Sentenza del 8 maggio 2012 Tribunale di Roma

Rigetto della domanda di protezione internazionale - sfuggita alla morte  fuggita per salvare la sua vita, abbandonando tutti i suoi averi visto  che, sicuramente, avrebbe ricevuto lo stesso trattamento riservato al  marito, ucciso perchè membro del gruppo politico giovanile chiamato  OSAS, insieme ai suoi due figli

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE



SENTENZARAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE


considerato  che, secondo l'avviso costantemente espresso in merito dalla  giurisprudenza di legittimità, i procedimenti in camera di consiglio  "sono caratterizzati... dall'impulso officioso" (Cass. 7 dicembre 2005,  n. 27080), con la conseguenza che deve escludersi sia l'applicabilità  dell'art. 309 cpc, sia la possibilità di pronunce che definiscano il  procedimento nel rito sulla base del mero rilievo della mancata  comparizione della parte istante (Cass. 11 maggio 2005, n. 9930);

rilevato  che, nella fattispecie, è stato comunque possibile acquisire i  necessari elementi di valutazione in ordine alla fondatezza delle  deduzioni esposte nel ricorso;
che, in particolare ***** ha chiesto  al Tribunale di voler annullare il provvedimento di rigetto della  domanda di protezione internazionale emesso dalla Commissione  Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di  Roma in data 26 novembre 2009 e notificato in data 22 aprile 2010,  previo accertamento del proprio diritto a vedersi riconosciuto in via  principale lo status di rifugiato politico ai sensi dell'art. 1 della  Convenzione di Ginevra del 28/7/1951,  in via subordinata il diritto all'asilo sul territorio nazionale ai  sensi e per gli effetti di cui all'art. 10, comma 3, Cost. ed in via  ulteriormente subordinata il rilascio di un permesso per motivi  umanitari ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D. Lgs. 286/98;

che  ha dedotto, a sostegno della domanda, di essere una cittadina nigeriana  di religione cattolica e di provenire dal Delta State a seguito della  barbara uccisione del marito e del figlio ad opera di alcuni  guerriglieri;

che con il succitato provvedimento la Commissione  Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di  Roma ha rigettato l'istanza proposta dall'odierna ricorrente, rilevando,  nella motivazione della decisione, che i fatti posti dalla richiedente a  sostegno della propria fuga e legati all'attività del marito, ucciso  perchè membro del gruppo politico giovanile che si chiama OSAS, "non  presentano elementi riconducibili all'art. 1 della Convenzione di  Ginevra del 1951, non rilevandosi alcun legame con i motivi di  persecuzione previsti nella stessa Convenzione" ed escludendo, altresì,  la sussistenza di elementi riconducibili all'ipotesi di danno grave di  cui all'art. 14 del D.Lgs. 251/2007 ai fini della protezione sussidiaria;

che  nell'ambito del presente giudizio, in sede di interrogatorio libero, ha  precisato che il marito lavorava per una compagnia di estrazione  petrolifera e che uno dei suoi due figli è stato ucciso nelle stesse  circostanze del marito e di essere fuggita temendo anche per la propria  vita;

che tale versione ha trovato sostanziale conferma in un  articolo di stampa relativo all'accaduto, debitamente tradotto con  traduzione giurata – The Nigerian Observer in data 7 luglio 2008 e dal  titolo "Banditi a caccia della testa della moglie di un membro" – ove  viene riportata la notizia dell'uccisione di Yyy, leader di un movimento  giovanile operante nel Delta del Niger, per mano di membri scissionisti  del movimento stesso e, più nel dettaglio, si legge: "Fonti autorevoli  hanno divulgato che la sig.ra *****, la quale era a malapena sfuggita  alla morte, sarebbe dovuta fuggire per salvare la sua vita, abbandonando  tutti i suoi averi visto che, sicuramente, avrebbe ricevuto lo stesso  trattamento riservato al marito";

che la ricorrente ha, inoltre, documentato la propria identità attraverso la produzione di copia del permesso di soggiorno;

