Ordinanza n. 11582 del 10 luglio 2012 Corte di Cassazione

Il matrimonio celebrato non salva lo straniero dall'espulsione

Corte di Cassazione


Matrimonio  celebrato dopo il decreto di espulsione - il divieto di espulsione  dello straniero convivente con coniuge di nazionalità italiana non è  applicabile allorché lo straniero sia già destinatario di un  provvedimento di espulsione

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE - 1


ha pronunciato la seguente

ORDINANZA



Premesso


Con relazione ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. il Consigliere relatore ha esposto quanto segue:

«1.  - Il Giudice di pace di Catania ha respinto il ricorso del sig. *****,  cittadino albanese, avverso il decreto prefettizio di espulsione emesso  il 2 settembre 2010 ai sensi dell'art. 13, comma 2 lett. a) e b), d.lgs.  25 luglio 1998, n. 286, osservando che il matrimonio contratto dal  ricorrente con una cittadina italiana dopo essere stato espulso (e aver  ottemperato all'ordine di allontanamento del Questore) non incideva  sulla validità o efficacia dell'espulsione stessa.

2. - Il sig.  ***** ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi di  censura, cui non ha resistito l'autorità intimata.

3. — Il primo  motivo di ricorso, con il quale si chiede a questa Corte di "verificare  ... l'impatto sulla fattispecie contestata al ricorrente della cd.  "direttiva rimpatri" (direttiva 2008/115/CE)", è inammissibile per  genericità, non essendo dato comprendere, neppure dal successivo  svolgimento del motivo, in quale modo le disposizioni della richiamata  direttiva sarebbero state violate nella fattispecie in esame.

4. —  Il secondo motivo, con cui si ripropone la tesi dell'incidenza, sulla  efficacia dell'espulsione, del successivo matrimonio dell'espulso con  una cittadina italiana, è infondato, avendo questa Corte già avuto  occasione di chiarire che il divieto di espulsione dello straniero  convivente con coniuge di nazionalità italiana (art. 19, comma 2 lett.  c) d.lgs. n. 286 del 1998) non è applicabile allorché lo straniero sia  già destinatario di un provvedimento espulsivo (che gli sia stato,  altresì, debitamente comunicato): una siffatta estensione della portata  del divieto (eccedente la lettera della legge, che inequivocabilmente  prevede il divieto di espulsione per chi sia già coniugato) favorirebbe  la celebrazione di matrimoni strumentali e renderebbe inefficace ex  post, e per fatto sopravvenuto, l'atto di esercizio del potere espulsivo  che, invece, solo una espressa previsione di legge avrebbe potuto  rendere revocabile (Cass. 15753/2006; cfr. anche Cass. 16208/2006).»;

- che detta relazione è stata notificata all'avvocato del ricorrente e comunicata al P.M.;

- che non sono state presentate memorie o conclusioni scritte;


Considerato



che il Collegio condivide quanto osservato nella relazione sopra riportata;

che il ricorso va pertanto respinto;

che in mancanza di attività difensiva della parte intimata non v'è luogo a provvedere sulle spese processuali;


P.Q.M.



Rigetta

il ricorso.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18 aprile 2012.

DEPOSITA IN CANCELLERIA
10 LUGLIO 2012