Ordinanza n. 326 del 2 dicembre 2011 Corte Costituzionale (GU n. 51 del 7-12-2011 )

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Straniero  e apolide - Conversione del titolo di soggiorno  rilasciato per "minore  eta'" in quello per "lavoro subordinato"  -  Estensione   della  disciplina originariamente prevista per i  soli  minori  "non    accompagnati" ai minori affidati ai sensi dell'art. 2  della  legge   n.  184 del 1983 e  a  quelli  sottoposti  a  tutela,  nonche'  agli    stranieri che, gia' entrati  in  Italia  come  "non  accompagnati",    abbiano ottenuto il permesso di soggiorno per "minore eta'" e siano
in grado  di  documentare  la  sussistenza  di  una  condizione  di    affidamento ovvero di tutela  in  epoca  anteriore  all'entrata  in    vigore della legge n. 94 del 2009 - Denunciata lesione dei principi   di  ragionevolezza e di uguaglianza, nonche' asserita violazione dei    vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario  -   Sopravvenuto    mutamento  del  quadro  normativo  -  Necessita'   di   una   nuova    valutazione della rilevanza della questione  -  Restituzione  degli    atti al rimettente.
- D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art.  32,   commi  1  e  1-bis,  come   modificato dall'art. 1, comma 22, lett. v),  della legge  15  luglio   2009, n. 94.
- Costituzione, artt.  3,  10,  primo  comma,  e  117,  primo  comma;
direttiva  27  gennaio  2003,  n.  2003/9/CE,  art.  2,  lett.  h);
risoluzione CE del 26 giugno 1997, art. 1, comma 1.


LA CORTE COSTITUZIONALE


ha pronunciato la seguente  

Ordinanza


nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'articolo 32, commi  1 e 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo  unico delle disposizioni  concernenti  la  disciplina   dell'immigrazione  e norme sulla condizione dello straniero), come  modificato dall'art. 1, comma 22, lettera v), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in  materia  di   sicurezza   pubblica),   promossi    dal   Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte con  tre   ordinanze  del  10
febbraio 2011 e con due ordinanze del 22 gennaio  2011 rispettivamente iscritte ai nn. 78, 79, 80, 94 e 95 del  registro   ordinanze  2011  e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  nn. 20 e 23,  1ª serie speciale, dell'anno 2011.
Visti gli atti di intervento del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 18 ottobre  2011  il  Giudice
relatore Paolo Maria Napolitano.
Ritenuto  che  il  Tribunale  amministrativo  regionale  per   il  Piemonte, con tre ordinanze di identico tenore,  rispettivamente  due  del 22 gennaio 2011 (r. o. n. 94 e n. 95  del  2011)  e  una  del  10  febbraio 2011 (r. o. n. 78 del 2011), ha sollevato -  in  riferimento  agli artt. 3, 10, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione

-  questione di legittimita' costituzionale dell'art. 32,  commi  1  e  1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286  (Testo  unico  delle disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme sulla condizione dello straniero),  nella  parte  in  cui,  nel  testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art.  1,  comma  22,  lettera v), della legge  15  luglio  2009,  n.  94  (Disposizioni  in  materia di sicurezza pubblica), estende ai minori affidati  ai  sensi
dell'art. 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore  ad una  famiglia),  e  a  quelli  sottoposti  a   tutela  la   disciplina originariamente prevista per i soli  minori   «non  accompagnati»,  in virtu' della quale,  per  la  conversione  del   titolo  di  soggiorno rilasciato  per  «minore  eta'»  in  quello   rilasciato  per  «lavoro subordinato», e' necessario  aver  partecipato   per  un  periodo  non inferiore a due anni ad un progetto di  integrazione sociale e  civile gestito da un  ente  pubblico  o   privato  che  abbia  rappresentanza nazionale;

che  il   TAR  e'  chiamato  a  decidere  su  ricorsi  avverso provvedimenti del  Questore  di  Torino  di  rigetto  dell'istanza  di conversione del  permesso di soggiorno per  minore  eta',  in  «attesa occupazione» o in  «lavoro subordinato» e in un caso (ord. n.  78  del 2011) anche della  legittimita'  del  provvedimento  del  Prefetto  di Torino  con  il   quale  e'  stato  respinto  il  ricorso   gerarchico presentato avverso  il provvedimento del Questore;
che le ordinanze si differenziano solo per la parte in fatto;
che  i  ricorrenti  nel  giudizio   principale   sono   tutti  stranieri, entrati clandestinamente in Italia, che hanno ottenuto  il  rilascio di un permesso di soggiorno per minore eta' e che sono stati  affidati dall'autorita'  giudiziaria  all'assessorato  all'assistenza  del Comune di Torino e, in un caso, ad uno zio materno  (ord.  n.  95  del 2011);

