Ordinanza n. 1834 del 11 maggio 2012 Consiglio di Stato

Diniego rinnovo permesso di soggiorno - convivenza in Italia con la  moglie, la quale ha fatto richiesta di permesso di soggiorno per motivi  familiari ed è in attesa di un figlio

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)


ha pronunciato la presente

ORDINANZA


sul  ricorso numero di registro generale 2890 del 2012, proposto da: *****,  rappresentato e difeso dall'avv. Sandro Canestrini, con domicilio eletto  presso Olivia Polimanti in Roma, via Taro N. 25;

contro


Ministero  dell'Interno, Questura di Trento, rappresentati e difesi  dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via  dei Portoghesi, 12;

per la riforma


dell'ordinanza  cautelare del T.R.G.A. - DELLA PROVINCIA DI TRENTO n. 00028/2012, resa  tra le parti, concernente diniego rinnovo permesso di soggiorno;

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Trento;

Vista  la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale  di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente  in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella  camera di consiglio del giorno 11 maggio 2012 il Cons. Alessandro  Palanza e uditi per le parti l’avvocato Barracca su delega di Canestrini  e l’avvocato dello Stato Chiarina Aiello;

Considerato che il  provvedimento impugnato non fa cenno alla situazione familiare dello  straniero e alla sua attuale condizione di convivenza in Italia con la  moglie, la quale ha fatto richiesta di permesso di soggiorno per motivi  familiari ed è in attesa di un figlio;

Rilevato che , alla luce  della giurisprudenza di questa Sezione, situazioni familiari  costituitasi o in via di regolarizzazione in Italia, siano pienamente  assimilabile alla situazione di ricongiungimento familiare e siano  meritevoli della stessa tutela prevista dall’art. 5, comma 5, secondo  periodo del D.Lgs. n. 286/1998, come modificato dal D.Lgs. n. 5/2007,  nel senso di richiedere all’Amministrazione una valutazione ponderata  dei legami familiari e della durata del soggiorno in Italia rispetto  alla gravità del reato cui si riferisce la condanna e alla effettiva  persistenza di ragioni di tutela della sicurezza e tranquillità  pubblica;

Valutata la gravità del danno derivante alla parte appellante dall’esecuzione del provvedimento impugnato.

P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

Accoglie

l'appello (Ricorso numero: 2890/2012) e, per l'effetto, in riforma  dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado.

Ordina  che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar  per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art.  55, comma 10, cod. proc. amm.

Spese compensate per la presente fase cautelare.

La  presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata  presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione  alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/05/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)