Sentenza n. 1164 del 7 novembre 2012 Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

Revoca del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)


ha pronunciato la presente

SENTENZA


ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul  ricorso numero di registro generale 928 del 2012, proposto da: *****,  rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Tessarin, con domicilio eletto  presso Lorenzo Trucco in Torino, corso V. Emanuele II, 82;

contro


Ministero  dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura  Distrettuale, domiciliata in Torino, corso Stati Uniti, 45;

per l'annullamento


del  provvedimento del Questore della Provincia di Novara n. 260/2011 (Div.  P.A.S. - Cat. A.11.2011/Imm.) emesso in data 6.10.2011 e notificato in  data 26.6.2012, ed avverso gli atti ad esso connessi, antecedenti e  susseguenti

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore  nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2012 il dott. Giovanni  Pescatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO


1)  Con ricorso notificato il 14 settembre 2012 e depositato in data 1  ottobre 2012, *****, cittadino senegalese, ha impugnato il decreto del  Questore della Provincia di Novara recante la revoca del permesso di  soggiorno rilasciatogli per motivi di lavoro subordinato, con scadenza  14.07.2012, motivata sulla base della presentazione da parte del  ricorrente di documentazione falsa, attestante un rapporto contrattuale  inesistente.

A sostegno del ricorso il sig. ***** ha dedotto la  carenza di motivazione e di adeguata istruttoria a fondamento del  provvedimento impugnato; la mancata valutazione della sua pregressa e  regolare esperienza lavorativa; la mancata comunicazione dei motivi  ostativi all’accoglimento dell’istanza e la mancata traduzione del  provvedimento nella lingua senegalese.

Si è costituita l'amministrazione intimata, confutando l'avverso dedotto e chiedendo il rigetto del ricorso.

2) Il ricorso è infondato e va respinto.

Ai sensi dell’art. 26, comma 3 del d.lgs. 286/1998 “il lavoratore non appartenente all'Unione europea deve comunque  dimostrare di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un  reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al  livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione  alla spesa sanitaria”.

Dagli accertamenti menzionati nel decreto  del Questore si evince che il ricorrente non ha mai prestato l’attività  lavorativa presso la ditta “***” e che ha consapevolmente presentato  documentazione falsa attestante l’esistenza del rapporto di lavoro, al  fine di ottenere il rilascio del permesso di soggiorno.

L’insussistenza  del rapporto lavorativo, di cui non è stata fornita prova alcuna anche  in questa sede processuale, integra motivo ostativo al rinnovo del  permesso di soggiorno, ai sensi dell'art. 5 del d. lgs. 286/98.

Da  ciò consegue che il provvedimento impugnato si presenta immune dai vizi  sostanziali indicati in ricorso e conforme all'interesse pubblico che è  causa della norma attributiva del potere esercitato nell'occorso (cfr.  T.A.R. Napoli Campania sez. VI, 25 settembre 2009, n. 5092; T.A.R.  Bologna Emilia Romagna sez. II, 25 gennaio 2012, n. 58).

3)  Quanto all’asserita la violazione dell'art. 10 bis della L. 241/90 -  norma applicabile al procedimento in questione – va osservato che  trattandosi di vizio di forma, il giudice può superare il vizio  procedimentale, facendo applicazione dell'art. 21 octies della stessa  legge, qualora sia palese che l'atto non avrebbe potuto avere un  contenuto diverso (cfr. tra le tante Cons. Stato sez. V 28/7/08 n. 3707; Cons. Stato Sez. VI 8/2/08 n. 415;  T.A.R. Sicilia sez. IV Catania 8/6/09 n. 1065; T.A.R. Campania Napoli  Sez. VI 30/4/09 n. 2225). E’ questo il caso di specie, atteso che il  ricorrente non ha addotto alcune elemento innovativo, rispetto al quadro  istruttorio preso in esame dall’amministrazione, in grado di modificare  l’esito negativo del procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno.

Risulta,  inoltre, che la pubblica amministrazione abbia effettuato, invano,  tentativi di comunicazione presso l’indirizzo indicato dal ricorrente,  risultato tuttavia irreperibile. Dal che consegue un ulteriore e  autonoma ragione di infondatezza della doglianza in esame.

4) Va  infine osservato che la mancata traduzione del provvedimento di diniego -  ai sensi dell'art. 2, comma 6, del D. Lgs. n. 286/1998 - non ne  determina l'illegittimità, implicando soltanto l'eventuale rimessione in  termini, rispetto alla difettosa comunicazione, al fine di consentire  alla parte di svolgere con compiutezza l'impugnazione contro l'atto  sfavorevole del tipo assoggettato all'obbligo di traduzione (cfr. T.A.R.  Sicilia Palermo Sez. II, 06-04-2009, n. 646; Cons. Stato Sez. VI,  06-04-2009, n. 2117).  Nel caso di specie non emergono elementi indicativi di una limitazione  delle facoltà inerenti il diritto di difesa, né in tal senso è stata  formulata alcuna istanza di rimessione in termini da parte del  ricorrente. D’altra parte, a inficiare in radice la censura vengono in  rilievo numerosi indizi – desumibili dalle allegazioni in atti – dai  quali è lecito desumere che la lingua italiana fosse comprensibile al  ricorrente, stante la sua residenza in Italia da molti anni e la  compilazione di plurimi atti in lingua italiana.

Per i motivi esposti il ricorso va respinto.

La natura della controversia giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.


Il  Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima)  definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo

respinge

.

Spese di lite compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/11/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)