che in tutti e tre i giudizi, il TAR ha  ritenuto di sollevare d'ufficio questione di legittimita'  costituzionale, provvedendo,  con separate  ordinanze,  a  disporre   la   sospensione   cautelare   dei provvedimenti  impugnati  sino  alla   prima   camera   di   consiglio successiva  alla  restituzione  degli   atti  da  parte  della   Corte costituzionale;
che il  remittente ritiene infondata  la  tesi  sostenuta  dai ricorrenti   secondo  la  quale   la   normativa   censurata   sarebbe applicabile   soltanto  per  il  futuro,  cioe'   esclusivamente   nei confronti degli  stranieri minorenni  entrati  in  Italia,  dotati  di permesso di  soggiorno per minore eta' e affidati ai sensi dell'art. 2 della legge n.  184 del 1983 dopo l'entrata in vigore della  legge  15 luglio 2009, n.  94, in quanto, in  base  al  principio  tempus  regit actum, ritiene di  dover applicare la  normativa  vigente  al  momento dell'emissione del  provvedimento;
che, a parere  del  Tribunale   amministrativo,  la  normativa censurata introdurrebbe una  definizione   di  straniero  «minore  non accompagnato»    assolutamente     difforme    rispetto    a    quella antecedentemente conosciuta dal  diritto comunitario  e  nazionale  e, tale   normativa,   nella   sua    irrazionalita'   e   arbitrarieta', frustrerebbe   l'affidamento    dell'interessato    nella    sicurezza giuridica, elemento fondamentale  dello Stato di diritto;
che in precedenza erano considerati  «minori non accompagnati» soltanto coloro che, non avendo la   cittadinanza  italiana  o  di  un altro Stato UE e non avendo presentato  domanda di asilo, si trovavano in Italia privi di assistenza e  rappresentanza da parte dei  genitori o di altri adulti per loro  legalmente responsabili;  
che le definizioni di «minore   non  accompagnato»  desumibili dalle diverse norme in materia sono  coincidenti (art. 2,  lettera  h, della direttiva del Consiglio UE del  27 gennaio 2003, n. 2003/9/CE  - recepita in Italia  con  d.lgs.  30  maggio  2005,  n.  140,  recante «Attuazione della direttiva 2003/9/CE che  stabilisce  norme  minime relative all'accoglienza dei richiedenti  asilo negli Stati membri»  - recante norme minime in materia di  accoglienza dei richiedenti  asilo negli Stati membri; art. 1, comma 1,  della Risoluzione del  Consiglio UE del 26 giugno 1997 sui minori non  accompagnati, cittadini di Paesi terzi; art. 1, comma 2, del D.P.C.M. 9 dicembre 1999, n. 535, recante «Regolamento  concernente  i  compiti  del  Comitato  per  i   minori stranieri», a norma dell'art. 33, commi 2  e  2-bis,  del  d.lgs.  25 luglio 1998, n. 286);

