Ordinanza n. 270 del 28 novembre 2012 Corte Costituzionale

Cittadini stranieri ammessi al patrocinio a spese dello Stato, in  procedimenti civili aventi ad oggetto il riconoscimento dello status di  rifugiato politico - dichiara la manifesta infondatezza della questione  di legittimità costituzionale dell’articolo 130 del decreto del  Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle  disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di  giustizia)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE




ha pronunciato la seguente

ORDINANZA


nei  giudizi di legittimità costituzionale dell’articolo dell’articolo 130  del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115  (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia  di spese di giustizia), promossi dal Tribunale ordinario di Roma con  quattro ordinanze del 21 settembre 2011, rispettivamente iscritte ai nn.  6, 7, 8 e 9 del registro ordinanze 2012 e pubblicate nella Gazzetta  Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell’anno 2012.

Visti gli atti di costituzione di A. G. nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 23 ottobre 2012 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano;

uditi  gli avvocati Giampiero Amorelli e Marco Annecchino per A. G. e  l’avvocato dello Stato Maurizio Di Carlo per il Presidente del Consiglio  dei ministri.

Ritenuto che, con quattro ordinanze di identico  contenuto, tutte depositate in data 21 settembre 2011, il Tribunale  ordinario di Roma ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 24,  secondo e terzo comma, 53, primo comma, 111, primo comma, e 117, primo  comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale  dell’articolo 130 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio  2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari  in materia di spese di giustizia), nella parte in cui prevede che, in  caso di ammissione al beneficio della difesa a spese dello Stato del non  abbiente in controversie in materia civile, il giudice, allorché  provvede alla liquidazione dei compensi spettanti al difensore, deve  tenere conto che questi «sono ridotti della metà»;

che il  rimettente precisa di essere chiamato a giudicare sulla opposizione  proposta da un avvocato – il quale ha difeso dei cittadini stranieri,  ammessi al patrocinio a spese dello Stato, in procedimenti civili aventi  ad oggetto il riconoscimento dello status di rifugiato politico –  avverso i decreti con i quali, in relazione ai predetti giudizi, sono  state liquidate le sue competenze;

che fra le lagnanze  dell’opponente vi è quella legata all’avvenuta riduzione delle  competenze nella misura della metà, operata ai sensi dell’art. 130 del  d.P.R. n. 115 del 2002;

che il rimettente, ricostruite la  modalità applicative della disposizione in questione – nel senso che il  giudice, effettuata la liquidazione entro il limite degli importi medi  previsti in funzione del valore della controversia, deve dimezzare  l’importo così determinato ed attribuirlo al professionista solo nella  misura così risultante –, ha, preliminarmente, escluso la tacita  abrogazione della disposizione censurata per effetto della entrata in  vigore dell’art. 2, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223  (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il  contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché  interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale),  convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, il  quale prevede che «il giudice provvede alla liquidazione delle spese di  giudizio e dei compensi professionali, in caso di (…) gratuito  patrocinio, sulla base della tariffa professionale»;

che, in  particolare, ad avviso del rimettente la previsione normativa  sopravvenuta – resasi necessaria onde chiarire che il meccanismo di  liberalizzazione delle tariffe, introdotto dallo stesso decreto-legge n.  223 del 2006, opera limitatamente ai rapporti di natura contrattuale  fra professionista e cliente e non laddove la liquidazione intervenga ex  officio – non esclude la operatività di altri meccanismi modificativi,  fissati dalla legge, atti ad incidere sulla liquidazione tramite  tariffa;

che – quanto alla rilevanza della questione nei giudizi a  quibus – il rimettente precisa di essere chiamato a sindacare il  provvedimento di liquidazione emesso sulla base della normativa  censurata che egli, pertanto, è tenuto ad applicare in sede di gravame;

