Sentenza n. 10486 del 14 dicembre 2012 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno - emersione del lavoro irregolare

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)


ha pronunciato la presente

SENTENZA


sul  ricorso numero di registro generale 8518 del 2008, proposto da: *****,  rappresentato e difeso dall'avv. Mario Antonio Angelelli, con domicilio  eletto presso Mario Antonio Angelelli in Roma, viale Carso,23;

contro


Questura  di Roma; Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge  dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,  12;

per l'annullamento


del  decreto del Questore di Roma del 20 maggio 2008, notificato il 31 maggio  2008, di rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno, nonché di tutti  gli atti del procedimento.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore  nell'udienza pubblica del giorno 15 novembre 2012 il dott. Stefania  Santoleri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO


Il ricorrente, cittadino egiziano, è entrato in Italia nel 2001.

In data 2 maggio 2003 ha ottenuto il primo permesso di soggiorno in seguito ad emersione del lavoro irregolare ex art. 33 della L. 189/02, essendo stato assunto dalla Sig.ra ***** come barista presso il bar “***.

In  data 12/11/04, ha ottenuto il rinnovo del permesso di soggiorno per  lavoro subordinato per il periodo di due anni, prestando servizio come  cameriere presso una pizzeria di Roma..

In data 11/12/06, ha chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

Con  il provvedimento impugnato la Questura di Roma ha respinto la sua  istanza rilevando che il rapporto di lavoro con la Sig.ra ***** sarebbe  stato falso, e che quest’ultima sarebbe stata indagata insieme ad altri  soggetti per aver presentato false dichiarazioni di emersione a favore  di cittadini extracomunitari.

Avverso detto provvedimento il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di impugnazione:

1. Eccesso di potere per carenza di motivazione e per contraddittorietà della stessa. Violazione dell’art. 3 della L. 241/90.

Sostiene  il ricorrente che il provvedimento di diniego sarebbe basato su una  semplice notizia di reato nei confronti del solo datore di lavoro non  essendo egli indagato.

La falsità del rapporto non sarebbe stata neppure accertata in sede penale, essendovi soltanto indagini di polizia giudiziaria.

2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 comma 5 del D.Lgs. 286/98 e del’art. 33 comma 1 e 8 lett. A) e c) del D.L. 195/02, convertito in L. n. 222/02. Travisamento dei fatti. Ingiustizia manifesta.

Ribadisce  il ricorrente di aver prestato regolare servizio presso il bar della  Sig.ra Speranza e di essersi poi dimesso per motivi familiari; il  mancato pagamento dei contributi previdenziali sarebbe imputabile al  solo datore di lavoro.

Infine, la falsità del rapporto sarebbe stata desunta da meri indizi e non sarebbe mai stata accertata in giudizio.

Insiste quindi il ricorrente per l’accoglimento del ricorso.

L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.

Con  ordinanza collegiale n. 1659/12 la Sezione ha chiesto alla Questura di  Roma di fornire documentati chiarimenti in merito alle indagini svolte  dal Commissariato “Primavalle”, specificando se sia iniziato un  procedimento penale a carico del ricorrente e del suo datore di lavoro  in merito alla presunta falsità del rapporto di lavoro in base al quale è  stata ottenuta l’emersione.

L’ordinanza istruttoria non è stata eseguita.

All’udienza pubblica del 15 novembre 2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO


Il ricorso è fondato.

Il  diniego di rinnovo del permesso di soggiorno è intervenuto a distanza  di anni dalla data di rilascio del primo permesso di soggiorno in  seguito ad emersione ai sensi della L. 189/02, in quanto, da indagini di  polizia giudiziaria, sarebbe emerso che la prima datrice di lavoro del  ricorrente avrebbe presentato domanda di regolarizzazione per una  pluralità di cittadini stranieri – tra i quali è annoverato anche il  ricorrente – e che detti rapporti di lavoro, secondo la polizia,  sarebbero stati falsi.

Con ordinanza istruttoria n. 1659/12, il  Collegio ha chiesto alla Questura di fornire i dovuti chiarimenti in  merito all’esito delle indagini di polizia giudiziaria, essendo ormai  trascorsi ben quattro anni dalla data di adozione del provvedimento di  diniego, al fine di comprendere se effettivamente la falsità del  rapporto di lavoro intercorrente tra la Sig.ra Speranza ed il ricorrente  fosse stata accertata giudizialmente.

L’ordinanza istruttoria  non è stata eseguita, e quindi dagli atti di causa non può evincersi se  vi sia stato effettivamente un procedimento penale a carico della  datrice di lavoro del ricorrente, quale sia stato il suo esito, e se sia  stata provata in giudizio la falsità del rapporto di lavoro.

Pertanto,  allo stato – nonostante il lungo arco di tempo trascorso – il  provvedimento di diniego risulta fondato esclusivamente sulla presunta  falsità del rapporto di lavoro, desumibile da mere indagini di polizia  giudiziaria, che potrebbero anche non essere mai sfociate in un  procedimento penale, neanche nei confronti della datrice di lavoro del  ricorrente, atteso che quest’ultimo, non risulta indagato per alcun  reato, secondo quanto può evincersi dal certificato dei carichi pendenti  prodotto in giudizio.

Considerato che il ricorrente si trova in  Italia da oltre 10 anni, che da quanto dedotto in giudizio - dopo aver  ottenuto la regolarizzazione -, ha sempre prestato regolare attività  lavorativa, che non risulta indagato, e che non vi è prova in merito ad  un effettivo accertamento sulla falsità del primo rapporto di lavoro,  ritiene il Collegio che il ricorso debba essere accolto, dovendo la  Questura rideterminarsi, riesaminando compiutamente la posizione del  ricorrente e valutando gli eventuali fattori sopravvenuti ex art. 5  comma 5 della D.Lgs. 286/98, ove sussistenti.

Quanto alle spese di lite, sussistono tuttavia giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti.

P.Q.M.


Il  Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda  Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe  proposto,

lo

accoglie

e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 novembre 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/12/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)