che, inoltre, con riferimento  alla  previgente  formulazione  dell'art.  32  del  d.lgs.  n.  286  del  1998,   la   giurisprudenza  amministrativa aveva chiarito che le fattispecie  disciplinate  dalla  norma riguardavano situazioni diverse: da un lato vi erano  i  minori  comunque affidati, che rientravano  nella  previsione  del  comma  1,  dall'altro i minori stranieri non accompagnati,  per  i  quali  erano  dettate le disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter;
che la suddetta interpretazione era  stata  avvalorata  anche dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 198 del  2003,   con  la quale era stato affermato che la disposizione del comma  1   dell'art. 32 del d.lgs. n.  286  del  1998  andava  riferita  anche  ai   minori stranieri sottoposti a tutela;
che,   pur   nella    consapevolezza   che   il   divieto   di retroattivita' e' elevato  a   precetto  costituzionale  solo  per  la materia penale, si profila, ad  avviso del  remittente,  un  contrasto con il principio di  ragionevolezza (di  cui  all'art.  3  Cost.)  del disposto diniego di  conversione del titolo di soggiorno nei confronti
di coloro che al  momento dell'entrata in vigore della legge n. 94 del 2009 erano gia'  entrati in Italia, avevano ottenuto  il  permesso  di soggiorno per   minore  eta'  e  si  trovavano  in  una  documentabile condizione di  affidamento ad un adulto;
che, in tali casi,  i  minori   stranieri  si  sono  venuti  a trovare, senza colpa, nell'impossibilita'  materiale  e  giuridica  di partecipare e concludere prima del  raggiungimento della maggiore eta' il progetto di integrazione previsto  dalla nuova normativa;
che  le  disposizioni  censurate,    inoltre,   sarebbero   in contrasto con il principio di uguaglianza,  perche'  attribuiscono  lo stesso trattamento a due diverse categorie di  soggetti, quali sono  i minori non accompagnati e i minori che,  invece,  possono  documentare l'esistenza di una situazione di  affidamento ad adulti;

che, infine, sarebbero violati  gli artt. 10, primo  comma,  e 117, primo comma, Cost., perche' la nuova  definizione di «minore  non accompagnato»  si  porrebbe  in    contrasto   con   le   disposizioni comunitarie sopra richiamate;
che lo stesso TAR del Piemonte, con due ordinanze di identico tenore  del 10 febbraio 2011 (r.o.  n.  79  e  n.  80  del  2011),  ha sollevato  - in riferimento agli artt. 3,  10,  primo  comma,  e  117, primo   comma,  della  Costituzione  -   questione   di   legittimita'  costituzionale dell'art. 32, commi 1 e 1-bis, del  d.lgs.  25  luglio  1998, n. 286, cosi' come modificato dalla lettera  v)  del  comma  22  dell'art. 1 della legge 15 luglio 2009,  n.  94,  limitatamente  alla  parte in cui: a) estende ai minori  affidati  ai  sensi  dell'art.  2  della legge 4 maggio 1983, n. 184, e a quelli sottoposti a tutela, la  disciplina  originariamente  prevista  per   i   soli   minori   «non  accompagnati», in virtu' della quale, per la conversione  del  titolo di  soggiorno rilasciato per «minore eta'» in  quello  rilasciato  per
«lavoro  subordinato», e' necessario aver partecipato per  un  periodo non  inferiore a due anni ad un progetto  di  integrazione  sociale  e civile  gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza  nazionale; b) si applica anche  agli  stranieri  -  gia'  entrati  in   Italia come non accompagnati - che abbiano ottenuto  il  permesso  di  soggiorno per  minore  eta'  e  siano  in  grado  di  documentare  la  sussistenza di una condizione di affidamento, ovvero  di  tutela,  in
epoca antecedente alla data di entrata in vigore della  legge  n.  94 del 2009;
che in entrambi i giudizi il TAR e' chiamato  a  decidere  su ricorsi  avverso decreti del Questore della  provincia  di  Torino  di rigetto  dell'istanza di conversione del proprio permesso di soggiorno da «minore  eta'» in «lavoro subordinato», ai sensi dell'art.  32  del d.lgs. n.  286 del 1998;
che,  anche  in  questi  casi,  i  ricorrenti   nel   giudizio principale sono stranieri  entrati  clandestinamente   in  Italia  che hanno ottenuto il rilascio di un permesso  di   soggiorno  per  minore eta' e che sono stati affidati dall'autorita'  giudiziaria alla tutela  di parenti o all'assessorato all'assistenza del  Comune di Torino;
che il Questore motiva il diniego del  permesso di soggiorno a causa della mancata ricorrenza in capo agli  interessati dei requisiti stabiliti dall'art. 32, commi 1-bis e 1-ter,  del d.lgs.  n.  286  del 1998 e, in particolare, per non essere stati  ammessi per  un  periodo non inferiore a due anni ad un progetto  di   integrazione  sociale  e civile;
che il rimettente in  entrambe le ordinanze evidenzia che  gli interessati,  pur  avendo   avanzato  l'istanza  di  conversione   del permesso di soggiorno in un  momento successivo all'entrata in  vigore della norma censurata, hanno  dimostrato  di  possedere,  ancor  prima dell'entrata  in  vigore   della  novella  del   2009,   i   requisiti sufficienti per poter  ottenere -  nella  vigenza  del  vecchio  testo dell'art. 32, ossia  quello introdotto con la legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla  normativa in materia di immigrazione e di asilo) - la conversione del  titolo;

