Sentenza 6140 del 30 novembre 2012 Consiglio di Stato

Diniego di rinnovo di permesso di soggiorno - impossibilità di  continuare il soggiorno in Italia per quei cittadini di origine  extracomunitaria che siano stati condannati per determinate categorie di  reati oggettivamente gravi e che comunque destano particolare allarme  sociale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)


ha pronunciato la presente

SENTENZA


ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul  ricorso numero di registro generale 7716 del 2012, proposto da: *****,  rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Invidia, Arianna Chesini e  Sonia Padovan, con domicilio eletto presso Angelo Grandoni in Roma, via  Varrone n. 9;

contro


Il  Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., e la Questura di  Brescia, in persona del Questore p.t., rappresentati e difesi  dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei  Portoghesi n. 12;

per la riforma


della  sentenza del T.A.R. per la Lombardia, Sezione Staccata di Brescia,  Sezione I, n. 1533 del 10 settembre 2012, resa tra le parti, concernente  il diniego di rinnovo di permesso di soggiorno.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Avvocatura Generale dello Stato;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore  nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2012 il Cons. Dante  D'Alessio e uditi per le parti l’avv. Angelo Grandoni, per delega  dell’avv. Antonio Invidia, e l’avvocato dello Stato Massimo Santoro;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

1.-  L’appello può essere deciso, sussistendone i presupposti, con sentenza  in forma semplificata, ai sensi degli articoli 60 e 74 del c.p.a., nella  Camera di Consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare.

2.-  Il sig. *****, cittadino albanese, aveva impugnato davanti al T.A.R.  per la Lombardia il provvedimento con il quale il Questore di Brescia,  in data 7 febbraio 2012, aveva respinto la sua istanza volta ad ottenere  il rinnovo del permesso di soggiorno.

3.- Il T.A.R. per la  Lombardia, con la sentenza della Sezione Staccata di Brescia, Sezione I,  n. 1533 del 10 settembre 2012, ha respinto il ricorso.

Il T.A.R., ha ricordato che l’art. 4, comma 3, del d. lgs. n. 286 del 1998 (come modificato dall’art. 4, comma 1 lett. b, della legge 30.7.2002 n. 189 c.d. Bossi-Fini), nel prevedere la non ammissione e l’impossibilità di  continuare il soggiorno in Italia per quei cittadini di origine  extracomunitaria che siano stati condannati per determinate categorie di  reati oggettivamente gravi e che comunque destano particolare allarme  sociale, ha introdotto un automatismo che opera nel caso in cui la  responsabilità del cittadino straniero sia stata accertata dall’Autorità  Giudiziaria ed ha quindi affermato che «la condanna per determinati  reati (tra cui rientra quello in tema di droga attribuito all’odierno  ricorrente), come è ostativa per l’ingresso nel territorio dello Stato e  la concessione del permesso di soggiorno, ugualmente preclude la  possibilità di ottenere il rinnovo dello stesso».

Infatti le  citate disposizioni non consentono all’Amministrazione «alcuna autonoma  valutazione in ordine ai fatti oggetto del giudizio penale derivando in  modo del tutto automatico dalla sentenza penale la preclusione al  rinnovo del permesso di soggiorno».

4.- Il sig. ***** ha ora appellato l’indicata sentenza ritenendola erronea sotto diversi profili.

Ma il ricorso in appello non può essere accolto.

Il  T.A.R. ha infatti correttamente ritenuto che, in presenza  dell'intervenuta condanna per un reato inerente gli stupefacenti, non  residuava, nella fattispecie, alcuna sfera di discrezionalità in capo  all'Amministrazione la quale, con atto dovuto e vincolato, era tenuta a  determinarsi in senso negativo sulla domanda di rilascio o di rinnovo  del permesso di soggiorno (Consiglio di Stato, sez. III, n. 5089 del 25 settembre 2012; n. 6038 del 15 novembre 2011).

4.1.-  Ciò in base al combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5,  del d. lgs. n. 286 del 1998, nel testo risultante a seguito delle  modifiche apportate dalla legge n. 189 del 2002, da cui risulta che la  condanna per uno dei reati ivi specificati, tra i quali quelli inerenti  gli stupefacenti, comporta la non concedibilità del rilascio e del  rinnovo del permesso di soggiorno.

4.2.- L’effetto  automaticamente ostativo al rilascio e del rinnovo del permesso di  soggiorno, secondo quanto affermato da questa Sezione, può conoscere  attenuazioni, in base alle norme vigenti, solo nel caso disciplinato  dall’art. 5, comma 5, del t.u. n. 286 del 1998, come modificato dal decreto legislativo n. 5/2007.  Infatti, «nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di  revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero  che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del  familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto  della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e  dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese  d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio  nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio  nazionale».

In presenza di tali condizioni i reati che sono  considerati normalmente ostativi costituiscono elementi che possono  giustificare il diniego del permesso di soggiorno, ma solo all’esito di  una valutazione discrezionale che deve metterli in comparazione con  l’interesse all’unità del nucleo familiare e con gli altri elementi  indicati dalla norma.

4.3.- Secondo un orientamento  interpretativo ormai consolidato di questa Sezione, i principi  introdotti dal d.lgs. n. 5/2007 trovano applicazione «non solo in  presenza di un nucleo familiare (ri)costituitosi grazie alla procedura  di ricongiungimento, ma anche quando un nucleo familiare avente analoga  composizione e analoghe caratteristiche si trovi già unito ab origine o  comunque si sia formato senza necessità di un apposito procedimento»  (Consiglio di Stato, sez. III, n. 5089 del 25 settembre 2012 cit.).

5.-  L’appellante non ha tuttavia evidenziato di trovarsi in tali  condizioni. Mentre non si può dare importanza (per escludere gli effetti  automatici della suindicata condanna penale) alla lunga permanenza in  Italia dell’appellante (o alla sua attività lavorativa), tenuto conto  che il comma 5 dell’art. 5 del d. lgs, n. 286 del 1998 consente di dare  rilievo (anche) alla durata della permanenza solo nella indicata diversa  fattispecie del rilascio di un permesso di soggiorno per il  ricongiungimento familiare.

6.- Nemmeno può avere rilievo, come  affermato dal giudice di primo grado, l’avvenuta ammissione  dell’appellante al beneficio dell’affidamento in prova al servizio  sociale, tenuto conto che le valutazioni compiute dal giudice penale ai  fini della concessione del detto beneficio sono operate su piani diversi  e tenuto conto della volontà del legislatore di escludere il rinnovo  del permesso di soggiorno, anche in assenza di un'autonoma valutazione  della attuale pericolosità sociale, per i soggetti che hanno commesso  determinati reati.

7.- Per tutti gli esposti motivi il ricorso deve essere respinto e la sentenza di primo grado deve essere confermata.

Le spese del grado di appello possono essere compensate fra le parti.

P.Q.M.


Il  Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza),  definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo

respinge

.

Dispone la compensazione fra le parti delle spese del grado di appello.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/11/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)