Sentenza n. 1163 del 7 novembre 2012 Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

Revoca del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di luno periodo

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)


ha pronunciato la presente

SENTENZA


ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul  ricorso numero di registro generale 924 del 2012, proposto da: *****,  rappresentato e difeso dall'avv. Luca Guglielmotto, con domicilio eletto  presso Luca Guglielmotto in Torino, corso Francia, 68;

contro


Questore  di Cuneo; Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge  dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata in Torino, corso Stati Uniti,  45;

per l'annullamento


del  provvedimento del Questore della Provincia di Cuneo, prot. n. A12 n.  100/2012/IMM, del 14.5.2012, con il quale era disposta la revoca del  permesso di soggiorno CE per soggiornanti di luno periodo, e di ogni  altro atto antecedente, successivo, dipendente, presupposto o comunque  connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore  nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2012 il dott. Giovanni  Pescatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO


1)  Con ricorso notificato in data 11 settembre 2012 e depositato il 27  settembre 2012 il sig. *****, cittadino marocchino, ha chiesto a questo  Tribunale di annullare, previa sospensione dell'efficacia, il  provvedimento - precisamente indicato in epigrafe - con cui il  Questore  della Provincia di Cuneo ha revocato il suo permesso di soggiorno CE,  rilasciatogli nell'anno 2008, sul rilievo che con sentenza n. 03/2012 il  Tribunale di Saluzzo ha emesso nei suoi confronti sentenza di condanna,  per reati ex art. 416 comma 1 e 2, 61 nr. 5 e 7, 110, 624, 625 n. 2  prima ipotesi e 5, C.P., per complessivi anni 2 e mesi 6 di reclusione.

A  sostegno delle sue domande il ricorrente ha allegato di risiedere  stabilmente e di avere sempre lavorato onestamente sul territorio  nazionale. Ha inoltre evidenziato il carattere episodico e di scarso  allarme sociale dei reati ascrittigli.

Alla luce di tale situazione il sig. ***** ha dedotto quale motivo di ricorso:

-  "eccesso di potere per difetto di motivazione, carenza ed erroneità  dell’istruttoria e violazione di legge con riferimento all’art. 32 del  D.Lgs. 1998, n. 286.

Si è costituito il Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato.

2) Il ricorso non pare meritevole di accoglimento.

Giova innanzitutto precisare che l'art. 9, comma 7, del D.Lgs. 25.7.1998, n. 286,  stabilisce che "il permesso di soggiorno CE è revocato: ... c) quando  mancano o vengono a mancare le condizioni per il rilascio", mentre il  comma 4 prevede che "il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di  lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per  l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato"; che nel valutare la  pericolosità occorre tenere conto anche "di eventuali condanne anche non  definitive, per i reati previsti dall'articolo 380 del codice di  procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi,  dall'articolo 381 del medesimo codice"; che ai fini dell'adozione di un  provvedimento di diniego "il Questore tiene conto altresì della durata  del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale,  familiare e lavorativo dello straniero".

La novella apportata con il D.Lgs. n. 3 del 2007,  nel prevedere che il permesso di soggiorno CE (già carta di soggiorno)  non possa essere rilasciato allo straniero pericoloso per l'ordine  pubblico, ha dunque sostituito l'apprezzamento della pericolosità dello  straniero al criterio automatico stabilito prima del recepimento della direttiva 2003/109/CE da parte dello Stato italiano. Ne consegue che il titolo di  soggiornante di lungo periodo non può essere rilasciato, ovvero può  essere revocato, allo straniero pericoloso per la sicurezza dello Stato e  l'ordine pubblico, ma che "nella valutazione della pericolosità dello  straniero il criterio automatico previsto dalla previgente normativa è  sostituito da un giudizio di pericolosità complessivo che tiene conto  anche delle condanne subite o dall'appartenenza ad una delle categorie  indicate dall'art. 13, comma 2, lett. c), del testo unico immigrazione";  che, inoltre, un eventuale diniego "dovrà riportare una articolata  motivazione su tutti gli elementi che hanno contribuito a formulare un  giudizio di pericolosità attuale e concreta e dovrà tener conto  dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero, nonché  della durata del soggiorno sul territorio nazionale" (si esprime così  la circolare del Ministero dell'Interno, prot. n.  400/A/2007/463/P/10.2.2 del 16 febbraio 2007, esplicativa del D.Lgs. n. 3 del 2007) (cfr., in termini, C.d.S., sez. VI, 17.2.2009, n. 896; questo Tribunale 22.4.2009, n. 119 e 12.2.2011, n. 48, e, da ultimo, C.d.S., sez. III, 25.5.2012, n. 3095).

3)  La revoca in esame, disposta dalla Questura di Cuneo dopo un  procedimento nel corso del quale l'interessato è stato invitato a  presentare le proprie argomentazioni, è fondata sul rilievo che il  ricorrente – pur soggiornante da molti anni in Italia e dotato di lavoro  - è stato condannato nell'anno 2012 per reati di rilevante allarme  sociale, con ciò dimostrando una condizione di “pessimo inserimento  sociale”.

La motivazione contiene dunque un riferimento alla  gravità dei fatti accertati e alla severità della pena irrogata, oltre  che una valutazione in ordine alla scarsa attitudine del ***** al  positivo inserimento sociale, resa evidente dalla pervicace inclinazione  ad attività criminose, niente affatto mitigata dalla prolungata  permanenza sul territorio e dalla disponibilità di una regolare  occupazione lavorativa.

Alla luce delle esposte considerazioni,  non pare possibile sostenere che la revoca del permesso di soggiorno CE  sia fondata sulla mera sussistenza del precedente penale. All'opposto,  la motivazione del provvedimento contiene – sia pure in termini  sintetici - una valutazione complessiva della situazione personale e  sociale del ricorrente, sulla base della quale viene formulato un  conclusivo giudizio di pericolosità per l'ordine pubblico e la sicurezza  dello Stato. A fronte dei profili presi in esame nel provvedimento  impugnato, ovvero la condizione sociale e lavorativa del ricorrente e la  durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, le difese svolte in  ricorso non evidenziano nessun consistente elemento di giudizio,  ulteriore rispetto a quelli esaminati dall’amministrazione, idoneo a  bilanciare la valutazione negativa espressa con il provvedimento  impugnato. Anche sotto questo profilo pare confermata la puntualità  della motivazione portata a sostegno del provvedimento impugnato.

Ne consegue il rigetto del ricorso.

La natura delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.


Il  Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima)  definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,  lo

respinge

.

Compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/11/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)