che,  per ciò che concerne la non manifesta infondatezza della questione, il  rimettente ritiene che la disposizione violerebbe diversi parametri  costituzionali: vale a dire gli artt. 3, 24, 53, 111 e 117, comma primo,  della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6, primo comma,  della Convenzione europea dei diritti umani, ratificata e resa esecutiva  con legge 4 agosto 1955, n. 848;

che, con riferimento all’art. 3  della Costituzione, espressivo del principio di eguaglianza, ritiene il  Tribunale di Roma che molteplici siano i profili di illegittimità  costituzionale riscontrabili nella disposizione censurata;

che,  essa, infatti, determinerebbe una disparità di trattamento in funzione  della natura, civile o penale, del processo in relazione al quale sono  stati liquidati i compensi al professionista il cui cliente sia stato  ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, posto che  l’abbattimento dei compensi liquidati dal giudice non opera in materia  penale;

che – non ignaro che analoga questione di legittimità  costituzionale già è stata in passato decisa da questa Corte, nel senso  della sua manifesta infondatezza, sulla base della incomparabilità fra i  due modelli processuali cui fa sfondo la diversità degli interessi  coinvolti dai medesimi – il rimettente auspica un superamento di tali  decisioni, argomentando che la diversità degli interessi coinvolti non  comporta che quelli implicati nei giudizi civili siano di minore dignità  ed importanza, potendo, come nei giudizi a quibus, concernere diritti  fondamentali della persona;

che, aggiunge, la diversità fra i due  modelli processuali, frutto della diversità degli interessi implicati,  non giustificherebbe comunque la diversità fra i criteri di  remunerazione degli avvocati interessati, in quanto la distinzione fra  le situazioni soggettive tutelate riguarderebbe solo le parti dei  giudizi non anche i loro difensori che hanno uguale diritto a vedere  compensato il proprio impegno;

che, per il rimettente,  un’ingiustificata disparità di trattamento sarebbe ravvisabile,  nell’ambito dello stesso sistema del processo civile, fra la posizione  dell’avvocato che abbia difeso una parte ammessa al patrocinio a spese  dello Stato e quella di chi abbia difeso una parte ordinaria, posto che i  criteri di determinazione dei compensi professionali degli avvocati  sono ancorati a fattori – quali il valore della controversia, la sua  complessità, la quantità dell’opera prestata, la sua qualità nonché il  risultato conseguito – per i quali è indifferente se a pagare il  compenso sia direttamente il cliente ovvero un terzo, che in questo caso  è lo Stato a ciò tenuto dall’esigenza di adempiere ad un dovere di  solidarietà sociale;

che sarebbe perciò privo di ragionevole  giustificazione lo “svilimento” dell’opera professionale resa dal  difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato e la  “devalorizzazione” delle identiche prestazioni in funzione del fatto che  siano prestate o meno in favore di persona ammessa al detto beneficio;

che,  prosegue il rimettente, ciò avrebbe altresì l’effetto, stante la minore  remuneratività della prestazione professionale offerta in favore di chi  sia stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, di restringere il  numero degli avvocati cui il non abbiente potrà rivolgersi rispetto a  quello da cui potrà attingere il cliente che paghi direttamente il  professionista;

che pertanto, chiarisce il rimettente, la minore  appetibilità degli incarichi di patrocinio a spese dello Stato per il  professionista che esercita in materia civile fa sì che il cliente non  abbiente si trovi a poter scegliere il proprio avvocato fra un numero  inferiore di professionisti rispetto a quelli da cui può attingere il  cliente ordinario;

che tale discriminazione, fondata su ragioni economiche, è, come tale, “sospetta” di illegittimità costituzionale;

che  essa, aggiunge il rimettente, non è, peraltro, frutto immediato della  disparità economica esistente fra diversi cittadini, ma è la conseguenza  del dettato legislativo che, anziché rimuovere gli ostacoli di ordine  economico che limitano l’eguaglianza dei cittadini, ne erige uno dove  non esisteva, né aveva ragione di esistere;

