva chiesto di provare, attraverso la deposizione del suo  compagno, di essere omosessuale, al fine di escludere qualsiasi  strumentalità o abusività della sua richiesta di protezione  internazionale. La Corte di appello ha però ritenuto irrilevante tale  prova in conseguenze della sanzione penale contenuta nel codice  senegalese. Inoltre la Corte di appello ha ignorato completamente la  situazione sociale del paese, per ciò che concerne l'omofobia e i gravi  atti discriminatori e persecutori contro gli omosessuali denunciati dai  mezzi di informazione e da siti istituzionali e di organizzazioni non  governative;

7. Il ricorso va pertanto accolto e la causa rimessa  alla Corte di appello di Trieste perchè acquisisca le prove necessarie  al fine di acclarare o meno la condizione di omosessualità del  ricorrente e di accertare quale sia l'attuale situazione legislativa e  la condizione degli omosessuali nella società senegalese, nel rispetto  del criterio direttivo della legislazione comunitaria e italiana in  materia di istruzione ed esame delle domande di protezione  internazionale (Cass, civ. n. 27310 del 17 novembre 2008);

P.Q.M.


La Corte

accoglie

il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia per la decisione sulle  spese del giudizio di cassazione alla Corte di appello di Trieste in  diversa composizione;

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio 29 maggio 2012.

Il Presidente
Dott. Giuseppe Salmè


DEPOSITATO IN CANCELLERIA
20 SETTEMBRE 2012