Sentenza n. 10667 del 20 dicembre 2012 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Rifiuto di visto turistico per sorella di cittadina u.e. per ingresso in italia

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)


ha pronunciato la presente

SENTENZA


ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul  ricorso numero di registro generale 9348 del 2012, proposto da:  -OMISSIS- (Esercente Potestà Genitoriale), rappresentato e difeso  dall'avv. Francesco Alberti, con domicilio eletto presso Francesco  Alberti in Roma, via Pisa, 30;

contro


Ministero  degli Affari Esteri, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura  Generale Dello, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; Ambasciata  D'Italia - Bogota' - Colombia;

per l'annullamento


del  provvedimento n. 7237 dell'ufficio visti dell'ambasciata d'italia a  bogotà - colombia di rifiuto di visto turistico per sorella di cittadina  u.e. per ingresso in italia.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore  nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2012 il dott. Marco  Bignami e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO


Considerato  che la ricorrente, cittadina della Colombia, impugna il diniego di  visto di ingresso per turismo opposto alla di lei figlia minore  dall’Ambasciata di Bogotà;

che, all’esito della fase cautelare, sussistono i presupposti per definire la causa con sentenza in forma semplificata;

che  la minore richiede il visto per trascorrere le ferie natalizie con la  madre, residente in Italia, e viene invitata nel nostro Paese dal datore  di lavoro di quest’ultima, che ha prestato tutte le garanzie previste  dalla legge;

che l’atto impugnato si fonda sul rilievo del cd.  rischio migratorio, posto che non sarebbe comprovata la volontà della  minore di rientrare in Colombia;

che, secondo la giurisprudenza  di questo Tribunale, l’amministrazione è tenuta a fornire in giudizio  adeguata motivazione del proprio provvedimento, anche nei casi in cui  l’art. 4 del d.lgs. n. 286 del 1998 consente che l’atto sia emanato in  assenza di motivazione;

che, a seguito di istruttoria disposta dal Tribunale, sono stati indicati 4 profili da cui desumere il rischio migratorio;

che  il terzo e quarto profilo (mancata comunicazione all’Ambasciata  dell’intervenuto affidamento della sorella della minore, cittadina  italiana, ai nonni paterni; pregressa adozione di analogo diniego di  visto turistico in danno della minore) sono con ogni evidenza privi di  rilievo;

che anche il secondo profilo appare manifestamente  irragionevole, poiché non si vede quale “dubbio” possa ingenerare il  fatto che l’invito venga dal datore di lavoro della madre della minore,  che risulta essere imprenditore in Italia;

che, quanto al primo  profilo, “assoluta assenza di comprovate garanzie economiche nel Paese  di residenza dei familiari dichiarati qui conviventi (padre, nonna)”,  una volta accertato che la minore ha i mezzi per entrare e fermarsi  temporaneamente in Italia, l’amministrazione avrebbe dovuto indicare  elementi concreti, da cui desumere l’assenza di un radicamento in  Colombia della parte istante;

che, sotto tale profilo, la minore è  studentessa iscritta ad un istituto scolastico colombiano e convive con  la famiglia: è perciò naturale che ella non abbia ancora un reddito  proprio, mentre resta del tutto indimostrato che la famiglia versi in  tale stato di indigenza da non potersi permettere il mantenimento della  giovane: tale circostanza è stata negata in giudizio dalla ricorrente,  che ha evidenziato come la minore possa contare anche su due zii materni  con regolare attività lavorativa;

che, alla luce di ciò, e della  verosimiglianza delle ragioni addotte a giustificare il viaggio in  Italia per Natale, è fondata la assorbente censura di violazione di  legge, per essere stato il visto negato per ragioni insussistenti;

che il ricorso va perciò accolto;

che le spese seguono la soccombenza e si liquidano in euro 750,00, oltre accessori di legge.

P.Q.M.


Il  Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)  definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

Annulla

l’atto impugnato.

Condanna l’amministrazione a rifondere le spese, che liquida in euro 750,00 oltre accessori di legge.


Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/12/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)