che il rimettente  osserva ancora come la descritta disparità di trattamento può  manifestarsi anche all’interno del singolo processo, ove una delle parti  sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, risultando  violato, in tali casi il principio della “parità delle armi” nel  processo, garantito dall’art. 111 della Costituzione;

che,  ritiene il giudice a quo, le predette violazioni contrastino anche con  il dettato dell’art. 24, secondo e terzo comma, della Costituzione,  nonché dell’art. 117, primo comma, della Costituzione, stante il  contrasto della disposizione censurata con l’art. 6, primo comma, della  CEDU, il quale assicura “l’effettività dell’accesso al tribunale” e la  “parità delle armi”;

che l’unica finalità rinvenuta dal  rimettente nel censurato art. 130 del d.P.R. n. 115 del 2002 è quella di  realizzare un risparmio di spesa in favore dell’Erario, finalità che,  più volte, la Corte di Strasburgo ha ritenuto insufficiente a  giustificare il sacrificio di un diritto garantito dalla Convenzione ;

che,  segnala il giudice a quo, la riduzione dei compensi determinata  dall’art. 130 del d.P.R. n. 115 del 2002 opererebbe, in maniera del  tutto eterogenea rispetto al predetto scopo, anche nel caso di condanna  della controparte del non abbiente alla rifusione delle spese giudiziali  in favore di questo, in una ipotesi, cioè, in cui non sarebbero,  comunque, interessate le finanze dello Stato;

che, per il rimettente, la disposizione censurata violerebbe altresì l’art. 53 della Costituzione;

che,  osserva il rimettente, l’utilità economica della attività prestata  dall’avvocato, liquidata in base a tariffe legalmente approvate,  corrisponde alla somma determinata, in applicazione di quelle, dal  giudice;

che da ciò conseguirebbe il credito, da parte  dell’avvocato che abbia prestato la propria opera a difesa di un non  abbiente in un giudizio civile, della integrale somma liquidata dal  giudice;

che di essa, però, egli ne riceve solo una quota pari  alla metà, la quale, aggiungendosi alle altre entrate del  professionista, va a costituire il suo reddito imponibile, sul quale  calcolare la relativa imposta;

che il restante 50% rimane nella  disponibilità dell’Erario il quale, pertanto, consegue un beneficio  economico equivalente a quello che realizzerebbe ove il professionista,  ricevuta integralmente la somma a lui dovuta, ne dovesse riversare allo  Stato, in aggiunta a quanto deve versare a titolo di imposta, la metà;

che siffatta attribuzione patrimoniale a favore dello Stato è, per il rimettente, assimilabile ad un’entrata tributaria;

che  gli effetti favorevoli per l’Erario di tale meccanismo, secondo la  ricostruzione operata dal rimettente, sarebbero ancora più evidenti nel  caso in cui la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia  risultata vittoriosa in giudizio, poiché in tale ipotesi il giudice, nel  condannare il soccombente a corrispondere alle casse dello Stato le  spese di lite, non potrebbe che determinarne l’ammontare applicando,  senza abbattimenti, le tariffe forensi, con la conseguenza che l’Erario  incasserà dal soccombente l’intera somma liquidata dal giudice, ma ne  riverserà al difensore della parte ammessa al beneficio solo la metà,  trattenendo il resto, fatto che costituisce una vera e propria entrata  tributaria;

che, non essendo quest’ultima calcolata in base ad  aliquote previste per legge né rapportata al reddito imponibile del  professionista e prescindendo il suo ammontare da ogni considerazione in  ordine alla capacità contributiva di quest’ultimo o, eventualmente,  della parte abbiente soccombente, la norma che la dispone è in contrasto  con l’art. 53 della Costituzione;