che,  infatti,  nel  caso  specifico   ricorrevano   tutti   i presupposti per ritenere applicabile l'art. 32,  comma 1,  del  d.lgs. n. 286 del 1998 nella sua  precedente   formulazione,  trattandosi  di minori che erano stati  «affidati»,   ancorche'  di  fatto,  ai  sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n.  184 del 1983 e, nel  primo  caso (ord. n. 79 del 2011),  anche  di   minore  sottoposto  a  tutela  con provvedimento della competente  autorita';
che  a  seguito  dell'introduzione  della  norma   oggetto  di censura l'intervenuto «affidamento» ai sensi della legge  n.  184  del 1983, nonche' il deferimento della tutela, non sono piu'   sufficienti ai fini della conversione del permesso di soggiorno  gia'   rilasciato per «minore eta'»  in  quanto,  anche  in  questi  casi,  il   minore, «affidato» o sottoposto a tutela,  deve  sottoporsi  al   percorso  di inserimento sociale e civile previsto dal comma 1-bis;
che la nozione di minore «non accompag nato»,  ma  pur  sempre  «affidato» ovvero «sottoposto a tutela», di cui al nuovo comma  1-bis  dell'art. 32 del d.lgs. n. 286 del 1998,  si  riferisce,  secondo  il  rimettente, a quei minori che fanno  ingresso  in  Italia  come  «non  accompagnati» e che sono, in  un  momento  successivo,  «affidati»  o  sottoposti a tutela;
che la possibilita' di ottenere la  conversione  del  permesso di soggiorno senza la necessita' del percorso  di inserimento  sociale e civile, ai sensi del comma 1, e'  stata   limitata  solo  ai  minori «affidati» e, al tempo stesso,  «accompagnati»;
che, a giudizio del rimettente, la  situazione dei  ricorrenti si trova ad essere disciplinata, in virtu'  del principio tempus regit actum, proprio dai commi 1 ed 1-bis quali  modificati dalla  legge  n. 94 del 2009 (legge priva, per tale aspetto,   di  alcuna  disposizione transitoria), in quanto la domanda di   conversione  del  permesso  di soggiorno e' stata avanzata  all'amministrazione in un momento in  cui era gia' in vigore la legge  nuova, e con  essa  il  nuovo  regime  di
regolarizzazione degli stranieri minori  al  momento  del  compimento della maggiore eta';
che, dunque,  i  ricorrenti  non  avrebbero  piu'  titolo  ad ottenere  la conversione del permesso di soggiorno ai sensi del  comma 1 dell'art.  32 (come,  invece,  sarebbe  stato  nella  vigenza  della vecchia   legge),  avendo  fatto  ingresso   in   Italia   come   «non  accompagnati» e  non  avendo  frequentato  il  percorso  biennale  di  integrazione sociale e civile descritto dal comma 1-bis;
che  la normativa censurata introdurrebbe una  definizione  di straniero  «minore non accompagnato» assolutamente difforme rispetto a quella   antecedentemente  conosciuta  dal   diritto   comunitario   e  nazionale   e,   tale   normativa,   nella   sua   irrazionalita'   e  arbitrarieta',  frustrerebbe  l'affidamento  dell'interessato   nella  sicurezza giuridica, elemento fondamentale dello Stato di diritto;
che, invero, in  precedenza  erano  considerati  «minori  non  accompagnati»  soltanto  coloro  che,  non  avendo  la   cittadinanza  italiana o di un  altro  Stato  dell'Unione  europea,  e  non  avendo  presentato  domanda  di  asilo,  si  trovavano  in  Italia  privi  di  assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di  altri  adulti  per loro legalmente responsabili;
che le definizioni di  «minore  non  accompagnato»  desumibili dalle diverse norme in materia  sono coincidenti (art. 2,  lettera  h, della direttiva del Consiglio UE  del 27 gennaio 2003, n. 2003/9/CE  - recepita in Italia con d.lgs. 30  maggio 2005, n. 140, - recante norme minime in materia di accoglienza  dei richiedenti  asilo  negli  Stati membri; art. 1, comma 1, della  Risoluzione del Consiglio  UE  del  26 giugno 1997 sui minori non  accompagnati, cittadini  di  Paesi  terzi;  art. 1, comma 2, del   D.P.C.M.  9  dicembre  1999,  n.  535,  recante «Regolamento   concernente  i  compiti  del  Comitato  per  i   minori stranieri», a  norma dell'art. 33, commi 2  e  2-bis,  del  d.lgs.  25 luglio 1998, n.  286);

