Sentenza n. 10478 del 14 dicembre 2012 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Rigetto dell’istanza di aggiornamento e di revoca del permesso di  soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo - valutazione sulla  pericolosità sociale dello straniero

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)


ha pronunciato la presente

SENTENZA


sul  ricorso numero di registro generale 9516 del 2011, proposto da: *****,  rappresentato e difeso dall'avv. Marilena Cardone, con domicilio eletto  presso Marilena Cardone in Roma, via Rocca Sinibalda, 10;

contro


Ministero  dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale  dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; Questura di  Roma;

per l'annullamento


del  decreto del Questore di Roma del 6 aprile 2011 di rigetto dell’istanza  di aggiornamento e di revoca del permesso di soggiorno CE per  soggiornanti di lungo periodo

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore  nell'udienza pubblica del giorno 15 novembre 2012 il dott. Stefania  Santoleri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO


Il  ricorrente, cittadino albanese, titolare di una impresa che si occupa  dell’esecuzione di lavori edili, ha ottenuto in data 16/1/08 il permesso  di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; risiede in Italia  unitamente alla moglie e ai due figli minori, nati in Italia.

In  data 30/3/2010 ha presentato alla Questura di Roma la domanda di  aggiornamento del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo  periodo, ma con il decreto impugnato, l’Amministrazione ha respinto la  sua istanza, ed ha altresì revocato il permesso di soggiorno in  considerazione di due condanne penali riportate per i reati di rissa  (art. 588 c.p.) e per il reato di cui all’art. 73 comma 5 del D.P.R.  309/90.

Avverso detto provvedimento il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di impugnazione:

1. Violazione di legge ed in particolare dell’art. 5 e dell’art. 9 del D.Lgs. 286/98 per mancata valutazione dell’effettiva pericolosità sociale e della situazione personale del richiedente.

2.  Eccesso di potere per carenza dei presupposti e di istruttoria.  Violazione di legge – Violazione dell’art. 3 della L. 241/90 – Unità  familiare.

3. Eccesso di potere per travisamento dei fatti – Carenza di istruttoria.

Insiste quindi il ricorrente per l’accoglimento del ricorso.

L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.

Con ordinanza n. 4938/11 la domanda cautelare è stata accolta.

All’udienza pubblica del 15 novembre 2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO


Il ricorso è fondato.

L’art.  9 comma 4 del D.Lgs. 286/98 dispone che “Il permesso di soggiorno CE  per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli  stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.  Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche dell'appartenenza  dello straniero ad una delle categorie indicate nell'articolo 1 della  legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della  legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio  1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre  1982, n. 646, ovvero di eventuali condanne anche non definitive, per i  reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonchè,  limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo  codice. Ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego di rilascio  del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene  conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e  dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero”.

La  norma di cui all’art. 9 comma 7 dello stesso D.Lgs. 286/98, stabilisce  poi che “ Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 è revocato:

c) quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio, di cui al comma 4”.

Con  il provvedimento impugnato la Questura ha revocato il permesso di  soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo in considerazione della  condanna emessa con decreto penale del G.I.P. del Tribunale di Velletri  in data 18/10/06, esecutivo il 22/10/08, alla multa di € 1.520,00 per il  reato di rissa (art. 588 c.p.) e della condanna del Tribunale di  Velletri, in data 14/4/2010, alla pena di anni 1 e mesi 2 di reclusione  oltre a € 2.000,00 di multa, per il reato di cui all’art. 73 comma 5 del  D.P.R. 309/90; nel provvedimento impugnato è stata dedotta la  pericolosità sociale del ricorrente dalla “peculiare natura dei delitti  commessi che evidenzia il perdurare di un comportamento antigiuridico  che induce a ritenere che parte dei suoi redditi derivino da fonti  illecite”.

Nello stesso provvedimento, la Questura ha rilevato di  aver valutato “la durata del soggiorno nel territorio nazionale,  l’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero”.

Nella  relazione depositata in giudizio, l’Amministrazione ha dedotto che la  condanna per stupefacenti subita dal ricorrente sarebbe ostativa di per  sé al rilascio del titolo di soggiorno (e dunque non vi sarebbe alcun  margine di discrezionalità in merito all’apprezzamento sulla  pericolosità sociale del ricorrente e all’eventuale suo inserimento  sociale).

Ha poi sottolineato che l’ambiente familiare sarebbe  avrebbe avuto una valenza negativa, atteso che il reato di detenzione di  sostanze stupefacenti sarebbe stato commesso in concorso con il  fratello ed un altro familiare.

La tesi dell’Amministrazione non può essere condivisa.

La disposizione recata dall’art. 9 comma 4 del D.Lgs. 286/98, nel testo introdotto dall'articolo 1 del d.lgs. n. 3/2007, intitolato "attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo  periodo", ha collegato il rigetto (o la revoca) del permesso di lungo  periodo ad una puntuale e specifica verifica della pericolosità del  cittadino straniero, con esclusione di forme di automatismo preclusivo,  previste invece in materia di rilascio di permessi di soggiorno per  lavoro dipendente o per lavoro autonomo (cfr. Consiglio di Stato, sez.  VI, 18 settembre 2009, n. 5624; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 22 ottobre 2009, n. 4858; T.A.R. Campania Sez. VI Napoli, 17/1/11/ n. 213; T.A.R. Valle d’Aosta Sez. I 15/12/10 n. 77; T.A.R. Toscana Sez. II 10/11/10 n. 6566).