che in ciascuno degli  incidenti di costituzionalità si è costituito, con comparse di identico  contenuto, il ricorrente nei giudizi a quibus, contestando in linea di  principio la ammissibilità della questione di legittimità costituzionale  dell’art. 130 del d.P.R. n. 115 del 2002 in quanto tale norma deve  intendersi abrogata per effetto della entrata in vigore dell’art. 2,  comma 2, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con  modificazioni, nella legge n. 248 del 2006;

che, se tale tesi non  fosse condivisa dalla Corte, la parte privata si associa alla richiesta  di dichiarazione di illegittimità costituzionale;

che è  intervenuto nel giudizio, rappresentato e difeso dalla Avvocatura  generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri  concludendo per la infondatezza della questione;

che la difesa  pubblica ricorda, infatti, come la giurisprudenza della Corte abbia già  escluso la illegittimità costituzionale della disposizione censurata,  osservando che: a) la garanzia del diritto di difesa non esclude che il  legislatore lo moduli sulla base di scelte discrezionali non  irragionevoli; b) la differente disciplina del processo penale e di  quello civile è giustificata dalla incomparabilità dei due modelli  processuali; c) la diversità degli interessi in giuoco nel processo  penale ed in quello civile giustifica la diversa disciplina della  liquidazione degli onorari spettanti agli avvocati che si siano  impegnati in essi; d) la circostanza che il difensore del non abbiente  nel processo civile sia tenuto a prestare la propria opera per un  compenso inferiore ai minimi tariffari, a prescindere dall’avvenuta  abrogazione della inderogabilità di questi, non è fonte di illegittimità  trovando fondamento in una norma di legge;

che l’affermata  menomazione del diritto di difesa della parte non abbiente e la  paventata frustrazione del diritto di accesso alla giustizia in  condizione di parità delle armi, presuppongono che il difensore di  questa, in ragione della minore prospettiva di guadagno, offra una  prestazione professionale non adeguata;

che tale dato non può  essere sostenuto in via di principio come effetto della norma censurata,  rilevando, qualora si verificasse nel singolo caso, sul piano della  deontologia forense;

che, in assenza di valide ragioni per  discostarsene, l’Avvocatura chiede che siano confermate le precedenti  decisioni della Corte;

che la difesa privata ha depositato,  peraltro tardivamente, ampie memorie illustrative a conferma delle già  rassegnate conclusioni.

Considerato che, con quattro ordinanze di  identico contenuto, il Tribunale ordinario di Roma ha sollevato  questione incidentale di legittimità costituzionale dell’articolo 130  del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115  (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia  di spese di giustizia), nella parte in cui prevede che, in caso di  ammissione al beneficio della difesa a spese dello Stato del non  abbiente in controversie in materia civile, il giudice, allorché  provvede alla liquidazione dei compensi spettanti al difensore, deve  tenere conto che questi «sono ridotti della metà»;

che, secondo  l’avviso del rimettente, detta disposizione si porrebbe in contrasto con  gli artt. artt. 3, 24, secondo e terzo comma, 53, 111, primo comma, e  117, primo comma, della Costituzione;

che, in particolare, il  principio di eguaglianza sarebbe violato in ragione del deteriore  criterio di determinazione dei compensi spettanti ai professionisti che  difendono i soggetti non abbienti, e pertanto ammessi al beneficio del  patrocinio a spese dello Stato, nei giudizi civili (recte: in  considerazione di quanto dispone l’intitolazione del Titolo IV del  d.P.R. n. 115 del 2002 al cui interno è inserito il censurato art. 130:  nonché in quelli amministrativi, tributari e contabili), rispetto a  quello, più vantaggioso, applicabile ai professionisti che difendono i  soggetti non abbienti nei giudizi penali;

che, secondo il  rimettente, la disparità di trattamento, sarebbe, altresì, ravvisabile,  anche fra difensori operanti nel comune ambito del processo civile  (recte: nonché in quelli amministrativi, tributari e contabili), nel  diverso criterio di determinazione ope iudicis dei compensi in ragione  della circostanza che la difesa sia resa in favore di soggetto abbiente  ovvero di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato;