che, inoltre, con riferimento  alla  previgente   formulazione dell'art.  32  del  d.lgs.  n.  286  del  1998,   la    giurisprudenza amministrativa aveva chiarito che le fattispecie   disciplinate  dalla norma riguardavano situazioni diverse: da un lato vi  erano  i  minori comunque affidati, che rientravano  nella  previsione   del  comma  1, dall'altro i minori stranieri non accompagnati,  per  i   quali  erano dettate le disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter;
che la suddetta interpretazione era  stata  avvalorata  anche dalla  Corte costituzionale con la sentenza n. 198 del  2003,  con  la quale  era stato affermato che la disposizione del comma  1  dell'art. 32 del  decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286,  andava  riferita anche ai  minori stranieri sottoposti a tutela;
che,   pur   nella    consapevolezza   che   il   divieto   di retroattivita' e' elevato  a   precetto  costituzionale  solo  per  la materia penale, ad avviso del  remittente, il diniego  di  conversione del titolo di soggiorno nei   confronti  di  coloro  che,  al  momento dell'entrata in vigore della  legge n. 94 del 2009 erano gia'  entrati in Italia, avevano ottenuto il  permesso di soggiorno per minore  eta' e si trovavano in una  documentabile condizione di affidamento  ad  un adulto, si porrebbe in  contrasto con il principio di ragionevolezza;
che, in tali  casi,  i  minori  stranieri  si  sono  venuti  a trovare, senza colpa,  nell'impossibilita' materiale  e  giuridica  di partecipare e concludere  prima del raggiungimento della maggiore eta' il progetto di  integrazione previsto dalla nuova normativa;
che  le   disposizioni  censurate,   inoltre,   sarebbero   in contrasto con il  principio di uguaglianza, perche'  attribuiscono  lo stesso trattamento a  due diverse categorie di soggetti, quali sono  i minori non  accompagnati e i minori che, invece,  possono  documentare l'esistenza  di una situazione di affidamento ad adulti;
che, infine,  sarebbero violati gli artt. 10, primo  comma,  e 117, primo comma,  Cost., perche' la nuova definizione di «minore  non accompagnato»  si   porrebbe  in   contrasto   con   le   disposizioni comunitarie sopra  richiamate;

che  nei  giudizi  e'  intervenuto,  con   atti   di   analogo contenuto, il Presidente del Consiglio dei ministri,  rappresentato  e difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,   chiedendo  che   la questione sia dichiarata inammissibile o, in  subordine, non fondata;
che alla prima conclusione   potrebbe  pervenirsi,  ad  avviso dell'interveniente,  per  difetto  di   motivazione  sulla  rilevanza, derivante  dal  fatto  che  il   remittente  ha  ritenuto  di   dovere applicare, anche nei casi sub  iudice, la nuova normativa, in base  al principio tempus regit actum,   per  effetto  di  una  interpretazione della  normativa  censurata  che   lo  stesso  remittente   ha,   poi, considerato irragionevole;
che il  remittente  avrebbe  omesso  di  considerare  che  il  principio  tempus  regit   actum   non   si   sottrae   alla   regola  costituzionale secondo cui, tra diverse interpretazioni possibili  di  una norma e dei relativi effetti, deve darsi la prevalenza  a  quella  piu' aderente al canone di ragionevolezza,  come  riconosciuto  dalla  giurisprudenza  del  Consiglio  di  Stato,  anche  nella  materia  in  argomento;
che  nella  specie,   quindi,   si   dovrebbe    tener   conto dell'affidamento dello straniero in merito alle  condizioni  richieste dalla legge per ottenere, prima della scadenza,   la  conversione  del permesso di soggiorno;
che il TAR non  ha fornito congrua spiegazione  delle  ragioni ostative ad   un'interpretazione  costituzionalmente  orientata  della normativa  censurata, che avrebbe potuto indurlo a non applicarla alla fattispecie  in esame;

