Ordinanza n. 16403 del 26 settembre 2012 Corte di Cassazione

Ricongiungimento familiare - diniego del visto - genitori ultrasessantenni

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE


Rilevato che


1. ***** ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello  di Genova che, in accoglimento dell'impugnazione del Ministero degli  Affari Esteri, ha dichiarato legittimo il provvedimento di diniego del  visto emesso dall'ambasciata italiana a Colombo (Sri Lanka) su richiesta  del padre del ricorrente in sede di ricongiungimento familiare. Il  ricorrente deduce:
a) violazione e falsa applicazione  dell'art 29 comma 7 del d.lgs. n.286/98 nonché dell'art. 6 numeri 1, 2 e  4 del D.P.R. n. 394/1999;
b) violazione e falsa applicazione  della direttiva 2003/86/CE in relazione ai principi del diritto  internazionale ed europeo nonché agli artt. 3,11, 29, 76 e 117 comma 1  della Costituzione;
c) violazione e falsa applicazione della  circolare esplicativa n. prot. 4660 emessa dal Ministero dell'Interno in  data 28 ottobre 2008;

2. Il Ministero degli Affari Esteri si difende con controricorso;

Ritenuto che


1. il ricorso sia manifestamente infondato per le ragioni espresse nel  controricorso dal Ministero in quanto la giurisprudenza di questa Corte  (cfr. da ultimo Cass. civ. n. 7219/2011)  ha chiarito che, in tema di disciplina dell'immigrazione, il rilascio  del visto di ingresso allo straniero, richiedente il ricongiungimento  familiare, si configura come l'atto conclusivo di un procedimento  amministrativo a formazione complessa, il quale coinvolge sia le  determinazioni espresse dalla Questura, sia le valutazioni dell'Autorità  consolare, di guisa che, dovendo gli atti e i provvedimenti  amministrativi essere formati nel rispetto della normativa vigente al  momento della loro emanazione, il sopravvenire di una nuova legge  durante lo svolgimento del procedimento comporta l'applicazione del  principio "tempus regit actum", nel senso che ciascuna delle fasi va  sottoposta alla disciplina della legge vigente nei tempo in cui viene  compiuta. Pertanto, lo "ius superveniens", costituito dall'art. 23 della  legge 30 luglio 2002, n. 189, che ha modificato la lettera c) dell'art.  29 d.lgs. n. 286 del 1998,  aggiungendo alla frase "genitori a carico" la proposizione "qualora non  abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza ovvero  genitori ultrasessantacinquenni qualora gli altri figli siano  impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di  salute", deve essere applicato qualunque sia la fase del procedimento, e  quindi anche dopo il rilascio del nulla osta e sino alla concessione  del visto di ingresso;

2. è inoltre infondata la questione  di costituzionalità, alla luce della giurisprudenza della Corte  Costituzionale (cfr. C. Cost. n. 224/2005). In riferimento agli artt. 2,  3, 29 e 10 Cost., dell'art. 29, comma 1, lettera c), del d. Igs. 25  luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 23 della legge 30 luglio  2002, n, 189, - il quale consente allo straniero di chiedere il  ricongiungimento per i genitori a carico, qualora non abbiano altri  figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero per i genitori  ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al  loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute -  l'inviolabilità del diritto all'unità familiare è certamente invocabile e  deve ricevere la più ampia tutela con riferimento alla famiglia  nucleare, eventualmente in formazione, e, quindi, in relazione al  ricongiungimento dello straniero con il coniuge e con i figli minori; ma  il principio contenuto nell'art. 29 Cost. non ha una estensione così  ampia da ricomprendere tutte le ipotesi di ricongiungimento di figli  maggiorenni e genitori, in quanto nel rapporto tra figli maggiorenni,  ormai allontanatisi dal nucleo di origine, e genitori l'unità familiare  perde la caratteristica di diritto inviolabile costituzionalmente  garantito, aprendosi contestualmente margini che consentono al  legislatore di bilanciare "l'interesse all'affetto" con altri interessi  di rilievo.

3. Secondo tale giurisprudenza le disposizioni  dettate dal decreto legislativo n. 286 del 1998 tutelano il diritto  dello straniero, regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, a  mantenere l'unità del suo nucleo familiare, prevedendo la possibilità  del ricongiungimento familiare che, nella sussistenza delle condizioni  regolate dall'art. 29, può essere chiesto in particolare per il coniuge e  per i figli minori a carico; il legislatore può legittimamente porre  dei limiti all'accesso degli stranieri nel territorio nazionale,  effettuando un «corretto bilanciamento dei valori in gioco», poiché  sussiste in materia un'ampia discrezionalità legislativa limitata solo  dal vincolo che le scelte non risultino manifestamente irragionevoli, il  che non è dato ravvisare nella scelta del legislatore del 2002 dì  limitare il ricongiungimento alle ipotesi in cui vi sia una effettiva e  grave situazione di bisogno di quei familiari che non possono in alcun  modo soddisfare autonomamente le proprie esigenze primarie di vita, non  avendo nemmeno altri figli nel paese di origine in grado di sostentarli.  Ciò vale anche per le ragioni di solidarietà familiare, essendo, anzi,  in tal caso, ancora più ampio l'ambito di detta discrezionalità, in  quanto il concetto di solidarietà non implica necessariamente quello di  convivenza, potendosi ben adempiere il relativo obbligo mediante  modalità diverse dalla convivenza.

4. sussistono i  presupposti per la trattazione della controversia in camera di  consiglio, in relazione all'esistenza di una giurisprudenza consolidata  in materia, la cui applicazione dovrebbe portare anche in questo caso  alla dichiarazione di inammissibilità o al rigetto del ricorso.

Ritenuto che


1. La relazione appare pienamente condivisibile e pertanto il ricorso va  respinto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del  giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Rigetta

il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese  processuali giudizio di cassazione che liquida in euro 1.000 oltre spese  prenotate a debito.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
il 26 settembre 2012