Sentenza 6163 del 3 dicembre 2012 Consiglio di Stato

Diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo -  condanna penale per il reato di produzione e traffico stupefacenti

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)


ha pronunciato la presente

SENTENZA


ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul  ricorso numero di registro generale 7158 del 2012, proposto da: *****,  rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Aronica, con domicilio eletto  presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;

contro


Questura  di Pavia, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato,  presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma


della  sentenza breve del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: sezione IV n. 1265/2012,  resa tra le parti, concernente il diniego del rinnovo del permesso di  soggiorno


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Pavia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore  nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2012 il Cons. Hadrian  Simonetti, nessuno presente per le parti costituite;

Sussistendo i presupposti per una decisione immediata, in forma semplificata, ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.

Rilevato che:


*****,  di nazionalità albanese, ha chiesto il 9.6.2009 il rinnovo del permesso  di soggiorno per lavoro autonomo e che tale richiesta è stata respinta  dalla Questura di Pavia in ragione della condanna penale per il reato di  produzione e traffico stupefacenti di cui all’art. 73 del d.p.r.  309/1990;

proposto ricorso avverso tale diniego, deducendone  l’illegittimità per carenza di istruttoria e di motivazione, con  particolare riferimento alla condizione familiare del ricorrente da  valutare al lume dell’art. 5, co. 5, del d.lgs. 286/1998,  il Tar lo ha respinto motivando essenzialmente in ragione della nuova  condanna penale, sempre legata al traffico di stupefacenti, subita dal  ricorrente e sul rilievo che ciò confermava il giudizio di pericolosità  sociale formulato nel provvedimento impugnato;

con il presente  appello la difesa deduce nuovamente il difetto di motivazione e la  violazione dell’art. 5 co. 5 citato, sul presupposto che il Tar non  avrebbe valutato la condizione familiare e la durata del soggiorno in  Italia del ***** che è sposato ed ha cinque figli, quattro dei quali  sono nati in Italia;

Considerato che:


il  Collegio condivide la giurisprudenza richiamata nell’atto di appello,  sulla possibilità di un’interpretazione estensiva dell’art. 5 co. 5  anche al di là dei casi di avvenuto ricongiungimento familiare, e quindi  sulla necessità che i precedenti penali, per quanto gravi, debbano  essere valutati unitamente ai legami familiari ed al grado di  radicamento dell’interessato sul territorio italiano, attraverso un  giudizio il più possibile concreto ed individualizzante (v. Cons. St.,  III, n. 5757/2011);

nel caso di specie, l’esito di tale giudizio è  tuttavia sfavorevole al ricorrente, ciò sul rilievo che la presenza di  una pluralità di precedenti penali in materia di traffico di  stupefacenti (due condanne, una delle quali peraltro per più fatti in  continuazione), per quantitativi significativi di cocaina, rivela come  molto verosimilmente tale attività di spaccio costituisca la principale  se non la sola occupazione del ***** in Italia o comunque la fonte  principale dei suoi proventi;

si tratta di un elemento decisivo,  indice di una pericolosità assai elevata per l’ordine e la salute  pubblica, che è destinato in questo caso a prevalere sugli altri aspetti  presi in esame dall’art. 5 co. 5 citato;

del resto, altrimenti  opinando, ove cioè si attribuisse ai legami familiari una valenza ed una  preminenza assoluta, come tale comunque fondante una vera e propria  pretesa al rinnovo del permesso di soggiorno, si finirebbe per  riconoscere a chiunque versasse nella stessa condizione del ***** una  sorta di impunità sul piano amministrativo e ne deriverebbe un vincolo  in senso opposto a quello paventato dalla difesa del’appellante;

reputa  quindi il Collegio che, nel caso di specie, la gravità e la non  episodicità dei delitti commessi, che destano un evidente e diffuso  allarme sociale, è tale da giustificare il giudizio di pericolosità  sociale formulato dall’Amministrazione e, comunque, impedisce, in  concreto, il rinnovo del permesso di soggiorno.

Ritenuto che:


per le ragioni sin qui esposte l’appello è infondato e va respinto;

le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con il dispositivo.

P.Q.M.


Il  Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)  definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo

respinge

.

Condanna  l’appellante al pagamento delle spese processuali in favore  dell’Amministrazione, liquidate nell’importo di euro 1.500,00  (millecinquecento/00) oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/12/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)