che,  quanto  al  merito  della  questione,    l'interveniente sostiene che non si configura alcun contrasto con gli  artt. 10, primo comma,  e  117,  primo  comma,  Cost.,  perche'  le   disposizioni  in argomento non hanno introdotto una nuova definizione  di  «minore  non accompagnato»,  ma  hanno  esteso  i  requisiti   richiesti   per   la conversione del permesso di soggiorno  dei  minori   non  accompagnati anche ai minori in stato di affidamento ai sensi  della legge  n.  184 del 1983 o sottoposti a tutela;
che, anche  con  riferimento  all'art.  3  Cost.  la  censura sarebbe infondata;
che, infatti, con l'art. 1, comma 22, lettera v), della legge n. 94 del  2009,  il  legislatore  ha  colmato  il  vuoto  legislativo derivante  dalla mancanza di una espressa disciplina della conversione del permesso  di soggiorno dei  minori  sottoposti  a  tutela  e,  nel contempo, ha  modificato la previgente  disciplina  della  conversione per i minori  posti in affidamento ai sensi dell'art. 2 della legge n. 184 del 1983;
che la scelta operata dal legislatore nell'ambito  della  sua  discrezionalita' e' stata quella di richiedere, come  condizione  per la  conversione del permesso  di  soggiorno  al  raggiungimento  della  maggiore eta', l'ammissione ad un progetto di integrazione, sia per i  minori in stato di affidamento familiare sia per quelli sottoposti  a  tutela, cosi' come gia' anteriormente  previsto  per  i  «minori  non  accompagnati»,  sul  presupposto  incontestabile  che  in  tutte   le
suddette ipotesi si tratta di minori che non convivono con i relativi genitori;
che, pertanto, si e' in presenza di una scelta non arbitraria ne' irragionevole.
Considerato che il  Tribunale  amministrativo  regionale  per  il  Piemonte,  con  le  ordinanze  indicate  in  epigrafe,  ha  sollevato  questione di costituzionalita' dell'art. 32, commi  1  e  1-bis,  del  decreto legislativo  25  luglio  1998,  n.  286  (Testo  unico  delle  disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme  sulla condizione dello straniero), come modificato dalla  lettera  v)  del  comma  22  dell'art.  1  della  legge  15  luglio  2009,  n.  94
(Disposizioni  in materia di sicurezza pubblica), in riferimento  agli articoli   3    (principi   di   ragionevolezza,   imparzialita'    ed uguaglianza),   10,  primo  comma,   e   117,   primo   comma,   della Costituzione,  parametro evocato con riguardo all'art. 2, lettera  h), della   direttiva  27  gennaio  2003,  n.  2003/9/CE  (Direttiva   del  Consiglio  recante  norme   minime   relative   all'accoglienza   dei  richiedenti asilo negli Stati membri), all'art.  1,  comma  1,  della  risoluzione CE del 26 giugno  1997  (Risoluzione  del  Consiglio  sui  minori non  accompagnati,  cittadini  di  paesi  terzi),  nonche'  al  principio di «sviluppo e consolidamento dello Stato di diritto»;
che, con le prime tre ordinanze (r. o. nn. 78, 94  e  95  del 2011), i  commi suddetti sono censurati, limitatamente alla  parte  in cui  estendono ai minori affidati ai sensi dell'art. 2 della  legge  4 maggio  1983, n. 184, e a quelli sottoposti a  tutela,  la  disciplina  originariamente prevista per i soli  minori  «non  accompagnati»,  in  virtu' della quale,  per  la  conversione  del  titolo  di  soggiorno  rilasciato  per  «minore  eta'»  in  quello  rilasciato  per  «lavoro  subordinato», e' necessario  aver  partecipato  per  un  periodo  non  inferiore a due anni ad un progetto di integrazione sociale e  civile  gestito da un  ente  pubblico  o  privato  che  abbia  rappresentanza  nazionale;