che,  ancora, sarebbe violato il principio di eguaglianza, poiché, data la  minore rimuneratività delle difese svolte nei giudizi civili (recte:  nonché in quelli amministrativi, tributari e contabili) in favore di  soggetti ammessi al patrocinio a spese delle Stato, questi ultimi si  troverebbero a poter scegliere il proprio patrono attingendo da un  bacino di professionisti più ristretto di quello da cui possono  attingere gli altri litiganti;

che, secondo il rimettente,  sarebbero, in tal modo, violati anche: a) l’art. 24, secondo e terzo  comma, della Costituzione, stante la derivante violazione del diritto di  difesa; b) l’art. 111, primo comma, della Costituzione, data la  violazione del principio di “parità delle armi” fra le parti nel  processo; c) l’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione  all’art. 6, primo comma, della Convenzione europea dei diritti umani,  ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, in quanto,  in assenza di uno scopo legittimo, sarebbe limitata, per il soggetto  ammesso al patrocinio a spese dello Stato, l’effettività del “diritto di  accesso al tribunale”;

che, prosegue il rimettente, la  disposizione in esame – realizzando un prelievo tributario, nella misura  della metà dei compensi liquidabili al professionista che abbia difeso  il non abbiente nel giudizio civile (recte: nonché in quelli  amministrativi, tributari e contabili), a carico o del professionista  medesimo ovvero, in caso di condanna del contraddittore di chi sia stato  ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato alla rifusione  delle spese di lite, di quest’ultimo soggetto – violerebbe l’art. 53  della Costituzione prescindendo il predetto prelievo sia da aliquote  predeterminate che dalla “capacità contributiva” dei soggetti incisi;

che  i giudizi scaturiti dalla quattro ordinanze di rimessione, data la  identità della questione da essi sollevata, debbono essere riuniti per  essere definiti con un’unica decisione;

che, preliminarmente,  deve essere valutata, sotto il profilo della perdurante rilevanza della  sollevata questione di legittimità costituzionale, la incidenza sul  presente giudizio della entrata in vigore del decreto-legge 24 gennaio  2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle  infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, nella  legge 24 marzo 2012, n. 27, che, all’art. 9, prevede, rispettivamente  al comma 1, la abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate  nel sistema ordinistico (fra le quali vi è la professione forense), e,  al comma 5, che «sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la  determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di  cui al comma 1»;

che, tuttavia, precisa il comma 3 del medesimo  art. 9 (significativamente inserito in sede di conversione in legge  dell’originario decreto), «le tariffe vigenti (…) continuano ad  applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, fino  alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma  2» (vale a dire dei provvedimenti con cui sono fissati i parametri di  riferimento sulla base dei quali deve essere liquidato il compenso del  professionista nel caso di determinazione da parte di un organo  giurisdizionale);

che, per ciò che concerne le professioni  vigilate dal Ministero della giustizia (fra le quali vi è quella  forense), è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n. 195 del 22 agosto 2012, per il fine sopra indicato, il decreto  ministeriale 20 luglio 2012, n. 140 (Regolamento recante la  determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo  giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate  dal Ministero della Giustizia ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge  24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 24  marzo 2012, n. 27), il quale, per quanto qui interessa, prevede,  all’art. 41, che le disposizioni in esso contenute si applicano alle  liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, fissata, dal  successivo art. 42, nel giorno successivo a quello di pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale;

che, pertanto, siffatto ius novum non  interferisce sui giudizi a quibus, concernenti liquidazioni di compensi  già da tempo operate sulla base della scrutinanda previgente normativa,  sicché, quanto al profilo ora esaminato, la questione prospettata dal  rimettente è tuttora rilevante;

