Sentenza n. 10176 del 5 dicembre 2012 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)


ha pronunciato la presente

SENTENZA


sul  ricorso numero di registro generale 1246 del 2010, proposto da: *****,  rappresentato e difeso dall'avv. Sebastiano Russo, con domicilio eletto  presso Sebastiano Russo in Roma, via delle Baleniere,98;

contro


Ministero  dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Dello  Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; Comune di Pomezia,  rappresentato e difeso dall'avv. Damiano Carletti, con domicilio eletto  presso Lucio Barletta in Roma, viale degli Ammiragli, 67;

per l'annullamento


della  comunicazione del comune di pomezia del 30.11.2009 prot. n. 101242/09  notificata in data 4.12.2009 avente ad oggetto la richiesta di  cittadinanza ex art 4 legge 92/91;

del parere del ministero dell'interno del 19.8.2009, prot. 64.2./99;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Comune di Pomezia;

Viste le memorie difensive;

Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore  nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2012 il dott. Floriana  Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO


Con  il ricorso in esame la Sig.ra *****, essendo nata da cittadini iraniani  e vissuta prevalentemente nel nostro Paese, avendo al raggiugimento  della maggiore età richiesto il riconoscimento della cittadinanza  italiana ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge n. 91/92,  agisce in giudizio contestando la legittimità delle note indicate in  epigrafe con cui il Ministro dell'Interno in data 19.8.2009 ha  comunicato al Comune di Pomezia la non sussistenza dei presupposti  previsti dall’art. 4 sopraindicato relativamente al requisito della  durata della residenza legale, in quanto interrotta dai periodi  trascorsi in Iran per la frequenza della scuola elementare.

Il  ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice  amministrativo, al quale sono attribuite unicamente le controversie  concernenti i veri e propri provvedimenti di concessione della  cittadinanza italiana per naturalizzazione - adottati con decreto del  Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta  del Ministro dell'Interno – ai sensi dell’art. 9 della legge 5 febbraio  1992, n. 91, in quanto costituiscono espressione di un potere "latamente  discrezionale" della PA che implica l'accertamento di un interesse  pubblico da valutarsi in relazione ai fini della società nazionale.

Diversamente,  l’ipotesi di acquisto "automatico" (se pure condizionato da una  espressa manifestazione di volontà del soggetto) della cittadinanza da  parte di persone nate in Italia da stranieri, disciplinata dall'art. 4  della stessa legge n. 91 del 1992 - che al comma 2 prevede che: - non prevede alcun provvedimento di conferimento adottato sulla base di valutazioni riservate all’autorità procedente.

Invero  la norma riconosce all’interessato un vero e proprio diritto a vedersi  riconosciuto lo status civitas sulla base della mera allegazione  dell’esistenza dei presupposti di legge sopra indicati e della  dichiarazione di volontà in tal senso resa dallo stesso interessato  davanti all’Ufficiale di Stato civile secondo le procedure disciplinate  dall’art. 16 del D.P.R. 12-10-1993, n. 572, il quale stabilisce che .

La giurisprudenza in materia ha  così costantemente ritenuto che gli organi competenti possono assumere  solo atti a carattere dichiarativo e non costitutivo; per cui in  presenza dei presupposti richiesti dalla legge (nascita in Italia,  residenza ininterrotta e manifestazione di volontà entro un anno dal  raggiungimento della maggiore età) è configurabile un vero e proprio  diritto soggettivo dell'istante; con conseguente difetto di  giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario  (TAR Campania, Sez. IV, n. 2731/07 e n. 2724/07; TAR Lazio, Sez. I ter,  n. 2377/2006; Cass. SS.UU. n. 7441 del 7.7.1994).

Ne  consegue che il ricorso in esame, in cui la controversia concerne il  diritto della ricorrente all'applicazione del citato art. 4 della L. n.  91 del 1992, deve essere dichiarato inammissibile per difetto di  giurisdizione del giudice amministrativo, rientrando nell'ambito della  giurisdizione del giudice ordinario.

L'accertato difetto di  giurisdizione comporta, ai sensi dell'art. 11 comma 2 del c.p.a.,  l'applicazione dell'istituto della "translatio iudicii", in forza del  quale, sono conservati gli effetti sostanziali e processuali  dell'originaria domanda, se il presente giudizio è riproposto dinanzi al  giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio  in giudicato della presente sentenza.

Si ravvisano tuttavia giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) dichiara

inammissibile

il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/12/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)