che con ulteriori due ordinanze il   Tribunale  amministrativo regionale per il Piemonte, in riferimento ai  medesimi  parametri,  ha censurato l'art. 32, commi 1 e 1-bis, del  d.lgs.  n.  286  del  1998, come modificato dalla lettera v) del comma  22 dell'art. 1 della legge n.  94  del  2009  anche  nella  parte  in   cui  estende  la  propria applicazione agli stranieri  -  gia'  entrati   in  Italia  come  «non accompagnati» - che abbiano ottenuto il   permesso  di  soggiorno  per
minore eta' e che siano in grado di  documentare la sussistenza di una condizione di affidamento, ovvero di   tutela,  in  epoca  antecedente alla data di entrata in vigore della  legge n. 94 del 2009;
che, preliminarmente, va disposta la   riunione  dei  suddetti giudizi   in    ragione    dell'identita'     delle    questioni    di costituzionalita' oggetto degli stessi,  affinche' siano unitariamente decisi;
che analoghe questioni  sollevate dal medesimo TAR  sono  gia' state  decise   da   questa    Corte   nel   senso   della   manifesta inammissibilita' perche' il  rimettente non aveva tenuto  conto  della diversa    interpretazione      formatasi     nella     giurisprudenza amministrativa, cosi'   omettendo  di  esplorare  la  possibilita'  di pervenire,  in  via   interpretativa,  alla   soluzione   conforme   a Costituzione (ordinanza  n. 222 del 2011);
che, in particolare, gia' nella vigenza  dell'art.  32,  comma 1-bis, del d.lgs.  n.  286  del  1998,  come   aggiunto  dal  comma  1 dell'art. 25 della legge  30  luglio  2002,  n.   189  (Modifica  alla normativa in materia di immigrazione  e  di   asilo),  e  prima  della novella introdotta dalla legge n. 94 del 2009,  il Consiglio di  Stato (sezione VI, decisioni n. 3690 del 2007 e n. 2951 del 2009)   riteneva l'impossibilita' di applicare il comma 1-bis ai soggetti che  avessero compiuto la maggiore eta' prima della entrata in vigore  della   legge n. 189 del 2002,  ovvero nei due anni successivi, in quanto gli stessi non avrebbero  potuto, in termini materiali e  giuridici,  partecipare ad un progetto  di integrazione sociale e civile della  durata  minima di due anni prima  del compimento della maggiore eta',  come  previsto dal citato comma  1-bis;

che tale orientamento giurisprudenziale e'   stato  confermato anche con riguardo all'art. 32 del  d.lgs.  n.  286   del  1998,  come modificato dalla legge n.  94  del  2009  sia  in   grado  di  appello (Consiglio di Stato, sezione VI, ordinanze n. 2919 del 2010 e n. 4232 del 2010) che in primo grado (TAR Lazio, Sezione di Roma, sezione  II quater, sentenza n. 2681 del 2011);
che, successivamente alle  ordinanze  di  rimessione  e  alla pronuncia  di inammissibilita'  sopra  citata,  la  norma  oggetto  di censura   e'  stata  modificata  dalla  lettera  g-bis)  del  comma  1 dell'art.  3, del decreto-legge 23 giugno 2011,  n.  89 (Disposizioni urgenti  per  il  completamento   dell'attuazione   della   direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari  e  per il  recepimento  della  direttiva  2008/115/CE sul   rimpatrio   dei cittadini di Paesi terzi irregolari) convertito,  con  modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 129;
che, con la nuova formulazione dell'art. 32,  il  legislatore ha   ripristinato   la   distinzione   tra   minori   stranieri   «non  accompagnati» e minori stranieri «comunque affidati», prevedendo solo  per i primi, ai fini  del  rilascio  del  permesso  di  soggiorno  al  compimento della maggiore eta', la necessita'  che  siano  ammessi  a  frequentare, per almeno due anni, un progetto di integrazione sociale e  civile;
che compete al rimettente verificare  se  la   motivazione  in ordine alla rilevanza della questione, prospettata  nell'ordinanza  di rimessione, resti o meno valida alla luce del novum  normativo, tenuto altresi' conto del diverso orientamento   giurisprudenziale  circa  il momento dal quale ritenere applicabile la   norma  oggi  ulteriormentemodificata;  
che, pertanto, va  disposta  la  restituzione  degli  atti  al giudice a quo, per una   nuova  valutazione  riguardo  alla  rilevanza della questione alla luce  del mutato quadro normativo.      

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE


riuniti i giudizi,
ordina la restituzione degli  atti  al  Tribunale  amministrativo regionale per il Piemonte.

Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 2011.

Il Presidente: Quaranta


Il redattore: Napolitano


Il cancelliere: Melatti

Depositata in cancelleria il 2 dicembre 2011.