che, sempre in limine litis, va  esaminata la eccezione di inammissibilità della questione – dedotta  dalla costituita parte privata nei giudizi a quibus e ribadita di fronte  a questa Corte anche in sede di discussione orale – argomentata sulla  base della asserita implicita abrogazione della disposizione censurata a  seguito della entrata in vigore dell’art. 2, comma 2, del decreto-legge  4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e  sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spese  pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto  all’evasione fiscale), convertito, con modificazioni, nella legge 4  agosto 2006, n. 248, secondo il quale «il giudice provvede alla  liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali, in  caso di (…) gratuito patrocinio, sulla base della tariffa  professionale»;

che siffatta eccezione va disattesa in quanto è  del tutto plausibile l’interpretazione fornita dal Tribunale di Roma  nelle ordinanze di rimessione, secondo cui l’indicazione della “tariffa  professionale” quale base di calcolo per la liquidazione giudiziale dei  compensi spettanti al difensore di chi sia ammesso al patrocinio a spese  dello Stato – tale è, infatti, chiaramente l’istituto che il  legislatore intende richiamare allorché si riferisce al “gratuito  patrocinio”– non impedisce che tale indicazione sia integrata da altre  equiordinate disposizioni normative che, senza contraddirlo, modulino,  in funzione di specifiche esigenze, il predetto criterio generale;

che la questione è manifestamente infondata, sotto tutti i profili dedotti dal rimettente;

che,  con riferimento alla asserita disparità di trattamento esistente fra  avvocati i quali, in difesa di soggetti ammessi al patrocinio a spese  dello Stato, esercitino il loro ministero di fronte agli organi della  giustizia penale, ed avvocati che, invece, operino, in difesa di  soggetti aventi la medesima caratteristica, di fronte agli organi della  giurisdizione civile, amministrativa, contabile o tributaria, questa  Corte osserva che la relativa questione già è stata esaminata e definita  nel senso della manifesta infondatezza, sulla base del rilievo che, per  un verso, «la intrinseca diversità dei modelli del processo civile e di  quello penale non consente alcuna comparazione» fra le discipline ad  essi applicabili (ordinanza. n. 350 del 2005) e che, per altro verso, la  «diversità di disciplina fra la liquidazione degli onorari e dei  compensi nel processo civile e nel processo penale trova fondamento  nella diversità delle situazioni comparate» (ordinanza n. 201 del 2006  che, a sua volta, riprende l’ordinanza n. 350 del 2005), laddove è di  tutta evidenza che nel rimarcarsi la diversità fra «gli interessi  civili» e le «situazioni tutelate che sorgono per effetto dell’esercizio  della azione penale» non si vuole affatto alludere ad una gerarchia di  valori fra gli uni e le altre, ma esclusivamente alla indubbia  distinzione fenomenica esistente fra di loro, tale da escludere una  valida comparazione fra istituti che concernano ora gli uni ora le  altre;

che, riguardo alla disparità di trattamento fra avvocati  che, parimenti operando di fronte agli organi della giurisdizione  civile, amministrativa, tributaria o contabile, vedono i loro compensi  ridotti della metà nell’ipotesi in cui la liquidazione giudiziale  concerna difese apprestate nei confronti di soggetti ammessi al  patrocinio a spese dello Stato, questa Corte ritiene di doverla  escludere;

che, neppure in questo caso, la diversa disciplina  applicabile alle distinte fattispecie, una delle quali, quella relativa  ai non abbienti, è connotata da «peculiari connotati pubblicistici»  (ordinanza n. 387 del 2004) – che hanno indotto questa Corte a ritenere  (sentenza n. 114 del 1964), in vigenza di una precedente formulazione  dell’art. 128, secondo comma, del codice di procedura penale, che  prevedeva, in materia penale, l’obbligo della difesa gratuita dei non  abbienti, non fondata la questione di costituzionalità allora posta con  riferimento agli artt. 24 e 35 Cost. in quanto si trattava di una  prestazione obbligatoria, radicata nell’art. 23 Cost., che aveva «la sua  ragione nell’interesse pubblico» – non riscontrabili nell’altra, esula  rispetto al margine di ampia discrezionalità di cui il legislatore gode  nel dettare le norme processuali (da ultimo ordinanza n. 26 del 2012),  nel cui novero sono comprese anche quelle in materia di spese di  giustizia (ordinanza n. 446 del 2007);