Pertanto,  nel caso dei soggiornanti di lungo periodo, la normativa impone una  specifica valutazione sulla pericolosità sociale del cittadino straniero  che deve essere effettuata caso per caso, tenendo conto non soltanto  del titolo del reato per il quale lo straniero è stato condannato, ma  anche di tutti quegli elementi fattuali (ad esempio, il numero delle  condanne, la risalenza nel tempo del reato, la condotta tenuta dallo  straniero dopo la condanna, la fattispecie di reato – se aggravata, o al  contrario, se attenuata -, la sua condizione familiare, l’esistenza di  un’attività lavorativa in corso, la durata del soggiorno con conseguente  radicamento nel territorio nazionale, e così via) al fine di addivenire  ad un giudizio di pericolosità sociale ponderato dopo aver tenuto conto  dell’effettiva situazione di ciascun cittadino straniero.

In  sostanza, nel regime di cui all’art. 9 comma 4 del D.Lgs. 286/98 non può  trovare applicazione l’automatismo previsto dagli artt. 4 e 5 del  D.Lgs. 286/98 nel caso del semplice permesso di soggiorno, trattandosi  di soggetti che risiedono ormai legalmente da molto tempo in Italia.

Passando  alla disamina della fattispecie in questione, occorre quindi verificare  se il provvedimento impugnato sia stato adottato dopo un’adeguata  istruttoria che abbia preso in considerazione non soltanto i titoli di  reato per i quali è stato condannato il ricorrente, ma anche tutti gli  altri elementi indicati nell’art. 9 comma 4 del D.Lgs. 286/98.

Occorre altresì verificare se la motivazione del provvedimento sia adeguata.

Innanzitutto  la condanna comminata con decreto penale per il reato di rissa non può  ritenersi preclusiva al rilascio e alla conservazione del permesso di  soggiorno, trattandosi di reato punito con la sola multa e dunque non  rientrante tra quelli previsti dall’art. 380 c.p.p. e 381 c.p.p.

Inoltre,  la condanna per detto reato è risalente al 2006, e non ha impedito al  ricorrente di ottenere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di  lungo periodo nel 2008.

E’ del tutto evidente che detta condanna –  pur riportata nel decreto impugnato – non ha costituito l’effettivo  presupposto in base al quale è stata disposta l’adozione del  provvedimento di revoca del permesso di soggiorno.

Il motivo per  il quale è stata adottata la revoca è costituito dalla condanna per il  reato di detenzione di sostante stupefacenti di cui all’art. 73 comma 5  del D.P.R. 309/90, disposta dal Tribunale di Velletri in data 14/4/2010  in seguito a patteggiamento.

Nel provvedimento impugnato si fa  riferimento alla “peculiare natura dei delitti commessi che evidenzia il  perdurare di un comportamento antigiuridico che induce a ritenere che  parte dei suoi redditi derivino da fonti illecite”, come se il  ricorrente fosse stato condannato per una pluralità di reati in materia  di stupefacenti, mentre dalla disamina della sentenza emerge che la  condanna è stata disposta per la fattispecie attenuata di cui all’art.  73 comma 5 del D.P.R. 309/90 (detenzione di stupefacenti), con pena  peraltro sospesa, essendo stato concesso il beneficio della sospensione  condizionale della pena.

Nel decreto, poi, è contenuta la  semplice affermazione di stile secondo cui sarebbe stata valutata “la  durata del soggiorno nel territorio nazionale, l’inserimento sociale,  familiare e lavorativo dello straniero”, ma di detta concreta  valutazione non vi è prova in atti, ed anzi dalla lettura della  relazione della Questura del 14 novembre 2011 si desume esattamente il  contrario, avendo sostenuto l’Amministrazione che la condanna per il  reato di detenzione di stupefacenti comporterebbe ex sé la revoca del  permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo senza alcun  obbligo di ulteriori accertamenti in merito alla pericolosità sociale  del ricorrente o al suo inserimento sociale nel territorio nazionale.

Né  può essere condivisa la tesi della Questura per quanto attiene ai  legami familiari, in quanto la norma si preoccupa di tutelare, ove  possibile, l’integrità del nucleo familiare del cittadino straniero  (sempreché non sussistano gravi motivi di ordine pubblico, in base ai  quali i legami familiari recedono) – e quindi il legame con la moglie ed  i figli -, non assumendo alcun rilievo al riguardo le frequentazioni  con altri parenti non appartenenti al suo nucleo familiare ristretto  (fratelli, cugini, e così via).

Ritiene dunque il Collegio che il  provvedimento sia viziato per sia per violazione dell’art. 9 comma 4  del D.Lgs. 286/98, che per difetto di istruttoria e di motivazione.

Il ricorso deve essere pertanto accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.


Il  Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda  Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe  proposto,

lo

accoglie

per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Condanna  l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali che  liquida in complessivi € 1.000,00  oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 novembre 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/12/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)