ritenuto  quindi che, quanto al merito dei fatti sui quali la ricorrente fonda la  propria richiesta di riconoscimento dello status di rifugiata, deve  rilevarsi come l'episodio dalla stessa evocato davanti alla Commissione e  confermato senza significative contraddizioni nell'ambito del presente  giudizio, oltre ad aver trovato riscontro nell'articolo di cui sopra,  appaia verosimile alla luce della notoria situazione politica esistente  in Nigeria (cfr. Rapporto Amnesty International Nigeria 2011 e  viaggiaresicuri a cura del Mae);

che, invero, il territorio del  Delta del Niger era ed è caratterizzato da un clima di violenze diffuse  ed indiscriminate a causa di conflitti armati anche tra etnie, di  attentati dinamitardi, della lotta armata condotta da nuclei di nativi  che si battono contro lo sfruttamento delle risorse naturali da parte  delle multinazionali, nonchè da disordini politici e sociali per il  controllo dei giacimenti petroliferi;

che, in particolare, la  violenza sulle donne è rimasta molto diffusa, con casi di violenza  domestica, stupri e altre forme di violenza sessuale da parte di  funzionari statali e di cittadini privati, avendo le Autorità locali  costantemente fallito nell'esercitare la diligenza dovuta nel prevenire e  affrontare la violenza domestica e contribuendo così a determinare una  radicata cultura dell'impunità;

che, quindi, avuto riguardo alle  deduzioni della ricorrente, la quale teme per la propria incolumità in  caso di rimpatrio in una zona caratterizzata da un elevato rischio per i  civili coinvolti o meno nelle descritte situazioni di conflittualità  armata, pur non risultando sussistenti le condizioni per il  riconoscimento dello status di rifugiato, che presuppongono  l'accertamento positivo, in capo al richiedente, di un fondato timore di  essere perseguitato "per motivi di razza, religione, nazionalità  appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni  politiche", può essere comunque concessa, nel caso di specie, la  protezione sussidiaria, in quanto la vicenda posta a fondamento della  domanda ed il timore conseguente appaiono rientrare nella nozione di  "danno grave" (art. 14, lett. C, del D.Lgs. 251/2007);

che, del  resto, il soggetto che richiede la protezione sussidiaria non deve  necessariamente provare di essere minacciato personalmente nel suo paese  di origine a causa di elementi propri della sua situazione;

che  l'esistenza di siffatta minaccia può essere considerata, in via  eccezionale, provata qualora il grado di violenza indiscriminata che  caratterizza il conflitto armato in corso raggiunga un livello così  elevato da far ritenere che un civile rientrato nel paese in questione  correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio  effettivo di subirla (cfr. Sentenza della Corte di Giustizia nella causa  C-465/2007);

che,  in ogni caso, nei procedimenti in esame la prova può essere valutata  con minore rigore, in considerazione della obiettiva difficoltà in cui  incorre chi si sia trovato precipitosamente a fuggire dal proprio Paese  per salvaguardare la propria incolumità (c.d. Principio dell'onere  probatorio attenuato, cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 12/1/1999 n. 11,  richiamato da Cass. Sez. I, 26278/2005 e Sez. U n. 27310/2008 e recepito nell'art. 3 del Decreto Legislativo 19/11/2007 n. 251);

che  deve ritenersi rispettato il principio di corrispondenza tra il chiesto  ed il pronunciato (art. 112 cpc) nonostante la ricorrente non abbia  chiesto espressamente la protezione sussidiaria, in quanto tale  protezione può ritenersi una delle forme di protezione attraverso le  quali il vigente ordinamento declina il diritto di asilo previsto  dall'art. 10, comma 3, Cost., richiesto dall'odierna ricorrente in via  subordinata;

P.Q.M.


II Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
1) annulla il provvedimento impugnato;
2) dichiara la sussistenza in capo a ***** del diritto ad ottenere dallo Stato italiano la protezione sussidiaria;

Così deciso in Roma il 30 aprile 2012

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
8 maggio 2012