che, sempre con  riferimento alla violazione dell’art. 3 della Costituzione – questa  volta sospettata nella esistenza di una più ridotta platea di  professionisti disposta a difendere in sede civile, amministrativa,  tributaria o contabile, data la minore rimuneratività di tale attività, i  soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, rispetto a quella  cui può attingere il soggetto ordinario – questa Corte ritiene, per un  verso, che la censura sollevata dal rimettente si risolva palesemente  nella doglianza avverso un – peraltro solo postulato – inconveniente di  fatto non direttamente riconducibile alla applicazione della  disposizione censurata ma, semmai, cagionato da scelte professionali del  ceto forense;

che, per altro verso, più volte, questa Corte ha  escluso la illegittimità costituzionale di disposizioni normative che  impongono dei limiti nella scelta del difensore – ora attraverso la  individuazione di speciali elenchi da cui attingere (ordinanza n. 387  del 2004; ordinanza n. 374 del 2003) ora determinando al medesimo scopo,  ambiti territoriali di riferimento (sentenza n. 394 del 2000) –  ogniqualvolta ne sia comunque assicurata una ampia possibilità di  scelta, circostanza quest’ultima senza dubbio riscontrabile nel caso di  specie, tenuto conto che lo stesso rimettente indica, per il circondario  di sua competenza, in alcune migliaia il numero di professionisti  abilitati al patrocinio a spese dello Stato;

che l’insussistenza  dei predetti vizi di costituzionalità esclude anche la fondatezza delle  censure aventi ad oggetto la violazione degli artt. 24, secondo e terzo  comma, 111, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, data la  loro derivazione dalla affermata violazione del principio di  uguaglianza;

che, infine, anche per quanto concerne l’asserito  contrasto fra la richiamata disposizione legislativa e l’art. 53 della  Costituzione, la questione di legittimità costituzionale è  manifestamente infondata;

che, per un verso, deve essere escluso –  diversamente da quanto, invece, sostenuto dal rimettente – che, ove sia  pronunziata condanna alle spese di giudizio a carico della controparte  del soggetto ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, vi  sia una iniusta locupletatio dell’Erario, atteso che, anche  recentemente, la giurisprudenza di legittimità ha puntualizzato che la  somma che, ai sensi dell’art. 133 d.lgs. n. 115 del 2002, va rifusa in  favore dello Stato deve coincidere con quella che lo Stato liquida al  difensore del soggetto non abbiente (Corte di cassazione, Sez. VI  penale, 8 novembre 2011, n. 46537);

che, per altro verso, nel  meccanismo attraverso il quale si procede alla liquidazione dei compensi  spettanti al difensore che abbia difeso in giudizi diversi da quelli  penali la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, e che  comporta l’abbattimento nella misura della metà della somma risultante  in base alle tariffe professionali, non è dato riscontrare alcuna forma  di prelievo tributario, trattandosi semplicemente di una, parzialmente  diversa, modalità di determinazione dei compensi medesimi –  giustificata, per come dianzi dimostrato, dalla diversità, rispetto a  quelli penali, dei procedimenti giurisdizionali cui si riferisce – tale  da condurre ad un risultato economicamente inferiore rispetto a quello  cui si sarebbe giunti applicando il criterio ordinario.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE


riuniti i giudizi,

dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale  dell’articolo 130 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio  2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e  regolamentari in materia di spese di giustizia), sollevata, in  riferimento agli articoli 3, 24, secondo e terzo comma, 53, primo comma,  111, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale  ordinario di Roma con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 28 novembre 2012.