Sentenza n. 10487 del 14 dicembre 2012 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Respinta la domanda diretta ad ottenere il rinnovo/conversione del permesso di soggiorno da motivi religiosi a motivi di lavoro

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)


ha pronunciato la presente

SENTENZA


sul  ricorso numero di registro generale 10879 del 2011, proposto da: *****,  rappresentato e difeso dall'avv. Mario Antonio Angelelli, con domicilio  eletto presso Mario Antonio Angelelli in Roma, viale Carso, 23;

contro


Ministero  dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello  Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; Questura di Rieti;

per l'annullamento


del  decreto del Questore di Rieti del 19 settembre 2011, notificato il  22/9/11, con cui è stata respinta la domanda diretta ad ottenere il  rinnovo/conversione del permesso di soggiorno da motivi religiosi a  motivi di lavoro, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e  consequenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore  nell'udienza pubblica del giorno 15 novembre 2012 il dott. Stefania  Santoleri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO


La  ricorrente, cittadina del Congo, è giunta in Italia per la prima volta  il 1° dicembre 2002 con regolare visto di ingresso per motivi religiosi.

Nei  successivi cinque anni ha sempre ottenuto il rinnovo del permesso di  soggiorno per motivi religiosi risiedendo presso le “Suore missionarie  dei sacri cuori di Gesù e Maria” e prestando anche attività lavorativa –  oltre a quella di studio – presso l’istituto religioso.

Il  giorno 16/6/07 ha preso i voti, diventando “suora professa” ed in tale  qualità ha iniziato a prestare servizio come insegnante presso la scuola  materna “Principessa Elena” di Atessa, in provincia di Chieti,  devolvendo la sua retribuzione alla congregazione religiosa.

Nel giugno 2010 ha ottenuto la dispensa dai voti e ha abbandonato la vita comunitaria all’interno dell’istituto religioso.

Si è trasferita a Rieti ed ha iniziato a prestare l’attività lavorativa subordinata.

Ha  quindi presentato la richiesta di rinnovo/conversione del permesso di  soggiorno per motivi di lavoro subordinato, ma con il provvedimento  impugnato, la Questura di Rieti ha respinto la sua istanza.

Avverso detto provvedimento la ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 comma 5 del D.Lgs. 286/98, oltre che dell’art. 14 del D.P.R. 394/99,  il vizio di eccesso di potere per carenza di motivazione, l’omessa  applicazione della direttiva comunitaria n. 109 del 25/11/03, nonché  dell’art. 9 del D.Lgs. 286/98, chiedendo anche il rinvio pregiudiziale  degli atti alla Corte di Giustizia; ha infine dedotto il vizio di  violazione dell’art. 10 bis della L. 241/90.

Con l’ordinanza n.  453/2012 la domanda cautelare è stata accolta tenendo conto dei  precedenti della Sezione e del Consiglio di Stato (cfr. T.A.R. Lazio  Sez. II Quater n. 1206/09 e Cons. Stato ord. n. 4923/08).

L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.

In  prossimità dell’udienza di discussione la ricorrente ha depositato una  memoria nella quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

All’udienza pubblica del 15 novembre 2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il  ricorso è fondato non ritenendo il Collegio di doversi discostare dalla  propria precedente giurisprudenza richiamata nell’ordinanza cautelare.

Il provvedimento risulta adottato sul presupposto che "l'art. 14 del D.P.R. 394 del 31/08/1999 modificato dal D.P.R. 334/2004...non contempla la conversione del permesso di soggiorno per motivi religiosi in permesso di soggiorno per lavoro".

In  altri termini, l'amministrazione ha respinto la richiesta della  ricorrente sul presupposto che la richiamata disposizione non  consentirebbe la conversione del permesso di soggiorno rilasciato per  motivi religiosi in permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

Al  riguardo, il Collegio osserva che il citato art. 14 del D.P.R. n.  394/1999, nell'indicare le attività consentite in relazione ai permessi  di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, di lavoro autonomo,  familiari e di studio, espressamente consente la conversione di tali  permessi di soggiorno per l'attività effettivamente svolta.

La  predetta disposizione, tuttavia non può interpretarsi, come operato  dall'amministrazione, nel senso che soltanto le menzionate tipologie di  permesso di soggiorno possano essere oggetto di conversione e,  conseguentemente, che per quelle non espressamente ivi richiamate tale  conversione non sarebbe consentita.

Ciò nella considerazione che,  il menzionato art. 17, non contiene alcuna espressa esclusione dalla  conversione di altre tipologie di permesso di soggiorno diverse da  quelle sopra menzionate, ed in particolare, per quanto qui interessa,  con riferimento al permesso di soggiorno per motivi religiosi.

Quanto  sopra trova conferma nella considerazione che, allorché il predetto  D.P.R. n. 394/1999 ha voluto escludere la possibilità della conversione  di un permesso di soggiorno ad un determinato titolo, lo ha  espressamente previsto, come nell'ipotesi dei permessi di soggiorno  richiamati all'art. 40 dello stesso regolamento, dove all'ultimo comma,  ultimo periodo, è espressamente disposto che "I permessi di soggiorno  rilasciati a norma del presente articolo non possono essere convertiti,  salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 5", tra i quali non è  ricompreso quello per motivi religiosi.

L’art. 5, comma 5, del  D.Lgs. 286/98, consentendo il rilascio del richiesto rinnovo del  permesso di soggiorno per motivi diversi da quelli che avevano sorretto  l'originario permesso di soggiorno, senza porre al riguardo alcuna  limitazione in ordine ai motivi del suo rilascio, costituisce ulteriore  dimostrazione dell'assenza di preclusioni alla conversione dei permessi  di soggiorno diversi da quelli richiamati nell'art. 14 del D.P.R. n.  394/1999, salvo, ovviamente, quelli per i quali tale preclusione sia  espressamente prevista.

Il provvedimento, pertanto, è stato  emesso sulla base di un presupposto inesistente, costituito dalla non  convertibilità del permesso di soggiorno per motivi religiosi in  permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

Inoltre, la  ricorrente è presente in Italia da circa dieci anni, e durante la sua  permanenza ha sempre svolto attività lavorativa, anche se all’interno  dell’istituto religioso e a beneficio della propria congregazione, ed  appare illogico imporle di rientrare nel proprio paese solo a causa di  una scelta di coscienza quale quella di rinunciare alla vita monacale.

L’Amministrazione  dovrà quindi adottare un nuovo provvedimento decisorio – tenendo conto  di quanto in precedenza espresso dal Collegio - sulla domanda di  rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, unico titolo  richiesto dalla ricorrente con l’istanza del 28 agosto 2011, non essendo  tenuta ad esaminare la domanda ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. 286/98  come dedotto nel ricorso, non essendovi stata alcuna richiesta al  riguardo.

Il ricorso deve essere pertanto accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.


Il  Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda  Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe  proposto,

lo

accoglie

e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Condanna  l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali  sostenute dalla ricorrente che liquida in complessivi € 1.500,00  oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 novembre 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/12/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)