Ordinanza n. 15129 del 10 settembre 2012 Corte di Cassazione

Ritardata presentazione dell'istanza di rinnovo del permesso di  soggiorno - espulsione - mancata traduzione del provvedimento di  espulsione nella lingua conosciuta dal ricorrente ma solo in inglese,  francese e spagnolo, lingue a lui non note

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Svolgimento del processo


*****  ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento del giudice  di pace di Macerata emesso l'1.2.11 con il quale veniva respinta  l'opposizione avverso il decreto di espulsione emesso dal prefetto di  Macerata il 15.10.10 a seguito di ritardata presentazione della istanza  di rinnovo del permesso di soggiorno.

L'Amministrazione dell'interno ha resistito con controricorso.

Con  i tre motivi di ricorso il ricorrente contesta il decreto impugnato  sotto due profili: mancata valutazione del fatto che il termine per la  presentazione della domanda di rinnovo non è perentorio nonché mancata  valutazione della documentazione attestante i giustificati motivi di  ritardo; mancata traduzione del provvedimento di espulsione nella lingua  conosciuta dal ricorrente ma solo in inglese, francese e spagnolo,  lingue a lui non note.

La prima doglianza appare fondata.

Questa Corte ha ripetutamente affermato che la spontanea presentazione, ai sensi dell'art. 13, comma secondo, lett. b), del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286,  della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno oltre il termine di  sessanta giorni dalla sua scadenza non consente l'espulsione automatica  dello straniero, la quale può essere disposta solo se la domanda sia  stata respinta per la mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti  richiesti dalla legge per il soggiorno dello straniero sul territorio  nazionale, mentre il ritardo nella presentazione può costituirne solo  indice rivelatore nel quadro di una valutazione complessiva della  situazione in cui versa l'interessato. (Cass. 7892/03, Cass. 8549/04, Cass. 18917/10).

Pertanto,  risultando che la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno era  stata sia pur tardivamente presentata , sarebbe stato obbligo  dell'Amministrazione esaminarla e, se del caso, respingerla (anche  ritenendo non sussistente la dedotta forza maggiore), ma non avrebbe  potuto la stessa Amministrazione semplicemente ignorarla procedendo ad  immediata espulsione.

La seconda doglianza è anch'essa fondata.

Appare  infatti da confermare il nuovo e recente indirizzo interpretativo di  questa Corte secondo cui, ad eccezione dei casi in cui la lingua dello  straniero sia rara e non facilmente conoscibile sul territorio  nazionale, l'amministrazione dell’interno deve predisporre testi  informatizzati dei provvedimenti di espulsione nelle lingue straniere  più comunemente parlate dagli immigranti stranieri (arabo, cinese,  albanese, russo etc.) in modo tale che, pur garantendosi le esigenze  dell'amministrazione di governare con celerità fenomeni complessi, si  assicuri tuttavia una informazione effettiva ed immediata allo straniero  a garanzia dei suoi diritti.(Cass. 3678/12).

In  tal senso la formula contenuta nei provvedimenti espulsivi circa  l’impossibilità di rinvenire un traduttore della lingua conosciuta dallo  straniero non appare rispondere adeguatamente ad un sindacato di  ragionevolezza e plausibilità nei casi in cui, come in quello di specie,  la lingua parlata dallo straniero (albanese) sia facilmente  suscettibile di essere posta alla base di provvedimenti espulsivi  informatizzati da notificare agli stranieri.

In conclusione ricorrono i requisiti di cui all'art. 375 c.p.c. per la trattazione in camera di consiglio.

P.Q.M.


Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera di Consiglio.

Considerato:

che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra;

che pertanto il ricorso va accolto con conseguente cassazione del provvedimento ;

che  sussistendo i requisiti di cui all'art.384 c.p.c. la causa può essere  decisa nel merito con annullamento del provvedimento di espulsione;

che l'amministrazione va condannata quale soccombente, al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo

P.Q.M.

Accoglie

il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e decidendo nel merito,  annulla il provvedimento di espulsione, condanna l'Amministrazione al  pagamento delle spese di causa liquidate in euro 1000,00 per onorari  oltre euro 200,00 per esborsi oltre spese generali ed accessori di  legge.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
il 10 settembre 2012